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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/377

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/377 della Commissione, del 25 gennaio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto appartenenti alla specie Malus domestica originarie della Bosnia-Erzegovina

Normativa europea32024R0377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco delle piante ad alto rischio contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. A seguito di una domanda presentata dalla Bosnia-Erzegovina e del parere scientifico dell’EFSA, la Commissione conclude che alcune piante da impianto di Malus domestica non presentano un rischio inaccettabile e possono quindi essere escluse dall’elenco. La modifica è limitata e tecnica, ma ha effetti pratici rilevanti per l’accesso al mercato unionale di tali vegetali.

Modifica l’elenco delle piante ad alto rischio del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 escludendo alcune piante da impianto di Malus domestica originarie della Bosnia-Erzegovina.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità e agli operatori interessati dall’introduzione nell’Unione di piante da impianto appartenenti alla specie Malus domestica originarie della Bosnia-Erzegovina, nell’ambito della disciplina fitosanitaria dell’UE. L’intervento incide sul regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, che contiene l’elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031. L’esclusione riguarda specificamente piante da impianto di massimo due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica e originarie della Bosnia-Erzegovina; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dell’elenco delle piante ad alto rischio per Malus domestica originarie della Bosnia-Erzegovina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/377 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, che istituisce l’elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031. La Commissione, sulla base di una domanda di esportazione presentata dalla Bosnia-Erzegovina e del parere scientifico EFSA del 19 settembre 2023, conclude che una specifica categoria di piante da impianto di Malus domestica non presenta un rischio di livello inaccettabile per l’Unione.

Contesto fitosanitario e valutazione del rischio

Nel preambolo si ricorda che il regolamento (UE) 2018/2019 contiene un elenco basato su una valutazione preliminare di piante ad alto rischio. Tra i generi già inclusi figurava Malus Mill. La Commissione descrive inoltre il passaggio istruttorio relativo alla Bosnia-Erzegovina, che ha chiesto l’accesso al mercato unionale per piante da impianto di massimo due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica, sostenendo la richiesta con il fascicolo tecnico pertinente.

L’EFSA ha individuato come organismo nocivo pertinente Erwinia amylovora, segnalando che tale organismo è già presente negli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, rispettivamente come organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette e come organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l’Unione. Nonostante ciò, il parere scientifico ha portato la Commissione a ritenere che la specifica tipologia di piante oggetto della valutazione non comporti un rischio inaccettabile.

Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2018/2019

L’intervento normativo è circoscritto all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. Nella tabella di cui al punto 1, seconda colonna "Descrizione", la voce relativa a "Malus Mill." viene sostituita da una formulazione che mantiene la specie nel perimetro dell’elenco, ma ne esclude diverse categorie di materiale vegetale già valutate favorevolmente.

Le esclusioni indicate comprendono:

  • piante da impianto, di uno-due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, di Malus domestica originarie della Serbia;
  • piante da impianto di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, di Malus domestica originarie della Moldova;
  • portainnesti di massimo tre anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, privi di foglie, di Malus domestica originari dell’Ucraina;
  • piante da impianto di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, di Malus domestica originarie dell’Ucraina;
  • talee di massimo un anno, prive di foglie, di Malus domestica originarie del Regno Unito;
  • piante da impianto di massimo sette anni, di Malus domestica, originarie del Regno Unito;
  • piante da impianto di massimo sette anni, di Malus sylvestris, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito;
  • piante da impianto di massimo due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, di Malus domestica originarie della Bosnia-Erzegovina.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Valutazione scientifica e base della modifica

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/2031 e, in particolare, l’articolo 42, paragrafo 4, primo comma, quale base giuridica. Dopo la domanda di esportazione presentata dalla Bosnia-Erzegovina il 13 gennaio 2022, l’EFSA ha adottato il 19 settembre 2023 un parere scientifico sulle piante da impianto di Malus domestica originarie di tale paese, individuando Erwinia amylovora come organismo nocivo pertinente. Sulla base di tale parere, la Commissione ritiene che le piante considerate non presentino un rischio di livello inaccettabile.

Esclusione dall’elenco delle piante ad alto rischio

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato sostituendo la voce relativa a Malus Mill. Nella nuova formulazione è inserita, tra le esclusioni dall’elenco, la categoria delle piante da impianto di massimo due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica, originarie della Bosnia-Erzegovina.

Rapporti con la normativa fitosanitaria e organismi nocivi

Nel considerando viene precisato che Erwinia amylovora figura negli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette e come organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l’Unione. La valutazione effettuata porta tuttavia a concludere che, per la specifica merce oggetto del regolamento, il rischio non è inaccettabile ai fini dell’inclusione nell’elenco delle piante ad alto rischio.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitariosicurezza alimentareimportazione di pianteprotezione delle piante

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