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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-105/17

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 24 settembre 2019. — HSBC Holdings plc e a. contro Commissione europea. — Concorrenza – Intese – Settore dei derivati sui tassi di interesse in euro – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Manipolazione dei tassi interbancari di riferimento Euribor – Scambio di informazioni riservate – Restrizione della concorrenza per oggetto – Infrazione unica e continuata – Ammende – Importo di base – Valore delle vendite – Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Obbligo di motivazione. — Causa T-105/17

Giurisprudenza europea62017TJ0105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha confermato in larga parte la decisione della Commissione sul cartello nei derivati sui tassi di interesse in euro, riconoscendo come restrittivi per oggetto la manipolazione dell’Euribor del 19 marzo 2007 e alcuni scambi di informazioni sui prezzi mediani. Ha invece escluso che taluni scambi sulle posizioni di trading del 9 e 14 marzo 2007 fossero adeguatamente provati come restrizioni per oggetto e ha limitato l’infrazione unica e continuata ai comportamenti effettivamente dimostrati per HSBC. Pur respingendo quasi tutti i motivi relativi all’accertamento dell’infrazione, il Tribunale ha annullato l’ammenda perché la Commissione non aveva motivato in modo sufficiente il fattore di riduzione del 98,849% usato per calcolare il valore delle vendite.

Intesa nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro: qualificazione per oggetto di alcuni scambi informativi e annullamento dell’ammenda per difetto di motivazione del metodo di calcolo

La questione giuridica

Se gli scambi di informazioni tra traders di HSBC relativi alla manipolazione dell’Euribor del 19 marzo 2007, ai prezzi mediani e alle posizioni di trading costituissero restrizioni della concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE; se tali condotte potessero essere qualificate come parte di un’infrazione unica e continuata; se la Commissione avesse rispettato presunzione di innocenza, buona amministrazione e diritti della difesa; e se il metodo di calcolo dell’ammenda, fondato su entrate in denaro attualizzate e su un fattore di riduzione del 98,849%, fosse sufficientemente motivato e legittimo.

Principio di diritto

Il Tribunale ha stabilito che la manipolazione dell’Euribor del 19 marzo 2007 e gli scambi di informazioni sui prezzi mediani avevano, per loro natura, un oggetto restrittivo della concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE; invece, gli scambi del 9 e 14 marzo 2007 sulle posizioni di trading non erano sufficientemente provati come restrizioni per oggetto e non potevano essere imputati a HSBC come parte dell’infrazione unica e continuata oltre la manipolazione del 19 marzo 2007 e la sua possibile reiterazione. La Commissione ha quindi visto confermata la decisione sull’infrazione, ma l’articolo 2, lettera b), è stato annullato perché il fattore di riduzione del 98,849% applicato al valore delle vendite non era sufficientemente motivato, impedendo alle ricorrenti e al giudice di verificarne la determinazione.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 261 TFUE
  • Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Intesa nei derivati sui tassi di interesse in euro: HSBC/Commissione

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc e HSBC France contro una decisione della Commissione in materia di intese nel settore degli EIRD indicizzati a Euribor/EONIA. Il Tribunale esamina sia l’accertamento dell’infrazione ex articolo 101 TFUE e articolo 53 SEE, sia il calcolo dell’ammenda ai sensi del regolamento n. 1/2003.

Fatti e decisione della Commissione

La Commissione aveva ritenuto che HSBC avesse partecipato, tra il 12 febbraio e il 27 marzo 2007, a un’infrazione unica e continuata nel mercato degli Euro Interest Rate Derivatives, consistente in scambi bilaterali tra traders, manipolazione di comunicazioni Euribor e scambi di informazioni riservate su posizioni di trading e strategie di prezzo. In ragione di tale condotta, aveva inflitto un’ammenda in solido di EUR 33.606.000.

Normativa e quadro giurisprudenziale rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE;
  • l’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 e l’articolo 31 dello stesso regolamento;
  • l’articolo 296 TFUE sull’obbligo di motivazione;
  • l’articolo 41 e l’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali.

Nel definire la nozione di restrizione "per oggetto", il Tribunale applica la giurisprudenza consolidata secondo cui occorre valutare il tenore degli accordi, i loro obiettivi e il contesto economico e giuridico; per gli scambi di informazioni tra concorrenti, rileva se essi riducano l’incertezza sul comportamento di mercato e alterino l’autonomia decisionale delle imprese.

Qualificazione della manipolazione dell’Euribor del 19 marzo 2007

Il Tribunale conferma che la manipolazione dell’Euribor-3M del 19 marzo 2007 aveva oggetto anticoncorrenziale. La riduzione artificiale del tasso di riferimento incideva direttamente sui flussi di cassa dei derivati e consentiva ai traders coinvolti di migliorare la propria posizione negoziale sul lato fisso del contratto, disponendo di informazioni privilegiate sul lato variabile.

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui la concorrenza nel mercato degli EIRD avverrebbe solo al momento della conclusione del contratto e solo sul tasso fisso. Per il Tribunale, la struttura stessa del prodotto e il ruolo del tasso di riferimento fanno sì che la manipolazione del fixing alteri sia le condizioni di transazione sia la concorrenza tra operatori.

Scambi sui prezzi mediani: restrizione per oggetto

Il Tribunale conferma anche la qualificazione per oggetto degli scambi del 14 e 16 febbraio 2007 sui prezzi mediani ("mids"). Tali informazioni erano pertinenti per la determinazione dei prezzi negli EIRD, non erano pubbliche in modo affidabile nel mercato OTC e consentivano ai traders di dedurre il livello probabile dei prezzi di acquisto e di vendita dei concorrenti.

Il Tribunale esclude che si tratti di scambi fisiologici o proconcorrenziali legati al market making: eventuali effetti favorevoli al mercato o alla copertura dei rischi non possono essere bilanciati nella fase dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, ma solo, se del caso, nell’ambito dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE o della categoria delle restrizioni accessorie, non provata nel caso di specie.

Scambi sulle posizioni di trading: esclusione della qualificazione per oggetto per alcuni episodi

Diversa è la conclusione per gli scambi del 9 e 14 marzo 2007 sulle posizioni di trading. Il Tribunale osserva che tali conversazioni non riguardavano direttamente i tassi o i prezzi e che la Commissione non aveva indicato con sufficiente precisione quali "altre condizioni di transazione" fossero state coordinate.

Quanto al contenuto concreto di tali scambi, il Tribunale ritiene che le informazioni scambiate fossero troppo frammentarie o, nel caso del 14 marzo, consistessero in una mera osservazione di mercato accessibile anche ad altri operatori. Non emergeva quindi una riduzione dell’incertezza tale da giustificare una restrizione per oggetto. In questa parte la Commissione è stata censurata.

Infrazione unica e continuata: delimitazione della responsabilità di HSBC

Il Tribunale richiama i criteri dell’infrazione unica e continuata: esistenza di un piano d’insieme, intenzione dell’impresa di contribuire agli obiettivi comuni e conoscenza, anche potenziale, dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti.

Accerta che HSBC può essere ritenuta parte dell’infrazione unica e continuata solo per:

  • la manipolazione del 19 marzo 2007 e la sua possibile reiterazione;
  • gli scambi ad essa funzionali o ad essa collegati;
  • gli scambi sui prezzi mediani del 14 e 16 febbraio 2007.

Viceversa, la Commissione non ha dimostrato in modo sufficientemente serio, preciso e concordante che HSBC fosse a conoscenza, o potesse ragionevolmente prevedere, l’intero insieme dei comportamenti degli altri operatori del cartello. Il riferimento a un gruppo stabile di traders non bastava, per HSBC, a trasferire automaticamente tutta la responsabilità per condotte non direttamente collegate alla manipolazione del 19 marzo.

Presunzione di innocenza, buona amministrazione e diritti della difesa

Le doglianze fondate sulla decisione di transazione, sulla presunta violazione della presunzione di innocenza e sui diritti della difesa sono respinte. Il Tribunale ritiene che eventuali vizi di imparzialità o affermazioni premature della Commissione possano rilevare solo se incidono concretamente sul contenuto della decisione finale e se quest’ultimo sarebbe stato diverso in assenza dell’irregolarità.

Nel caso di specie, tuttavia, gli errori relativi agli scambi del 9 e 14 marzo e alla delimitazione della responsabilità di HSBC sono già stati individuati in sede di controllo di legittimità; per il resto, la decisione trovava sufficiente fondamento probatorio.

Ammenda: valore delle vendite e insufficienza di motivazione del fattore di riduzione

La parte decisiva della sentenza riguarda l’ammenda. La Commissione aveva scelto, per gli EIRD, un valore sostitutivo delle vendite basato sulle entrate in denaro generate dai flussi di cassa dei contratti, applicando poi un fattore di riduzione uniforme del 98,849% per tener conto della compensazione tipica dei derivati.

Il Tribunale ammette che, poiché gli EIRD non generano "vendite" in senso tradizionale, la Commissione poteva adottare un metodo sostitutivo e considerare entrate in denaro, anche riferite a contratti conclusi prima dell’inizio della partecipazione di HSBC, in quanto la manipolazione colpiva il fixing applicabile al momento della scadenza. Tuttavia, la Commissione non ha motivato in modo sufficiente il calcolo del fattore di riduzione al 98,849%.

Secondo il Tribunale, la motivazione non consentiva né alle ricorrenti né al giudice di comprendere perché il fattore fosse stato fissato a quel livello e non a un altro, né di verificare il ragionamento numerico seguito. Le spiegazioni supplementari fornite in giudizio non potevano sanare una motivazione originariamente insufficiente. Per questo motivo l’articolo 2, lettera b), della decisione è stato annullato.

Dispositivo e conseguenze

Il Tribunale:

  • annulla l’articolo 2, lettera b), della decisione della Commissione;
  • respinge il ricorso per il resto;
  • lascia ferme, in sostanza, le constatate violazioni dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 SEE nei limiti sopra precisati;
  • dispone la compensazione delle spese, con ciascuna parte che sopporta le proprie.

Principi pratici per il professionista

La sentenza mostra che, in materia antitrust finanziaria, anche scambi informali tra traders possono integrare una restrizione per oggetto quando incidono sui parametri economici essenziali del prodotto o riducono l’incertezza concorrenziale. Al tempo stesso, l’accertamento dell’infrazione unica e continuata richiede una prova rigorosa della conoscenza del piano d’insieme da parte dell’impresa, e la Commissione deve motivare con particolare precisione i criteri di quantificazione dell’ammenda quando adotta metodi di calcolo innovativi o non standardizzati.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaintese e cartelliderivati finanziariammende antitrustobbligo di motivazione

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