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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1072

Regolamento delegato (UE) 2024/1072 della Commissione, del 25 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le decisioni relative a informazioni vincolanti nel contesto della determinazione del valore in dogana e le decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine

Normativa europea32024R1072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce nel diritto doganale dell’Unione le decisioni vincolanti sulla determinazione del valore in dogana, allineandole per quanto possibile al regime già esistente per le informazioni tariffarie vincolanti e per le informazioni vincolanti in materia di origine. Vengono disciplinati contenuto, condizioni di ammissibilità, effetti, durata, cessazione, revoca e uso esteso delle nuove decisioni IVVD, oltre a coordinare i termini di adozione e la gestione elettronica delle decisioni vincolanti. Le modifiche mirano a rafforzare certezza del diritto, uniformità applicativa e tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 introducendo le decisioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana (IVVD) e adeguando la disciplina procedurale delle decisioni vincolanti doganali.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità doganali degli Stati membri e agli operatori economici che presentano domande o sono destinatari di decisioni vincolanti nel quadro del codice doganale dell’Unione. Riguarda in particolare le decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana (IVVD), nonché le modifiche correlate alle decisioni ITV e IVO già previste dal regolamento (UE) n. 952/2013 e dal regolamento delegato (UE) 2015/2446. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1o dicembre 2027, con una decorrenza specifica per le disposizioni sulla soppressione della deroga ai procedimenti informatici legata alle IVO quando sarà operativo il sistema elettronico pertinente.

Decisioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana

Il regolamento delegato (UE) 2024/1072 modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per introdurre nell’ordinamento doganale dell’Unione le decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana (IVVD). L’intervento risponde all’esigenza di aumentare trasparenza, certezza del diritto, conformità e uniformità nella determinazione del valore in dogana, con benefici per operatori economici, autorità doganali e interessi finanziari dell’Unione.

Ambito e finalità della modifica

Il regolamento si inserisce nel quadro del codice doganale dell’Unione, in particolare degli articoli 33 e 35 del regolamento (UE) n. 952/2013. La logica seguita è di allineare, per quanto possibile, la disciplina delle nuove IVVD a quella già vigente per le decisioni ITV e IVO, così da assicurare coerenza sistematica tra i diversi strumenti di informazione vincolante.

Contenuto delle decisioni IVVD

L’articolo 18 bis, inserito nel regolamento delegato (UE) 2015/2446, stabilisce che le autorità doganali adottano, su domanda, decisioni vincolanti che precisano il metodo o i criteri appropriati di valutazione doganale e la relativa applicazione in circostanze particolari. La domanda non è accettata se:

  • è già stata presentata, presso lo stesso o un altro ufficio doganale, dal destinatario o per suo conto, per merci nelle stesse condizioni che determinano il valore in dogana;
  • non si riferisce a un uso previsto della decisione IVVD o a un uso previsto di un regime doganale.

Effetti vincolanti, decorrenza e durata

Le decisioni IVVD sono vincolanti solo nei limiti espressamente previsti:

  • per le autorità doganali, nei confronti del destinatario, soltanto per le merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data di efficacia della decisione;
  • per il destinatario, nei confronti delle autorità doganali, solo dalla data di ricezione, o di presunta ricezione, della notifica.

La durata della decisione è fissata in tre anni dalla data di efficacia. Per applicarla in un particolare regime doganale, il destinatario deve dimostrare che le merci e le condizioni che determinano il valore in dogana corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione.

Gestione, cessazione e revoca

Il nuovo articolo 20 bis disciplina in modo dettagliato la vita della decisione IVVD. La decisione cessa di essere valida prima della scadenza quando:

  • un atto dell’Unione giuridicamente vincolante la rende non conforme, dalla data di applicazione di tale atto;
  • diviene incompatibile con l’articolo VII del GATT, con l’accordo OMC sulla valutazione in dogana o con le decisioni interpretative del comitato competente, con effetto dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La cessazione non ha effetto retroattivo. Inoltre, le IVVD sono annullate se basate su informazioni inesatte o incomplete fornite dal richiedente e sono revocate secondo le regole del codice doganale dell’Unione. Devono essere revocate anche quando risultino incompatibili con una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, con effetto dalla pubblicazione del dispositivo della sentenza in Gazzetta ufficiale.

Uso esteso per contratti vincolanti

Se una IVVD cessa di essere valida o viene revocata, può ancora essere utilizzata per contratti vincolanti conclusi prima della revoca o della cessazione di validità. L’uso esteso non può superare sei mesi. Per beneficiarne, il destinatario deve presentare domanda entro 30 giorni dalla revoca o cessazione, indicando:

  • le quantità per le quali chiede il periodo di uso esteso;
  • lo Stato membro o gli Stati membri in cui le merci saranno sdoganate nel periodo di uso esteso.

L’autorità doganale competente adotta una decisione sull’uso esteso e ne informa il destinatario senza indugio e comunque entro 30 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie.

Coordinamento con le altre decisioni vincolanti e con la digitalizzazione

L’articolo 10 viene modificato per estendere alle IVVD la deroga al diritto a essere sentiti già prevista per le decisioni ITV e IVO. L’articolo 20, paragrafo 1, è inoltre riformulato per consentire la proroga del termine di adozione quando la Commissione sospende l’adozione di decisioni vincolanti perché non è garantita la correttezza e l’uniformità della determinazione del valore in dogana.

Sul piano procedurale, sono soppressi l’articolo 19, paragrafo 3, e l’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, in coerenza con l’utilizzo di procedimenti informatici e con l’inclusione delle domande e decisioni IVO nel sistema elettronico previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione generale decorre dal 1o dicembre 2027. Le disposizioni relative alla soppressione della deroga all’uso di procedimenti informatici per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni relative alle IVO si applicano dalla data di introduzione del sistema elettronico pertinente ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Disposizioni principali

Introduzione delle decisioni IVVD

Inserisce nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 l’articolo 18 bis, prevedendo che le autorità doganali adottino, su domanda, decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana. La decisione precisa il metodo o i criteri di valutazione doganale e la loro applicazione in circostanze particolari.

Inammissibilità della domanda IVVD

La domanda non è accettata se è già stata presentata presso lo stesso o un altro ufficio doganale dal medesimo destinatario, o per suo conto, per merci alle stesse condizioni che determinano il valore in dogana; oppure se non si riferisce a un uso previsto della decisione IVVD o a un uso previsto di un regime doganale.

Effetti vincolanti e durata

Le decisioni IVVD vincolano le autorità doganali nei confronti del destinatario solo per le merci sdoganate dopo la data di efficacia della decisione; per il destinatario vincolano le autorità solo dalla data di ricezione, o presunta ricezione, della notifica. La durata è di tre anni dalla data di efficacia.

Condizione per l’applicazione in un regime doganale

Per applicare la decisione IVVD in un particolare regime doganale, il destinatario deve poter dimostrare che le merci interessate e le condizioni che determinano il valore in dogana corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione.

Deroga al diritto a essere sentiti

L’articolo 10 è modificato per estendere alle decisioni IVVD la medesima deroga al diritto a essere sentiti prevista per le decisioni ITV e IVO ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 6, del codice doganale dell’Unione.

Gestione e cessazione della validità delle IVVD

Il nuovo articolo 20 bis disciplina la cessazione anticipata di validità: la decisione cessa se diventa incompatibile con un atto dell’Unione giuridicamente vincolante o con l’articolo VII GATT 1994, con l’accordo OMC sulla valutazione in dogana o con le interpretazioni adottate dal comitato competente, con effetti dalla data indicata. La cessazione non ha effetto retroattivo.

Annullamento, revoca e incompatibilità con la giurisprudenza UE

Le decisioni IVVD sono annullate se basate su informazioni inesatte o incomplete fornite dal richiedente; sono revocate secondo le regole del codice; devono inoltre essere revocate se non più compatibili con una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, con effetto dalla pubblicazione del dispositivo in Gazzetta ufficiale.

Uso esteso per contratti vincolanti

Quando una IVVD cessa di essere valida o è revocata, può continuare a essere utilizzata per contratti vincolanti conclusi prima della revoca o della cessazione, per un periodo massimo di sei mesi. Il destinatario deve chiedere l’uso esteso entro 30 giorni, indicando quantità e Stati membri di sdoganamento; l’autorità decide entro 30 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie.

Proroga dei termini di adozione

L’articolo 20 è modificato per prevedere che, quando la Commissione sospende l’adozione di una decisione vincolante perché non è garantita la correttezza e uniformità della determinazione del valore in dogana, il termine per l’adozione è ulteriormente prorogato fino alla comunicazione di ripristino di tali condizioni.

Digitalizzazione e soppressioni

Sono soppressi l’articolo 19, paragrafo 3, e l’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, in coerenza con l’uso di procedimenti informatici e con l’inserimento delle domande e decisioni IVO nel sistema elettronico di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o dicembre 2027. Le disposizioni sulla soppressione della deroga ai procedimenti informatici per le IVO si applicano dalla data di introduzione, per tali decisioni, del sistema elettronico previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Come è indicizzato

Materiedoganevalore in doganaprocedimenti amministrativi elettroniciorigine delle merciclassificazione tariffaria

Testo integrale

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