Cassazione Penale, Sentenza n. 44106/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto l'impugnazione dell'ordinanza del GIP con cui era stata applicata a Giulio Castiglia la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo (artt. 2, 4 e 7 legge 2/10/1967) in concorso con altri (Gianfranco Sganga, Luisiana e William Castiglia), con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. per aver agito al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso. Il ricorrente deduceva: (i) insufficiente e generica la motivazione sulle intercettazioni e sulla sussistenza del concorso; (ii) assenza di autonoma disponibilità dell'arma e brevità della detenzione, che escluderebbero il reato o configurerebbero solo connivenza non punibile; (iii) inesistenza dell'aggravante mafiosa per mancanza della rappresentazione dell'esistenza e del programma del sodalizio e per l'irrilevanza dell'appartenenza del fornitore dell'arma; (iv) valore difensivo che la detenzione fosse per necessità di autodifesa del figlio. Il PM aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto l'istanza di riesame, condannando inoltre il ricorrente al pagamento delle spese. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia dato adeguata e logica motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza sulla base delle intercettazioni (dalle quali emergerebbe la cessione dell'arma da Sganga a William e la complicità morale di Giulio nel raccomandare l'uso dell'arma), e ha applicato correttamente i principi di diritto relativi alla detenzione/porto illegale (anche la brevità della detenzione non esclude il reato) e all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (natura soggettiva: sufficiente la consapevolezza dell'altrui finalità mafiosa e che la condotta agevoli l'attività del gruppo). Ha inoltre ritenuto in concreto sussistere il pericolo di reiterazione, desumibile dalla personalità dell'imputato, dalle condotte recenti e dalla gravità dei precedenti penali.
Norme richiamate
legge 2 ottobre 1967, n. 895 (artt. 2, 4 e 7) - reati relativi a detenzione e porto illegale di armi
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui la brevità della detenzione dell'arma non esclude la rilevanza penale della detenzione illecita; è sufficiente la pura e semplice detenzione per integrare il reato previsto dall'art. 2.
codice penale, art. 416-bis
Riferimento normativo al reato di associazione di tipo mafioso, richiamato quale contesto dell'agevolazione attribuita alla condotta.
codice penale, art. 416-bis.1
la normativa "prevede l'aggravante con riferimento ai \"delitti [...] commessi [...] al fine di agevolare le associazioni previste [dall'art. 416-bis cod. pen.]\""
L'aggravante ha natura soggettiva e richiede il dolo intenzionale; può applicarsi anche al concorrente che non abbia l'intento specifico di rafforzare l'associazione ma che sia consapevole delle finalità mafiose altrui e la cui condotta agevoli l'attività del gruppo come entità sopraindividuale.
codice di procedura penale, artt. 125, 192, 273
Gli articoli sono evocati nella censura difensiva (violazione di legge e difetto di motivazione). La Corte precisa che nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari verifica la correttezza della motivazione e il rispetto dei canoni logici e giuridici ma non può riconsiderare i fatti e le valutazioni di merito salvo illogicità manifesta.
Massime di principio
- In cassazione avverso provvedimenti cautelari la Corte verifica soprattutto la completezza e la logicità della motivazione del giudice di merito; non è ammessa una rinnovata valutazione del merito o delle intercettazioni, salvo che la valutazione sia manifestamente illogica o irragionevole.
- La brevità della detenzione o del porto di un'arma non esclude, di per sé, la sussistenza del reato di detenzione/porto illegale: la norma punisce la detenzione in astratto senza richiedere una durata minima.
- Il concorso nella fornitura o nell'incoraggiamento all'uso di un'arma per un incontro pericoloso può integrare il concorso nel porto/detenzione illegale se emerge l'adesione all'impresa criminosa che prevedeva l'impiego dell'arma.
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. è soggettiva: è sufficiente che il concorrente fosse consapevole delle finalità o dell'esistenza di un sodalizio mafioso e che la sua condotta potesse agevolarne l'attività come gruppo, non occorrendo necessariamente l'intento di rafforzare l'associazione.
- Per l'applicazione di misure cautelari il pericolo di reiterazione può essere desunto anche dalla personalità, dai precedenti e dal contenuto recente delle condotte (es. esortazioni a usare armi, organizzazione di incontri armati), e non richiede la prova di plurimi fatti omogenei nel tempo.
- Le giustificazioni difensive basate su interessi di autodifesa personale o su breve durata del possesso dell'arma necessitano di elementi fattuali concreti e non sono determinanti se le intercettazioni o altri indici mostrano finalità offensiva o collegamenti con soggetti riconducibili a gruppi mafiosi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44031/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44032/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44033/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44034/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44035/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44036/2024 del 03/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →