Corte di giustizia, Sentenza C-507/17
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 settembre 2019. — Google LLC contro Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Dati personali – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati – Direttiva 95/46/CE – Regolamento (UE) 2016/679 – Motori di ricerca su Internet – Trattamento dei dati contenuti nei siti web – Portata territoriale del diritto alla deindicizzazione. — Causa C-507/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha precisato la portata territoriale del diritto alla deindicizzazione nei confronti dei motori di ricerca. Ha escluso un obbligo generalizzato di rimozione su tutte le versioni mondiali del motore, ma ha imposto una deindicizzazione almeno su tutte le versioni corrispondenti agli Stati membri dell’Unione. Inoltre, il gestore deve adottare misure efficaci per impedire o rendere seriamente difficile l’accesso ai link deindicizzati dagli utenti situati nell’UE.
Portata territoriale del diritto alla deindicizzazione nei motori di ricerca: obbligo di rimozione dei link sulle sole versioni del motore corrispondenti agli Stati membri, con misure efficaci di dissuasione dell’accesso dall’UE.
La questione giuridica
Se il diritto alla deindicizzazione riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte, alla luce dell’articolo 12, lettera b), e dell’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46, e dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, imponga al gestore del motore di ricerca: 1) la deindicizzazione su tutte le versioni mondiali del motore; oppure 2) la deindicizzazione sulle sole versioni corrispondenti agli Stati membri; oppure 3) la deindicizzazione su una sola versione nazionale, eventualmente accompagnata da un blocco geografico per impedire l’accesso dai territori dell’Unione.
Principio di diritto
Quando accoglie una domanda di deindicizzazione, il gestore di un motore di ricerca non è tenuto, in base all’articolo 12, lettera b), e all’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 né all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, a cancellare i link da tutte le versioni mondiali del motore; deve però effettuare la deindicizzazione su tutte le versioni corrispondenti agli Stati membri dell’Unione e adottare, se necessario, misure tecnicamente e giuridicamente adeguate che impediscano o scoraggino seriamente l’accesso dai territori degli Stati membri ai risultati deindicizzati, nel rispetto del bilanciamento tra protezione dei dati e libertà di informazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 95/46/CE
- Articolo 1 della direttiva 95/46/CE
- Articolo 4 della direttiva 95/46/CE
- Articolo 9 della direttiva 95/46/CE
- Articolo 12, lettera b), della direttiva 95/46/CE
- Articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE
- Articolo 24 della direttiva 95/46/CE
- Articolo 28 della direttiva 95/46/CE
- Regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 3 del regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 4, punto 23, del regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 21 del regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 55 del regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 56 del regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679
- Articoli 60, 61, 62, 63, 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 85 del regolamento (UE) 2016/679
Portata territoriale del diritto alla deindicizzazione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État (Francia) in una controversia tra Google LLC e la CNIL relativa alla sanzione inflitta per il mancato adeguamento di una richiesta di deindicizzazione su tutte le estensioni del motore di ricerca. La Corte affronta il tema della portata geografica dell’obbligo di deindicizzazione, alla luce della direttiva 95/46 e del regolamento (UE) 2016/679.
Fatti e procedimento principale
La CNIL, con decisione del 21 maggio 2015, aveva intimato a Google di rimuovere determinati link dall’elenco dei risultati visualizzato a seguito di ricerche effettuate sul nome di una persona fisica. Google aveva eseguito la rimozione solo sulle versioni del motore corrispondenti agli Stati membri, rifiutando una deindicizzazione mondiale. La CNIL ha quindi irrogato una sanzione pecuniaria di EUR 100000, poi impugnata dinanzi al Conseil d’État.
Normativa rilevante
La Corte richiama, per la direttiva 95/46, in particolare:
- l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sul diritto nazionale applicabile;
- l’articolo 9, sulle deroghe per finalità giornalistiche o di espressione artistica e letteraria;
- l’articolo 12, lettera b), sul diritto alla cancellazione/rectifica;
- l’articolo 14, primo comma, lettera a), sul diritto di opposizione;
- l’articolo 28, sui poteri delle autorità di controllo.
Per il regolamento 2016/679, sono rilevanti soprattutto:
- l’articolo 3, sull’ambito di applicazione territoriale;
- l’articolo 17, sul diritto alla cancellazione o "diritto all’oblio";
- gli articoli 55, 56 e 58, sulla competenza e sui poteri delle autorità di controllo;
- gli articoli 60-66, sulla cooperazione, il meccanismo di coerenza e la procedura d’urgenza;
- l’articolo 85, sulla conciliazione con la libertà di espressione e di informazione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se il diritto alla deindicizzazione imponesse:
- la cancellazione dei link su tutte le versioni del motore di ricerca, ovunque nel mondo;
- in subordine, la cancellazione sulle sole versioni nazionali o sulle versioni corrispondenti agli Stati membri;
- in ulteriore subordine, l’uso del cosiddetto "blocco geografico" per impedire l’accesso ai contenuti deindicizzati dai territori dell’Unione.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda innanzitutto la propria giurisprudenza in materia, in particolare la sentenza Google Spain e Google, secondo cui il gestore di un motore di ricerca deve, al ricorrere dei presupposti, rimuovere dai risultati collegati al nome dell’interessato i link verso pagine terze contenenti dati personali, anche se la pubblicazione originaria è lecita.
La Corte osserva che il diritto alla protezione dei dati personali non è assoluto e deve essere bilanciato con la libertà di informazione. Sottolinea inoltre che il legislatore dell’Unione non ha previsto, nel testo della direttiva 95/46 né nel regolamento 2016/679, un obbligo espresso di deindicizzazione mondiale, né ha approntato strumenti di cooperazione tra autorità nazionali per definire la portata extra-UE di una simile misura.
Per contro, il quadro del regolamento 2016/679, con le regole di cooperazione tra autorità di controllo, mostra che il legislatore ha inteso garantire un livello coerente di tutela all’interno dell’Unione. Di conseguenza, la deindicizzazione deve estendersi, in linea di principio, a tutte le versioni del motore di ricerca corrispondenti agli Stati membri.
La Corte aggiunge che, per garantire un’effettiva protezione dei diritti dell’interessato, il gestore del motore deve adottare misure tecniche e organizzative tali da impedire o almeno scoraggiare seriamente l’accesso dai territori degli Stati membri ai link oggetto della deindicizzazione, quando la ricerca è effettuata a partire dal nome dell’interessato.
Limiti e bilanciamento
La Corte precisa che il diritto dell’Unione non impone una deindicizzazione mondiale, ma non la vieta neppure. Ne consegue che le autorità o i giudici nazionali, applicando gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, possono eventualmente ordinare una deindicizzazione più ampia, purché il bilanciamento con la libertà di informazione lo consenta.
La Corte richiama anche il fatto che, all’interno dell’Unione, l’interesse del pubblico all’informazione può variare da uno Stato membro all’altro, anche in ragione delle deroghe previste dagli articoli 9 della direttiva 95/46 e 85 del regolamento 2016/679 per i trattamenti a fini giornalistici, artistici, accademici o letterari.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione, non è tenuto a procedere alla rimozione su tutte le versioni mondiali del motore. Deve invece effettuare la deindicizzazione sulle versioni corrispondenti a tutti gli Stati membri e, se necessario, associare a tale misura tecniche idonee a impedire o scoraggiare seriamente l’accesso ai link deindicizzati dagli utenti situati nell’Unione.
Principio affermato
Il principio di diritto è che il diritto alla deindicizzazione ha portata unionale e non mondiale: la tutela dell’interessato deve essere garantita almeno su tutte le versioni del motore riferite agli Stati membri, con misure effettive di protezione dell’accesso dall’UE, mentre una rimozione globale può essere eventualmente imposta solo dal giudice o dall’autorità nazionale in base al diritto interno e al relativo bilanciamento tra diritti fondamentali.
Come è indicizzato
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