Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/07/2023 n. 21391 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento relativa a IRPEF per l'anno (Omissis) per mancata ricezione dell'avviso prodromico di accertamento; deduzione di nullità/irregolarità della notificazione (mancata indicazione dell'ufficio postale, dell'indirizzo completo, mancata firma sull'avviso) e contestazione della validità della consegna a persona che si era qualificata "addetta alla casa".

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse della ricorrente: la contribuente aveva solo prodotto un'istanza di estinzione e un estratto ruolo con saldo zero ma non la formale domanda di definizione agevolata né le ricevute di pagamento richieste dall'art. 11 del D.L. n. 50/2017; pertanto non si è perfezionata la definizione e il giudizio è estinto per difetto di interesse. Spese compensate. In ordine al merito sulla notificazione la CTR aveva ritenuto valida la consegna a mani di B.B. (addetta alla casa), aveva ammesso copie dei documenti depositati, riteneva utile il foglio di servizio online di Poste Italiane quale elemento di rafforzamento e aveva considerato assente la prova di denuncia-querela contro la ricevente; tuttavia la Cassazione non ha esaminato nel merito le censure per l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • Legge n. 890 del 1982, artt. 3, 4, 7

    La ricorrente richiamava gli artt. 3, 4 e 7 contestando carenze formali della notifica; la CTR aveva invece ritenuto la notificazione valida anche se non tutte le indicazioni formali erano state dettagliate nel modo invocato dal ricorrente, purché complessivamente il procedimento di notifica fosse dimostrato.

  • art. 139 c.p.c.

    La CTR ha ritenuto ammissibile la notifica a persona convivente che si era qualificata "addetta alla casa", applicando la norma che consente la notificazione a persone che si trovano presso il domicilio del destinatario e ricavando da ciò la conoscenza dell'atto.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    Norma richiamata in tema di notifiche e cartelle di pagamento; la ricorrente l'aveva evocata per contestare la regolarità dell'atto impositivo, senza però ottenere accoglimento nei precedenti gradi.

  • art. 1335 c.c.

    La ricorrente invocava che non potesse operare alcuna presunzione di conoscenza in assenza di elementi formali; la CTR ha ritenuto invece che, anche in mancanza di alcuni elementi formali, la documentazione e le dichiarazioni rese (es. qualifica della ricevente) erano sufficienti a fondare la presumibile conoscenza.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5 (motivi di cassazione)

    I motivi di ricorso in Cassazione erano fondati su violazione di norme processuali relative alla notificazione, omessa/insufficiente motivazione su fatto decisivo (assenza di prova della querela) e omissione di pronuncia su specifico motivo di appello; la Corte ha però dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse senza entrare nel merito delle censure.

  • D.L. n. 50 del 2017, art. 11 (conv. L. n. 96/2017)

    Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate ... possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio ... col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato ... calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora ...

    La norma disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie tramite pagamento; la Corte ha ritenuto che l'istituto si perfeziona solo con la domanda formale di definizione e con le prove di pagamento (ricevute), elementi mancanti nel deposito della ricorrente.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20 e art. 30

    Art. 20 richiamato nel conteggio degli interessi fino al 60° giorno per la definizione; art. 30 riguardo agli interessi di mora esclusi dalla definizione. La Corte ha applicato questi riferimenti per spiegare i requisiti della definizione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater (come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228)

    La norma prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di impugnazioni pretestuose/dilatorie; la Corte ha chiarito che tale raddoppio si applica solo per inammissibilità originaria del gravame e non per inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per lamentare la mancata pronuncia della CTR su un motivo dell'appello (nullità per mancanza di firma); la Corte di legittimità non ha esaminato la censura per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La definizione agevolata prevista dall'art. 11 del D.L. n. 50/2017 si perfeziona solo con la presentazione formale della domanda di definizione e con la prova del pagamento richiesto (ricevute); l'assenza di tali documenti può determinare la sopravvenuta carenza d'interesse e l'inammissibilità del ricorso.
  • Le formalità relative alla notificazione (ufficio postale di spedizione, indirizzo completo, firma) sono rilevanti ma la validità della notifica può essere riconosciuta sulla base della valutazione complessiva degli atti e delle dichiarazioni acquisite (es. dichiarazione della ricevente, foglio di servizio online), purché non emergano prove concrete contrarie.
  • I documenti attestanti la notificazione possono essere depositati in copia e il servizio online delle Poste può costituire elemento di rafforzamento probatorio, ma non sostituisce pienamente la cartolina di ricevimento; tuttavia, in assenza di prova contraria (es. denuncia-querela) la pubblica amministrazione può ottenere il riconoscimento della validità della notificazione.
  • Il contribuente che contesta la regolarità della notifica ha l'onere di fornire prove idonee a smentire gli atti della controparte (ad es. denunce, elementi che dimostrino l'assenza della ricezione al domicilio), altrimenti le presunzioni a favore della regolare notificazione possono prevalere.
  • La sanzione del raddoppio del contributo unificato per impugnazioni temerarie riguarda l'inammissibilità originaria del gravame e non si applica automaticamente alle inammissibilità sopravvenute per carenza di interesse.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.