Cassazione Civile, Ordinanza n. 17711/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva svolto attività dal 2004 al 2012 in base a un contratto di lavoro a progetto in favore di una società, deducendo la nullità/invalidità del rapporto e sostenendo che si trattasse in realtà di lavoro subordinato. Aveva inoltre dedotto che la cessazione del rapporto fosse avvenuta per licenziamento orale da parte di altra società del gruppo, chiedendo l’accertamento della subordinazione, il pagamento delle differenze retributive, la declaratoria di inefficacia del licenziamento orale, la reintegrazione e il risarcimento del danno. In primo grado la domanda era stata accolta nei confronti della società committente, con riconoscimento della subordinazione e di una qualifica superiore, mentre era stata rigettata nei confronti dell’altra società. In appello la società committente aveva sostenuto che il rapporto a progetto fosse simulato, valorizzando il patto parasociale del 2003, l’intestazione fiduciaria della partecipazione sociale, la successiva acquisizione formale della quota e della carica nel c.d.a. da parte del lavoratore, nonché la documentazione e le deposizioni testimoniali che descrivevano una posizione del lavoratore più vicina a quella imprenditoriale che a quella di un soggetto debole. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha censurato la sentenza d’appello per violazione degli artt. 1414 c.c., 112 c.p.c., 61 e 69 d.lgs. 276/2003, sostenendo che la Corte territoriale avesse dichiarato la simulazione del contratto senza che la società lo avesse chiesto, neppure in via di eccezione, e che avesse comunque applicato in modo errato le norme sul contratto a progetto e sulla sua conversione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la simulazione del contratto era stata specificamente allegata, dedotta e documentata dalla società già in primo grado e poi riproposta in appello, sicché la Corte territoriale si era limitata a qualificare giuridicamente i fatti allegati senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza relativa all’art. 61, comma 3, d.lgs. 276/2003 perché la sentenza impugnata non aveva applicato quella disposizione, ma aveva escluso in radice la disciplina della conversione ex art. 69 d.lgs. 276/2003 sul presupposto che il contratto di collaborazione a progetto fosse simulato e dunque non realmente voluto come tale dalle parti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1414 c.c.
Richiamato dal ricorrente per censurare la dichiarazione di simulazione; la Corte ha ritenuto che la simulazione fosse stata validamente allegata e dedotta dalla controparte e che il giudice potesse qualificarla giuridicamente senza violare l'art. 112 c.p.c.
art. 112 c.p.c.
Non è stata ravvisata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la Corte d'appello si è limitata a dare qualificazione giuridica ai fatti già allegati e provati.
art. 61 d.lgs. n. 276/2003
La censura è stata dichiarata inammissibile perché la sentenza impugnata non ha applicato la norma, ma ha ritenuto simulato il contratto, escludendo in radice la disciplina del lavoro a progetto.
art. 69 d.lgs. n. 276/2003
La conversione del rapporto di collaborazione a progetto è stata ritenuta inapplicabile, poiché presuppone un contratto genuinamente voluto come collaborazione a progetto nella fase genetica del rapporto.
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
Base formale dei motivi di ricorso, entrambi proposti per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il giudice di merito può qualificare come simulato un contratto sulla base dei fatti allegati e provati dalle parti, senza incorrere in ultrapetizione, quando la simulazione sia stata ritualmente dedotta nel processo.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste se la decisione si limita a ricondurre giuridicamente a simulazione una vicenda fattuale specificamente introdotta nel contraddittorio dalle parti.
- La disciplina di conversione del contratto di collaborazione a progetto presuppone che il contratto sia stato effettivamente voluto e stipulato come tale: se il giudice accerta che il contratto era simulato, la conversione ex art. 69 d.lgs. 276/2003 resta in radice fuori campo.
- Quando la sentenza d'appello non applica la norma evocata dal ricorrente ma fonda la decisione su un diverso presupposto giuridico, la censura che presuppone l'applicazione di quella norma è inammissibile.
- In cassazione, la contestazione della valutazione di merito sulle risultanze documentali e testimoniali è destinata a essere respinta quando la censura non individua un effettivo errore di sussunzione o una violazione di legge, ma mira a ottenere una diversa lettura del fatto.
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