Cassazione Penale, Sentenza n. 25656/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., deducendo inosservanza dell'art. 179 c.p.p. per omessa citazione personale dell'imputato. La difesa lamentava che le prime udienze erano state rinviate perché la notifica era stata eseguita al difensore di fiducia senza precedere con la notifica all'indirizzo eletto dell'imputato (Roma, via Acquedotto del Peschiera n. 96) e contestava la decisione della Corte di appello di procedere alla notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., nonostante l'imputato fosse stato espulso e risultasse residente in Albania.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la notifica sia stata regolarmente perfezionata: l'imputato aveva eletto domicilio in Italia prima dell'espulsione e non aveva comunicato variazioni; l'irreperibilità nell'indirizzo eletto, attestata secondo le regole postali, legittima la consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; l'espulsione non costituisce caso fortuito o forza maggiore che esoneri l'imputato dal dovere di comunicare un cambiamento di domicilio. Inoltre la possibilità per lo straniero espulso di chiedere autorizzazione al rientro temporaneo (art. 17 d.lgs. 286/98) rende l'espulsione non idonea a generare un legittimo impedimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 286/1998, art. 13, comma 3
Norma sostanziale relativa al reato contestato; citata come titolo di responsabilità ma non determinante per la questione di notificazione affrontata in Cassazione.
cod. proc. pen., art. 161, comma 4
Interpretata nella parte in cui, quando la notifica per posta all'indirizzo dichiarato risulti impossibile (irreperibilità), l'atto può essere consegnato al difensore di fiducia: tale modalità è idonea a perfezionare la notifica e garantire la conoscenza del processo.
cod. proc. pen., art. 170
Richiamato per il principio che la mancata consegna dell'atto per irreperibilità, attestata dal postino, apre la strada alla consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, senza ulteriori adempimenti.
cod. proc. pen., art. 179
Norma invocata dal ricorrente (relativa alla citazione personale), ma la Corte ha ritenuto che non sia stata violata perché la notifica al difensore è risultata conforme alle norme successive (art. 161 e art. 170) e l'imputato non aveva comunicato variazioni di domicilio.
cod. proc. pen., artt. 157 e 159
Richiamati dalla difesa come possibili regole da applicare in caso di impedimento derivante da causa non imputabile; la Corte ha escluso la necessità di applicarli perché non è emersa una situazione di caso fortuito o forza maggiore tale da impedire la comunicazione del mutamento del domicilio.
d.lgs. n. 286/1998, art. 17
Interpretato nel senso che lo straniero espulso può chiedere autorizzazione al rientro temporaneo per partecipare al processo; la mancata risposta della pubblica amministrazione non equivale automaticamente a legittimo impedimento: grava sul richiedente l'onere di dimostrare di aver esperito tutte le iniziative necessarie.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio in Italia mantiene i suoi effetti anche dopo l'espulsione dall'ordine pubblico: l'imputato che non comunica la variazione di domicilio resta destinatario degli atti nel luogo eletto.
- Se la notifica per posta all'indirizzo dichiarato risulta impossibile (irreperibilità attestata), l'atto può e deve essere consegnato al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; tale consegna perfeziona la notifica e non comporta nullità.
- L'espulsione dall'Italia non costituisce automaticamente caso fortuito o forza maggiore che impedisca l'obbligo dell'imputato di comunicare il mutamento del domicilio; quindi non giustifica di per sé la nullità delle notifiche effettuate al difensore.
- Lo straniero espulso che intende partecipare al processo deve utilizzare la procedura prevista dall'art. 17 d.lgs. 286/98 per ottenere autorizzazione al rientro temporaneo; l'inerzia dell'amministrazione non costituisce di per sé un giustificato impedimento senza che il richiedente provi di aver adottato tutte le iniziative richieste.
- In contestazioni sulla regolarità della notifica il difensore deve documentare l'effettiva impossibilità dell'imputato a comunicare il cambiamento di domicilio (es. prova di caso fortuito o forza maggiore) per ottenere l'annullamento; altrimenti la notifica al difensore resta valida.
- Prassi difensiva consigliata: comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di domicilio, conservare la documentazione delle richieste di rientro dall'estero e, se irreperibilità è attestata, impugnare dimostrando concretamente l'impossibilità di comunicare il mutamento di domicilio.
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