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Sentenza

Sentenza del 08/01/2021 n. 12 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Fallimento - ammissione con riserva allo stato passivo - sentenza - registrazione - consegue - imposta di registro - aliquota 1% - si applica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguardava l'applicabilità dell'imposta di registro alla sentenza con cui il tribunale ammette con riserva allo stato passivo fallimentare un credito oggetto di contestazione in sede amministrativa. Si doveva accertare se un provvedimento giurisdizionale che, in giudizio di cognizione contenzioso, accerti l'esistenza e l'efficacia del credito nei confronti del fallimento integri un atto soggetto a registrazione con aliquota pari all'1%.

La decisione

La Corte ha ritenuto applicabile l'imposta di registro con aliquota dell'1% alla sentenza di ammissione con riserva dello stato passivo. La decisione si fonda sull'art. 8, lett. c) della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, che impone la registrazione degli atti giudiziari anche quando definiscono parzialmente il giudizio, e sulla giurisprudenza conforme (Cass. n. 1849/2000). In sostanza, quando il provvedimento giurisdizionale, nell'ambito di un contenzioso di cognizione, accerta l'esistenza e l'efficacia del credito verso il fallimento, la sentenza è soggetta a registrazione e all'applicazione dell'aliquota dell'1% sul corrispondente ammontare.

Norme richiamate

  • art. 8, lett. c) della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986

    Stabilisce l'obbligo di registrazione anche per gli atti giudiziari che definiscono parzialmente il giudizio; applicata in presenza di provvedimenti che, in giudizio di cognizione, accertano l'esistenza e l'efficacia di un credito nei confronti del fallimento

  • Cass. sent. n. 1849/2000

    Giurisprudenza conforme che conferma il principio secondo cui le sentenze che accertano l'esistenza/efficacia del credito nei confronti del fallimento sono soggette a registrazione

Massime di principio

  • Una sentenza che, in un giudizio di cognizione contenzioso, accerti l'esistenza e l'efficacia di un credito nei confronti del fallimento costituisce atto soggetto a registrazione
  • L'aliquota applicabile alla registrazione di tale sentenza è quella prevista per gli atti giudiziari che definiscono (anche parzialmente) il giudizio: 1%
  • La circostanza che il credito fosse stato oggetto di contestazione in sede amministrativa non esclude l'obbligo di registrazione della sentenza che ne accerti l'efficacia nei confronti del fallimento
  • Se il provvedimento è meramente interlocutorio o non accerta l'esistenza/efficacia del credito, l'obbligo di registrazione potrebbe non trovare applicazione; occorre valutare il contenuto sostanziale del provvedimento
  • Per evitare sanzioni e contenziosi tributari, è consigliabile procedere alla registrazione delle sentenze che abbiano carattere accertativo rispetto ai crediti fallimentari nonché verificare l'eventuale base imponibile su cui calcolare l'1%

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