Sentenza del 09/01/2015 n. 12 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva determinato sinteticamente, per l'anno d'imposta 2006, un reddito di 78.595,00 euro rispetto ai 13.582,00 euro dichiarati, fondandosi principalmente sul possesso di due autovetture Mercedes e sulla sottoscrizione di una quota di capitale sociale, con relativo versamento. Il contribuente contestava la violazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e il difetto di motivazione dell'avviso, sostenendo che le somme utilizzate per la sottoscrizione del capitale provenissero dalla liquidazione di polizze, titoli e fondi comuni di investimento, e non da redditi occultati.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso, rideterminando il reddito in 45.550,00 euro. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e accolto l'appello incidentale del contribuente, ritenendo idonea la documentazione prodotta a dimostrare la disponibilità di somme derivanti da investimenti finanziari. Ha chiarito che il contribuente non deve necessariamente dimostrare la tracciabilità specifica delle somme impiegate nell'investimento, essendo sufficiente provare, con riferimento alla complessiva situazione reddituale, l'esistenza di redditi esenti o di disponibilità finanziarie compatibili con l'incremento patrimoniale. L'avviso di accertamento è stato quindi annullato. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973
È consentito al contribuente di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
La norma consente al contribuente di superare la presunzione derivante dall'accertamento sintetico dimostrando che le disponibilità utilizzate per sostenere il proprio tenore di vita o gli incrementi patrimoniali derivano da redditi esenti, già tassati o comunque da risorse finanziarie lecite e documentate.
Art. 38 d.P.R. n. 600/1973
L'accertamento sintetico fondato su elementi indicativi di capacità contributiva costituisce una presunzione che può essere superata dal contribuente mediante prova contraria. Tale prova deve riguardare la complessiva posizione reddituale e finanziaria del contribuente, senza richiedere necessariamente la dimostrazione della precisa destinazione di ogni singola somma impiegata.
Cassazione civile, sentenza n. 20588 del 24 ottobre 2005
Il contribuente può dimostrare che il reddito presunto non esiste oppure esiste in misura inferiore rispetto a quella determinata dall'amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- In un accertamento sintetico, il contribuente può contrastare la presunzione dimostrando l'esistenza di risorse finanziarie provenienti da redditi esenti, già tassati, da disinvestimenti o da altre fonti lecite documentate.
- Non è sempre necessario provare la tracciabilità puntuale tra ciascuna disponibilità finanziaria e il singolo investimento o acquisto: può essere sufficiente dimostrare che, nel complesso, il contribuente disponeva di risorse adeguate a sostenere l'incremento patrimoniale.
- La documentazione bancaria, delle polizze, dei titoli e dei fondi comuni può costituire prova idonea della provenienza delle somme, soprattutto se coerente temporalmente e quantitativamente con le spese contestate.
- La presunzione basata su beni di lusso o incrementi patrimoniali non è irreversibile: l'amministrazione deve valutare concretamente le prove contrarie offerte dal contribuente.
- La prova contraria deve essere concreta, coerente e documentata; la semplice affermazione di possedere risorse pregresse, senza documentazione attendibile, può non essere sufficiente.
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