Tribunale, Sentenza T-466/17
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 24 settembre 2019. — Printeos, SA e a. contro Commissione europea. — Concorrenza – Intese – Mercato delle buste standard/disponibili su catalogo e buste speciali stampate – Decisione che accerta la violazione dell’articolo 101 TFUE – Annullamento parziale per violazione dell’obbligo di motivazione – Decisione di modifica – Procedimento di transazione – Ammende – Importo di base – Adeguamento eccezionale – Tetto del 10% del fatturato complessivo – Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Principio del ne bis in idem – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Parità di trattamento – Cumulo delle sanzioni – Proporzionalità – Equità – Competenza estesa al merito. — Causa T-466/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Printeos e delle società del gruppo contro la decisione con cui la Commissione, dopo un precedente annullamento per difetto di motivazione, aveva riadottato e confermato l’ammenda per il cartello delle buste. Stabilisce che il riavvio del procedimento non viola ne bis in idem né i principi di certezza del diritto e legittimo affidamento, perché l’annullamento precedente era solo procedurale. Riconosce però un difetto di parità di trattamento nella metodologia applicata alla sola GPV, ma nega che ciò possa avvantaggiare le ricorrenti; inoltre esclude che la sanzione debba essere ridotta per l’ammenda inflitta in Spagna dalla CNC. La Commissione viene comunque condannata alle spese per la scarsa precisione della metodologia e della motivazione adottate.
Ammenda antitrust e riadozione della decisione dopo annullamento per difetto di motivazione: legittimità del riavvio del procedimento, del metodo di adeguamento ex punto 37 degli orientamenti e della mancata compensazione con una sanzione nazionale
La questione giuridica
Se, dopo l’annullamento parziale per insufficienza di motivazione della decisione che irrogava un’ammenda per partecipazione a un cartello, la Commissione potesse riadottare una nuova decisione con la stessa ammenda senza violare ne bis in idem, certezza del diritto e legittimo affidamento; se il metodo di riduzione/adeguamento degli importi di base ai sensi del punto 37 degli orientamenti, applicato in modo non lineare per tenere conto del rapporto prodotto/fatturato e del mantenimento dell’equilibrio tra imprese, violasse la parità di trattamento; e se la Commissione dovesse tener conto, per equità o proporzionalità, di un’ammenda nazionale già inflitta per fatti collegati.
Principio di diritto
Quando un’annullamento giurisdizionale di una decisione antitrust riguarda soltanto un vizio di motivazione relativo all’ammenda, la Commissione può, in forza dell’articolo 266 TFUE, riaprire il procedimento nella fase in cui l’illegittimità si è verificata e adottare una nuova decisione sanzionatoria sostitutiva, senza violare il ne bis in idem, perché non vi è stata una pronuncia di assoluzione né un nuovo esame nel merito dei fatti. Inoltre, nel calcolo dell’ammenda la Commissione può, in via eccezionale ex punto 37 degli orientamenti, discostarsi dalla metodologia generale e modulare gli importi di base per riflettere gravità, durata, peso relativo dell’impresa e necessità di deterrenza; tuttavia, tale modulazione deve rispettare la parità di trattamento, che nel caso di specie risultava violata solo nei confronti della GPV per l’eccessivo schiacciamento dell’importo di base adeguato, ma non a favore delle ricorrenti, le quali non possono invocare l’illegittimità commessa nei confronti di un terzo. La Commissione non era infine tenuta, in assenza di identità dei fatti e di cumulo sanzionatorio nel senso della giurisprudenza Wilhelm, a compensare l’ammenda con quella già irrogata dall’autorità spagnola.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 261 TUE
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 53 dell'accordo SEE
- Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004
- Articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 296, secondo comma, TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003
- Comunicazione sulla cooperazione nei casi di cartello
- Comunicazione sulla transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003
Ammenda antitrust e riadozione dopo annullamento per difetto di motivazione
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Printeos e società del gruppo avverso la decisione della Commissione che, dopo un precedente annullamento parziale per insufficienza di motivazione, ha riadottato l’ammenda per la partecipazione a un cartello nel mercato europeo delle buste standard e speciali stampate.
Fatti e svolgimento del procedimento
La Commissione aveva inizialmente accertato una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE in relazione a un’intesa sul mercato delle buste in più Stati membri e in Norvegia, infliggendo a Printeos un’ammenda di EUR 4.729.000 nell’ambito di una procedura di transazione ex articolo 10 bis del regolamento n. 773/2004. Con sentenza del 13 dicembre 2016 nella causa T-95/15, il Tribunale aveva annullato l’articolo relativo all’ammenda per insufficienza di motivazione ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE. Dopo tale annullamento, la Commissione ha riaperto il procedimento e adottato la decisione del 16 giugno 2017, sostanzialmente confermando la stessa ammenda, ma integrando la motivazione e spiegando il metodo di calcolo, in particolare l’uso del punto 37 degli orientamenti per adeguare gli importi di base delle ammende.
Primo motivo: ne bis in idem, certezza del diritto e legittimo affidamento
Le ricorrenti sostenevano che la nuova decisione violasse il ne bis in idem, la certezza del diritto e il legittimo affidamento, perché la precedente decisione era divenuta definitiva nella parte non annullata e l’annullamento non sarebbe stato meramente procedurale. Il Tribunale respinge tali censure richiamando l’articolo 266 TFUE: quando un atto è annullato per un vizio procedurale, l’istituzione può riaprire il procedimento nella fase in cui si è verificata l’illegittimità e sostituire l’atto annullato. Secondo il Tribunale, il ne bis in idem presuppone una pronuncia sul merito dei fatti materiali dell’infrazione o comunque una verifica della legittimità del giudizio sulla responsabilità; qui, invece, non vi era stata alcuna “assoluzione” sul merito, ma solo un annullamento per carenza di motivazione dell’ammenda. La parte della decisione che accertava l’infrazione era rimasta definitiva, ma ciò non impediva una nuova decisione limitata alla sanzione.
Secondo motivo: parità di trattamento nella determinazione dell’ammenda
Il nucleo della controversia riguarda la metodologia eccezionale di adeguamento degli importi di base ai sensi del punto 37 degli orientamenti. La Commissione aveva applicato riduzioni differenziate, non lineari, per ricondurre gli importi di base al di sotto del tetto del 10% del fatturato e, al contempo, preservare un nesso tra la gravità dell’infrazione, il peso relativo delle imprese e l’effetto deterrente della sanzione.
Principi generali richiamati dal Tribunale
Il Tribunale ricorda che:
- il valore delle vendite del prodotto oggetto del cartello è il parametro più idoneo a riflettere la rilevanza economica dell’infrazione e il peso relativo delle imprese;
- il tetto del 10% dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 è una soglia di contenimento autonoma, non un criterio di graduazione della sanzione;
- solo l’importo finale dell’ammenda deve rispettare quel tetto, mentre gli importi intermedi possono superarlo;
- il principio di parità di trattamento impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo giustificazione obiettiva.
Valutazione delle situazioni di Bong e Hamelin
Rispetto alla Bong e alla Hamelin, il Tribunale ritiene che il metodo della Commissione, pur non lineare, non sia discriminatorio nei confronti di Printeos. Le imprese si trovavano in situazioni comparabili nella fase di calcolo dell’importo di base non adeguato, ma la Commissione poteva legittimamente modulare le riduzioni per mantenere un equilibrio tra importi di base adeguati, tenendo conto non solo del rapporto prodotto/fatturato ma anche del peso relativo degli importi originari e dell’esigenza di deterrenza. In particolare, la riduzione del 90% accordata a Printeos, pur differendo leggermente dai rapporti prodotto/fatturato delle altre imprese, non le ha penalizzate in modo illegittimo: anzi, rispetto alla Bong, l’importo di base adeguato di Printeos è risultato inferiore in valore assoluto. Quanto alla Hamelin, il Tribunale osserva che la sua situazione era peculiare: non era un’impresa realmente “monoprodotto” nel 2012 e il suo rapporto prodotto/fatturato era molto diverso da quello delle altre imprese, sicché la minore riduzione a suo favore è stata giustificata da esigenze di equità e di mantenimento dell’equilibrio sanzionatorio.
Valutazione della posizione della GPV
Diversamente, il Tribunale rileva che la metodologia applicata alla GPV ha prodotto un trattamento più favorevole non obiettivamente giustificato. La GPV si trovava in una situazione particolare, con un fatturato complessivo molto basso rispetto al valore delle vendite del prodotto cartellizzato; l’applicazione meccanica del rapporto prodotto/fatturato e del tetto del 10% ha spezzato il nesso tra importo di base non adeguato e importo di base adeguato, facendo perdere alla sanzione una parte della sua funzione deterrente. Tale punto è l’unico in cui il Tribunale riscontra una violazione del principio di parità di trattamento, ma precisa che le ricorrenti non possono invocare a proprio vantaggio l’illegittimità commessa in favore di un terzo, soprattutto quando le altre ammende sono divenute definitive e quando la loro situazione non è comparabile a quella della GPV.
Terzo motivo: proporzionalità, non discriminazione ed equità per mancata compensazione con l’ammenda nazionale
Le ricorrenti invocavano la sentenza Wilhelm per sostenere che la Commissione avrebbe dovuto tener conto dell’ammenda già inflitta dall’autorità spagnola della concorrenza, perché i fatti sarebbero stati parzialmente sovrapposti e l’effetto cumulativo sarebbe stato eccessivo. Il Tribunale esclude questa tesi: nel sistema del regolamento n. 1/2003, Commissione e autorità nazionali applicano, in linea di principio, lo stesso diritto della concorrenza dell’Unione e perseguono la tutela della concorrenza nel mercato unico; non vi è quindi il cumulo di sanzioni in senso proprio contemplato da Wilhelm. Inoltre, i fatti sanzionati dalla CNC e quelli oggetto della decisione della Commissione erano diversi per periodo, ambito geografico e, in parte, per prodotti interessati. Di conseguenza, la Commissione non era tenuta a ridurre l’ammenda per ragioni di equità o proporzionalità. La precedente prassi decisionale dell’istituzione non può inoltre vincolare la determinazione delle ammende in casi successivi.
Competenza estesa al merito e decisione finale sull’importo
Esercitando la propria competenza estesa al merito ex articolo 261 TFUE e articolo 31 del regolamento n. 1/2003, il Tribunale valuta se ridurre ulteriormente l’ammenda. Pur rilevando un difetto di metodo nei confronti della GPV, conclude che, per le ricorrenti, l’importo di EUR 4.729.000 resta adeguato alla gravità e alla durata della partecipazione al cartello e non va ridotto.
Dispositivo e spese
Il ricorso viene respinto integralmente. Tuttavia, in ragione delle insufficienze della Commissione nella definizione della metodologia e nella motivazione della decisione, il Tribunale condanna la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle delle ricorrenti, applicando una valutazione equitativa ex articoli 134 e 135 del regolamento di procedura.
Principi di rilievo pratico
La sentenza conferma che, in materia antitrust, un annullamento per difetto di motivazione non blocca la possibilità della Commissione di riadottare la decisione sanzionatoria. Conferma altresì che il tetto del 10% del fatturato è una soglia esterna e che, nel procedimento di transazione, la Commissione può utilizzare criteri correttivi eccezionali purché non discrimini in modo ingiustificato. Il professionista deve però distinguere tra errori che possono essere invocati dalla stessa impresa e illegittimità commesse a favore di altri soggetti, che non possono normalmente fondare una riduzione della propria sanzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 24 set 2019Corte di giustizia, Sentenza C-136/17
- Sentenza · 24 set 2019Corte di giustizia, Sentenza C-507/17
- Sentenza · 24 set 2019Tribunale, Sentenza T-105/17
- Sentenza · 24 set 2019Tribunale, Sentenza T-391/17
- Sentenza · 24 set 2019Tribunale, Ordinanza T-491/17
- Sentenza · 24 set 2019Corte di giustizia, Ordinanza C-185/19
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →