Sentenza del 15/02/2018 n. 956 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Invito al pagamento - forza maggiore - requisiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la pretesa tributaria o l'applicazione delle sanzioni, invocando la forza maggiore quale causa di esclusione della responsabilità. La forza maggiore è stata prospettata in relazione a un evento imprevisto e imprevedibile, non imputabile al contribuente e non evitabile nonostante l'adozione delle necessarie cautele, che lo avrebbe costretto a commettere la violazione.
La decisione
La sentenza qualifica la forza maggiore come esimente: quando ricorrono concretamente i requisiti dell'evento imprevedibile, inevitabile, estraneo alla sfera di controllo del contribuente e non superabile con l'ordinaria diligenza, la violazione non è sanzionabile. Il semplice richiamo a difficoltà generiche o a circostanze non adeguatamente provate non è sufficiente; il contribuente deve dimostrare il nesso causale tra l'evento e l'omissione o il ritardo contestato.
Norme richiamate
La violazione non è punibile quando è commessa per forza maggiore.
La disposizione riconosce la forza maggiore quale causa di esclusione della responsabilità per le sanzioni tributarie, purché l'evento sia effettivamente esterno, imprevedibile, inevitabile e tale da rendere non esigibile il comportamento dovuto.
Cass. ord. n. 22153/2017
La Corte di cassazione considera la forza maggiore un'esimente applicabile quando un evento imprevisto e imprevedibile, non imputabile al contribuente e non evitabile nonostante le cautele adottate, lo costringa a violare l'obbligo tributario.
Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza C-314/06
La forza maggiore richiede circostanze anormali e imprevedibili, estranee alla volontà dell'interessato, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante la dovuta diligenza.
Massime di principio
- La forza maggiore non coincide con una semplice difficoltà economica, organizzativa o gestionale: occorre un evento eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
- Il contribuente deve dimostrare che l'evento era estraneo alla propria volontà e che ha causato direttamente l'omissione, il ritardo o la violazione contestata.
- L'adozione preventiva di cautele e il comportamento diligente sono elementi essenziali per ottenere l'esimente.
- La prova deve essere concreta e documentale; dichiarazioni generiche o riferimenti astratti all'emergenza non sono normalmente sufficienti.
- L'esimente opera principalmente sul piano della punibilità e delle sanzioni: non comporta automaticamente l'estinzione del tributo eventualmente dovuto.
- In una situazione analoga, è opportuno documentare tempestivamente l'evento, le sue conseguenze, le misure adottate e l'impossibilità oggettiva di rispettare l'obbligo tributario.
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