Regolamento (UE) 2024/413
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/413 della Commissione, del 25 gennaio 2024, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo puntuale la mappatura territoriale delle restrizioni per la peste suina africana nell’Unione, sostituendo integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Le modifiche riflettono l’evoluzione della situazione epidemiologica in vari Stati membri e comportano, in particolare, riallocazioni tra zone I, II e III, nonché la creazione o soppressione di alcune zone infette. L’obiettivo è adeguare tempestivamente le misure di contenimento al rischio effettivo di diffusione della malattia, secondo criteri scientifici e in coerenza con le norme WOAH.
Modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo per la peste suina africana, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni nell’Unione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri e riguarda le misure di controllo della peste suina africana nei suini detenuti e selvatici, nonché le zone infette e le zone soggette a restrizioni istituite a livello nazionale o dell’Unione. Incide sulle aree territoriali elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con effetti differenziati per Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Svezia, Bulgaria, Romania e altri Stati membri interessati. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/413 aggiorna gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che disciplina le misure speciali di controllo della peste suina africana. La Commissione interviene a seguito dell’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione, con l’obiettivo di riallineare le restrizioni territoriali al rischio effettivo di diffusione della malattia, tenendo conto anche degli orientamenti scientifici della Commissione e delle norme WOAH.
Quadro normativo e finalità
Il provvedimento si colloca nel contesto del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/687, che disciplinano la prevenzione e il controllo delle malattie animali elencate. In particolare, la peste suina africana è richiamata come malattia virale ad alto impatto sui suini detenuti e selvatici, con ricadute sulla redditività degli allevamenti, sui movimenti intra-UE e sulle esportazioni verso paesi terzi. La modifica degli allegati serve quindi ad adattare rapidamente le misure di controllo alla situazione effettiva nei diversi territori.
Ambito territoriale e criteri di aggiornamento
Le modifiche riguardano gli Stati membri e le aree specificamente elencate negli allegati I e II del regolamento 2023/594. La Commissione motiva l’intervento con i nuovi focolai registrati in Italia, Grecia e Croazia, nonché con l’evoluzione della situazione in Bulgaria, Polonia, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Slovacchia, Cechia, Svezia e Romania. Le zone sono classificate in tre livelli di restrizione nell’allegato I, sulla base della situazione epidemiologica, del rischio di diffusione e della presenza o assenza di focolai in suini detenuti e selvatici.
Riclassificazione delle zone nell’allegato I
Il regolamento prevede un’ampia revisione geografica delle zone soggette a restrizioni I, II e III. In diversi casi aree precedentemente in zona I vengono spostate in zona II o III per l’aumento del rischio, come avviene in più regioni italiane e greche; in altri casi zone già classificate in zona III vengono declassate a zona II, ad esempio in alcune aree della Polonia e della Bulgaria, in ragione dell’assenza di focolai di peste suina africana nei suini detenuti per periodi indicati nei considerando e dell’efficacia delle misure di controllo applicate. Le delimitazioni territoriali sono altresì ridefinite per garantire continuità geografica e coerenza con i focolai recenti.
Italia: aggiornamento delle restrizioni
L’Italia è uno degli Stati maggiormente interessati. I considerando richiamano nuovi focolai in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Liguria, sia in suini selvatici sia in suini detenuti. Le conseguenze normative sono la riclassificazione di aree lombarde come zona soggetta a restrizioni II, la creazione di nuove zone I e II in Emilia-Romagna e Piemonte e l’aggiornamento delle delimitazioni per tenere conto di focolai recenti e della continuità territoriale. Nell’allegato I restano poi ampie porzioni di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Sardegna, Calabria, Basilicata e Campania classificate come zone I, II o III in funzione del rischio locale.
Grecia, Croazia e altri Stati membri
Per la Grecia il regolamento riflette nuovi focolai in suini detenuti e selvatici e rialloca diverse aree, soprattutto nelle regioni di Macedonia orientale e Tracia, Serres, Kilkis, Tessalonica, Pella, Kozani, Florina, Kastoria, Ioannina, Thesprotia, Drama, Kavala, Xanthi e Rodopi. Per la Croazia vengono aggiornate sia le zone I e II sia la parte dell’allegato II relativa alle aree infette, con riferimento a un focolaio in suini selvatici in Zadarska županija. Bulgaria, Polonia e Slovacchia vedono sia ampliamenti sia riduzioni di aree a restrizione, mentre per Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Cechia e Svezia gli allegati riportano la nuova configurazione territoriale delle zone di restrizione.
Allegato II: zone infette e aree con misure di protezione e sorveglianza
L’allegato II disciplina le aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o come zone soggette a restrizioni comprensive di zone di protezione e sorveglianza. La parte A riguarda un’area della Croazia collegata al focolaio ADIS HR-ASF-2023-00885, con termine ultimo di applicazione fissato al 27 gennaio 2024. La parte B è richiamata come contenitore delle aree istituite in seguito a focolai in suini detenuti o in zone precedentemente indenni, ma nel testo fornito non ne è riportato il contenuto analitico.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione sottolinea l’urgenza dell’intervento, giustificata dalla dinamicità della diffusione della peste suina africana nell’Unione e dalla necessità di adottare rapidamente le nuove delimitazioni territoriali.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento 2023/594
L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al nuovo regolamento, ridefinendo le zone soggette a restrizioni I, II e III e le aree istituite come zone infette o zone soggette a restrizioni a livello dell’Unione.
Ragioni epidemiologiche e criteri di delimitazione
I considerando indicano che le modifiche sono motivate dall’evoluzione della peste suina africana in Italia, Grecia, Bulgaria, Polonia e altri Stati membri, e devono tener conto della situazione epidemiologica locale e generale, del rischio di diffusione, degli orientamenti della Commissione e del codice sanitario WOAH per gli animali terrestri.
Riclassificazione di aree già elencate e nuove delimitazioni
Numerose aree passano da una categoria di restrizione all’altra: alcune zone in Italia, Grecia, Polonia, Bulgaria e altri Stati membri sono elevate da zona I a zona II o III, altre sono declassate da zona III a zona II per miglioramento della situazione sanitaria, e in diversi casi le delimitazioni territoriali vengono ridefinite per assicurare continuità geografica e maggiore coerenza con il rischio sanitario.
Zone infette e zone soggette a restrizioni a livello UE
L’allegato II disciplina le aree istituite come zone infette a seguito di focolai in suini selvatici o le zone soggette a restrizioni comprendenti zone di protezione e sorveglianza. Per la Croazia è indicata, tra l’altro, un’area con riferimento ADIS HR-ASF-2023-00885 e termine ultimo di applicazione 27.1.2024.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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