Tribunale, Sentenza T-391/17
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 24 settembre 2019. — Romania contro Commissione europea. — Diritto istituzionale – Iniziativa dei cittadini europei – Protezione delle minoranze nazionali e linguistiche – Rafforzamento della diversità culturale e linguistica – Registrazione parziale – Principio di attribuzione – Assenza di manifesta mancanza di competenza legislativa della Commissione – Obbligo di motivazione – Articolo 5, paragrafo 2, TUE – Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011 – Articolo 296 TFUE. — Causa T-391/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso della Romania contro la decisione della Commissione che ha registrato parzialmente l’ICE "Minority SafePack". Secondo il Tribunale, la Commissione poteva limitarsi a verificare, in questa fase, che le misure proposte non esulassero manifestamente dalle sue competenze e poteva tenere conto dei valori dell’Unione relativi al rispetto delle minoranze e della diversità culturale e linguistica. La motivazione della decisione è stata ritenuta sufficiente, anche alla luce del contesto e del precedente annullamento per difetto di motivazione.
Iniziativa dei cittadini europei "Minority SafePack": legittimità della registrazione parziale da parte della Commissione e sufficienza della motivazione
La questione giuridica
Se la Commissione abbia violato il principio di attribuzione e l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011 registrando parzialmente un’ICE volta a tutelare le minoranze nazionali e linguistiche e a rafforzare la diversità culturale e linguistica; e se la decisione di registrazione sia adeguatamente motivata ai sensi dell’articolo 296 TFUE.
Principio di diritto
La Commissione, in sede di registrazione di un’ICE, deve compiere solo un primo esame e può registrare la proposta quando, sulla base dell’oggetto e degli obiettivi dichiarati e delle informazioni supplementari fornite dagli organizzatori, le misure proposte non esulino manifestamente dalla sua competenza di presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione; non è richiesto che ogni misura persegua in modo esclusivo gli obiettivi specifici della base giuridica invocata, purché sia oggettivamente idonea a inserirsi in una competenza esistente e a contribuire anche alla tutela dei valori e degli obiettivi dell’Unione, tra cui il rispetto delle minoranze e la diversità culturale e linguistica. La decisione di registrazione parziale è inoltre sufficientemente motivata quando consente di comprendere il ragionamento seguito e il contesto normativo, anche se si discosta da una precedente posizione della Commissione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 5, paragrafo 2, TUE
- Articolo 10, paragrafo 3, TUE
- Articolo 11, paragrafo 4, TUE
- Articolo 13, paragrafo 2, TUE
- Articolo 2 TUE
- Articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, TUE
- Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011
- Articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 211/2011
- Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 211/2011
- Articoli 24, 25, 53, 56, 62, 63, 67, 79, 107, 108, 109, 118, 165, 167, 173, 174, 177, 178, 179, 182 TFUE
- Direttiva 2010/13/UE
- Direttiva 2011/51/UE
- Regolamento (UE) n. 1288/2013
- Regolamento (UE) n. 1291/2013
Iniziativa dei cittadini europei "Minority SafePack" e registrazione parziale
La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto dalla Romania, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, contro la decisione (UE) 2017/652 della Commissione, con cui è stata registrata parzialmente l’iniziativa dei cittadini europei "Minority SafePack – un milione di firme per la diversità in Europa". La controversia si colloca nel quadro del regolamento n. 211/2011 sull’iniziativa dei cittadini europei e tocca il rapporto tra competenze dell’Unione, tutela delle minoranze e obbligo di motivazione.
Fatti e iter amministrativo
La proposta di ICE era stata inizialmente respinta dalla Commissione nel 2013 per manifesta incompetenza. Su ricorso del comitato promotore, il Tribunale aveva annullato quel primo rifiuto per difetto di motivazione. Dopo tale annullamento, la Commissione ha adottato una nuova decisione il 29 marzo 2017, registrando la proposta solo nella parte riferita a nove delle undici misure indicate dagli organizzatori, e ritenendo invece manifestamente estranee alla propria competenza due proposte relative a parità di trattamento degli apolidi e cittadini dell’Unione e a misure in materia di diritti politici e di partecipazione elettorale.
Oggetto dell’ICE e contenuto delle misure proposte
L’ICE mirava, secondo i suoi considerandi, a migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e a rafforzare la diversità culturale e linguistica nell’Unione. Le misure indicate spaziavano tra diversi settori: cultura, istruzione, politica regionale, ricerca, uguaglianza, media audiovisivi, diritti di proprietà intellettuale e aiuti di Stato. La Commissione ha ritenuto che nove proposte potessero rientrare, almeno in astratto, in competenze esistenti dell’Unione, mentre due no.
Primo motivo: violazione del principio di attribuzione e dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011
La Romania sosteneva che l’ICE fosse sostanzialmente volta a creare una competenza dell’Unione in materia di tutela delle minoranze nazionali, competenza che i trattati non conferirebbero all’Unione. Secondo lo Stato ricorrente, la diversità culturale e linguistica richiamata dagli organizzatori sarebbe solo un effetto collaterale della tutela delle minoranze, non un obiettivo autonomo. La Romania affermava inoltre che le varie misure elencate non sarebbero coerenti con gli obiettivi specifici delle rispettive basi giuridiche e che la registrazione parziale avrebbe alterato l’oggetto dell’ICE.
Il Tribunale respinge tali argomenti. Ricorda che, in fase di registrazione, la Commissione non deve accertare in modo completo la fondatezza materiale delle misure, ma solo verificare se, da un punto di vista oggettivo, le misure proposte possano essere adottate in base ai trattati e non esulino manifestamente dalla competenza della Commissione. Inoltre, l’esame deve tener conto non solo delle informazioni obbligatorie, ma anche di quelle supplementari fornite dagli organizzatori.
Valutazione della Corte sulle singole aree tematiche
Per le misure in materia di cultura e istruzione, il Tribunale osserva che gli articoli 165 e 167 TFUE consentono all’Unione di agire nel rispetto e nella promozione della diversità culturale e linguistica; perciò una proposta che tenga conto delle minoranze linguistiche non è, per ciò solo, fuori competenza. Il fatto che tali articoli non menzionino espressamente le minoranze nazionali non impedisce che l’azione dell’Unione, nei settori di sua competenza, le consideri come elemento rilevante.
Per la politica regionale e i fondi strutturali, il Tribunale rileva che le misure proposte non mirano ad ampliare le competenze dell’Unione, ma a orientare l’uso di competenze già esistenti verso obiettivi di coesione che tengano conto delle minoranze e della diversità culturale e linguistica.
Quanto agli apolidi, ai diritti d’autore unitari, alla direttiva sui servizi di media audiovisivi e agli aiuti di Stato, il Tribunale ritiene che anche tali misure possano, in astratto, essere ricondotte alle competenze rispettivamente invocate dagli organizzatori, senza che in questa fase rilevino le obiezioni della Romania circa il possibile contrasto con il diritto internazionale o con l’articolo 2 TUE.
Il Tribunale sottolinea inoltre che la registrazione parziale non viola l’autonomia degli organizzatori, poiché questi avevano essi stessi previsto una clausola di salvaguardia che consentiva l’esame separato delle singole proposte.
Secondo motivo: violazione dell’obbligo di motivazione
La Romania lamentava che la decisione della Commissione fosse generica, stereotipata e non spiegasse perché le misure registrate rientrassero nelle competenze dell’Unione, né perché la Commissione si fosse discostata dalla precedente decisione di rifiuto. Il Tribunale ricorda che l’obbligo di motivazione dell’articolo 296 TFUE si applica anche agli atti di registrazione parziale di un’ICE e che la motivazione deve far comprendere in modo chiaro il ragionamento seguito.
Tuttavia, nel caso di specie, la decisione impugnata indica l’oggetto e gli obiettivi dell’ICE, delimita le misure registrate, richiama i settori nei quali l’Unione può adottare atti legislativi e spiega che, per le nove proposte registrate, non emerge una manifesta incompetenza della Commissione. Il Tribunale considera sufficiente questa motivazione, anche perché la Commissione aveva chiarito di aver riesaminato la proposta alla luce delle informazioni supplementari e della giurisprudenza intervenuta nel frattempo. Il fatto che la decisione precedente fosse stata più restrittiva non imponeva una motivazione più ampia nel nuovo provvedimento.
Decisione finale
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna la Romania alle spese e pone quelle dell’Ungheria, interveniente, a suo carico. La decisione conferma l’approccio favorevole all’accessibilità dell’ICE: in sede di registrazione basta che le misure proposte non esulino manifestamente dalle competenze della Commissione, senza che sia necessario un esame pieno di merito o di compatibilità sostanziale con tutti i valori dell’Unione.
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