Sentenza del 08/01/2021 n. 12 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Fallimento - ammissione con riserva allo stato passivo - sentenza - registrazione - consegue - imposta di registro - aliquota 1% - si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguardava l'applicabilità dell'imposta di registro alla sentenza con cui il tribunale ammette con riserva allo stato passivo fallimentare un credito oggetto di contestazione in sede amministrativa. Si doveva accertare se un provvedimento giurisdizionale che, in giudizio di cognizione contenzioso, accerti l'esistenza e l'efficacia del credito nei confronti del fallimento integri un atto soggetto a registrazione con aliquota pari all'1%.
La decisione
La Corte ha ritenuto applicabile l'imposta di registro con aliquota dell'1% alla sentenza di ammissione con riserva dello stato passivo. La decisione si fonda sull'art. 8, lett. c) della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, che impone la registrazione degli atti giudiziari anche quando definiscono parzialmente il giudizio, e sulla giurisprudenza conforme (Cass. n. 1849/2000). In sostanza, quando il provvedimento giurisdizionale, nell'ambito di un contenzioso di cognizione, accerta l'esistenza e l'efficacia del credito verso il fallimento, la sentenza è soggetta a registrazione e all'applicazione dell'aliquota dell'1% sul corrispondente ammontare.
Norme richiamate
art. 8, lett. c) della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986
Stabilisce l'obbligo di registrazione anche per gli atti giudiziari che definiscono parzialmente il giudizio; applicata in presenza di provvedimenti che, in giudizio di cognizione, accertano l'esistenza e l'efficacia di un credito nei confronti del fallimento
Cass. sent. n. 1849/2000
Giurisprudenza conforme che conferma il principio secondo cui le sentenze che accertano l'esistenza/efficacia del credito nei confronti del fallimento sono soggette a registrazione
Massime di principio
- Una sentenza che, in un giudizio di cognizione contenzioso, accerti l'esistenza e l'efficacia di un credito nei confronti del fallimento costituisce atto soggetto a registrazione
- L'aliquota applicabile alla registrazione di tale sentenza è quella prevista per gli atti giudiziari che definiscono (anche parzialmente) il giudizio: 1%
- La circostanza che il credito fosse stato oggetto di contestazione in sede amministrativa non esclude l'obbligo di registrazione della sentenza che ne accerti l'efficacia nei confronti del fallimento
- Se il provvedimento è meramente interlocutorio o non accerta l'esistenza/efficacia del credito, l'obbligo di registrazione potrebbe non trovare applicazione; occorre valutare il contenuto sostanziale del provvedimento
- Per evitare sanzioni e contenziosi tributari, è consigliabile procedere alla registrazione delle sentenze che abbiano carattere accertativo rispetto ai crediti fallimentari nonché verificare l'eventuale base imponibile su cui calcolare l'1%
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