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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-112/18

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 24 settembre 2019. — Pink Lady America LLC contro Ufficio comunitario delle varietà vegetali. — Ritrovati vegetali – Procedimento di dichiarazione di nullità – Varietà di mele Cripps Pink – Articoli 10 e 116 del regolamento (CE) n. 2100/94 – Novità – Periodo di grazia derogatorio – Nozione di sfruttamento della varietà – Valutazione commerciale – Articolo 76 del regolamento (CE) n. 874/2009 – Elementi di prova prodotti tardivamente dinanzi alla commissione di ricorso – Elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale. — Causa T-112/18

Giurisprudenza europea62018TJ0112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Pink Lady America contro la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV che aveva confermato la validità della privativa sulla varietà di mele Cripps Pink. Ha ritenuto che le cessioni del materiale vegetale anteriori al periodo di grazia fossero state effettuate a fini di prova e valutazione commerciale, non di sfruttamento commerciale della varietà, con conseguente insussistenza di una mancanza di novità. Ha inoltre confermato l’irricevibilità delle prove prodotte tardivamente nel procedimento amministrativo e ha dichiarato irricevibili le prove nuove prodotte per la prima volta davanti al Tribunale.

Nullità della privativa comunitaria per la varietà di mele Cripps Pink: interpretazione della nozione di novità e irricevibilità delle prove tardive nel procedimento dinanzi all’UCVV e al Tribunale

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso avesse errato nel ritenere che la varietà Cripps Pink conservasse il requisito di novità ai sensi degli articoli 10 e 116 del regolamento n. 2100/94, in particolare quanto alla nozione di "sfruttamento della varietà" e al periodo di grazia applicabile; e se avesse violato l’articolo 76 del regolamento n. 2100/94 e l’articolo 53 bis, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009 dichiarando irricevibili gli elementi di prova prodotti tardivamente, oltre alla questione della ricevibilità davanti al Tribunale di prove nuove prodotte per la prima volta in giudizio.

Principio di diritto

Nel procedimento di nullità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, spetta al richiedente fornire elementi idonei a far sorgere seri dubbi sulla validità del titolo; ai fini dell’articolo 10 del regolamento n. 2100/94, la novità è distrutta solo da vendite o cessioni a terzi, da parte del costitutore o con il suo consenso, effettuate ai fini dello sfruttamento della varietà prima del periodo di grazia applicabile. Le sperimentazioni o valutazioni commerciali dirette a testare la varietà in condizioni commerciali non equivalgono di per sé a sfruttamento commerciale e non sono quindi, in assenza di prova di una cessione per tale finalità, fatti distruttivi della novità. Inoltre, l’UCVV deve escludere le prove prodotte tardivamente oltre il termine fissato, e il Tribunale non può prendere in considerazione elementi di prova nuovi mai sottoposti alla commissione di ricorso.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 6 del regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 10 del regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 11 del regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 20 del regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 73 del regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 76 del regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 81 del regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 116 del regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 118 del regolamento (CE) n. 2100/94
  • Regolamento (CE) n. 874/2009
  • Articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 874/2009
  • Articolo 53 bis, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 874/2009
  • Convenzione UPOV del 1991
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

nullità della privativa comunitaria per la varietà cripps pink

La pronuncia riguarda un ricorso diretto contro la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV che aveva respinto una domanda di nullità della privativa comunitaria n. 1640, concessa per la varietà di mele Cripps Pink. Il Tribunale esamina in particolare la nozione di novità ai sensi del regolamento n. 2100/94 e la disciplina della prova nel procedimento dinanzi all’UCVV.

fatti e procedimento principale

Il Dipartimento dell’Agricoltura e dell’Alimentazione dell’Australia occidentale, predecessore della WAAA, aveva depositato nel 1995 la domanda di privativa per la varietà Cripps Pink. Nel modulo di domanda si indicava una prima commercializzazione nell’Unione in Francia nel 1994 e fuori dall’Unione in Australia nel 1988. Dopo la concessione del titolo nel 1997, Pink Lady America LLC ha chiesto nel 2014 la dichiarazione di nullità della privativa per difetto di novità; la domanda è stata respinta dall’UCVV e il successivo ricorso alla commissione di ricorso è stato rigettato con decisione del 14 settembre 2017.

ricevibilità della domanda di annullamento del titolo

Il Tribunale ha innanzitutto dichiarato irricevibile il capo della domanda con cui la ricorrente chiedeva l’annullamento diretto del titolo di privativa n. 1640. Ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 73 del regolamento n. 2100/94, il suo controllo si esercita solo sulle decisioni delle commissioni di ricorso dell’UCVV e non sugli atti degli organi di primo grado dell’Ufficio.

quadro normativo rilevante

La decisione si fonda principalmente sugli articoli 6, 10, 11, 20, 73, 76, 81, 116 e 118 del regolamento n. 2100/94, nonché sugli articoli 50, paragrafo 3, e 53 bis, paragrafi 2 e 4, del regolamento n. 874/2009. Il Tribunale richiama inoltre la convenzione UPOV del 1991 solo quale parametro di contesto menzionato nel considerando 29 del regolamento di base, senza che la decisione impugnata vi facesse realmente applicazione.

primo motivo: interpretazione degli articoli 10 e 116 del regolamento n. 2100/94

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse applicato erroneamente il periodo di grazia e avesse confuso le regole per le cessioni nell’Unione e fuori dall’Unione. Il Tribunale chiarisce che l’articolo 116 amplia, per le cessioni nell’Unione, il periodo di grazia rispetto all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), ma non incide sulla disciplina dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), relativa alle cessioni effettuate al di fuori dell’Unione.

Il Tribunale osserva quindi che, nel caso concreto, la domanda di privativa era stata depositata il 29 agosto 1995, cioè entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento, e che pertanto la commissione di ricorso aveva correttamente distinto due periodi di grazia:

  • sei anni prima dell’entrata in vigore per le cessioni nell’Unione;
  • sei anni prima della domanda per le cessioni fuori dall’Unione.

Poiché non era stata provata alcuna vendita o cessione nell’Unione da parte del costitutore o con il suo consenso oltre il termine utile, il Tribunale ha ritenuto corretta la concentrazione dell’analisi sulla sola possibile distruzione della novità attraverso cessioni al di fuori dell’Unione anteriori al 29 agosto 1989.

nozione di sfruttamento della varietà e cessioni a fini di prova

Un punto centrale della sentenza riguarda la nozione di "sfruttamento della varietà" ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1. Il Tribunale afferma che tale nozione implica uno sfruttamento a scopo di lucro e non comprende le sperimentazioni commerciali volte a valutare la varietà in condizioni commerciali, su diversi suoli e sistemi agricoli, per misurarne il valore per i clienti.

Sulla base dei documenti prodotti, il Tribunale ritiene che le distribuzioni del 1985 fossero state effettuate a fini di prova e valutazione. Le dichiarazioni del costitutore, il memorandum del 3 settembre 1984, le lettere inviate ai vivai e gli altri elementi documentali convergono nel mostrare che il materiale vegetale era stato diffuso per testare le prestazioni della varietà, non per uno sfruttamento commerciale vero e proprio.

Di conseguenza, le cessioni a fini sperimentali non distruggevano la novità, poiché mancava la prova di una vendita o cessione a terzi "ai fini dello sfruttamento della varietà" prima del periodo di grazia.

articolo 10, paragrafo 2, e assenza di condizioni cumulative

La ricorrente sosteneva che, per escludere la distruzione della novità, dovessero sussistere anche le condizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, in particolare la conservazione del diritto esclusivo di cessione da parte del costitutore. Il Tribunale respinge questa lettura: il paragrafo 2 non introduce requisiti cumulativi, ma delimita le situazioni in cui una cessione non è considerata cessione a terzi ai fini del paragrafo 1. Poiché nel caso concreto non ricorrevano le ipotesi previste dal paragrafo 2, la commissione di ricorso aveva correttamente omesso di applicarlo.

onere della prova nel procedimento di nullità

Il Tribunale ribadisce che, in un procedimento di nullità ex articolo 20 del regolamento n. 2100/94, il richiedente deve produrre elementi di prova e di fatto sostanziali idonei a suscitare seri dubbi sulla legittimità della privativa. L’UCVV ha un ampio potere di valutazione, ma il suo esercizio resta soggetto al sindacato giurisdizionale del Tribunale, che in questa materia effettua un controllo pieno di legittimità, salvo ipotesi di valutazioni tecniche complesse non ravvisate nel caso di specie.

valutazione delle prove prodotte dalla ricorrente

Il Tribunale esamina poi gli elementi addotti dalla ricorrente per dimostrare un presunto sfruttamento commerciale anteriore al periodo di grazia. Esclude che tali elementi bastino a provare vendite o cessioni ai fini dello sfruttamento della varietà:

  • le testimonianze ex post hanno efficacia probatoria limitata, soprattutto quando riguardano fatti molto risalenti e non sono corroborate da documenti contemporanei;
  • le fatture prodotte dimostrano eventuali vendite dei vivai, ma non il consenso del costitutore a uno sfruttamento commerciale;
  • i documenti successivi o vaghi, come comunicati stampa o articoli di stampa, non consentono di desumere in modo certo una cessione ai fini dello sfruttamento prima del 29 agosto 1989.

Il Tribunale precisa inoltre che la raccomandazione del Dipartimento alla coltivazione avvenuta solo nel novembre 1990 conferma la natura sperimentale delle precedenti distribuzioni.

irricevibilità delle prove tardive nel procedimento amministrativo

Quanto al secondo motivo, il Tribunale conferma che la commissione di ricorso aveva correttamente dichiarato irricevibili gli elementi di prova presentati tardivamente dalla ricorrente durante l’udienza. L’articolo 76 del regolamento n. 2100/94 e l’articolo 53 bis, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009 impongono all’UCVV di non prendere in considerazione fatti o prove prodotti oltre il termine fissato.

Il Tribunale esclude che l’articolo 81 del regolamento n. 2100/94 fosse applicabile, poiché il regolamento n. 874/2009 disciplina già la questione. Esclude altresì l’applicazione analogica della giurisprudenza in materia di marchi UE, evidenziando che nella disciplina delle varietà vegetali la regola è più rigorosa: l’UCVV deve respingere le prove tardive, non limitarsi a valutarne discrezionalmente l’opportunità.

prove nuove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale

Il Tribunale dichiara infine irricevibili tre dichiarazioni solennni prodotte per la prima volta in giudizio. Nel giudizio di legittimità il Tribunale può controllare solo la decisione impugnata sulla base degli elementi di fatto sottoposti alla commissione di ricorso, senza riesaminare la controversia alla luce di prove nuove. La circostanza che tali documenti possano essere favorevoli alla ricorrente è irrilevante ai fini della ricevibilità.

decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Pink Lady America LLC alle spese, conformemente alle domande dell’UCVV e dell’interveniente WAAA. La sentenza conferma così la validità della decisione della commissione di ricorso e, in sostanza, la persistenza della privativa per la varietà Cripps Pink.

Come è indicizzato

Materieprivativa comunitaria per ritrovati vegetalinovità della varietà vegetaleprocedimento di nullitàprova e ricevibilità delle доказe nel procedimento amministrativotutela giurisdizionale davanti al Tribunale ue

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