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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16404/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza per più censure: mancata concessione della riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato condizionato (Giura e Serafino), mancata escussione di testi difensivi ritenuti necessari (Serafino), vizio di motivazione e insufficienza di prove in relazione alla condanna per associazione per delinquere e per tentata rapina (Serafino e Russo), contestazione dell'assenza nel dispositivo degli articoli di legge violati e del capo di imputazione (Russo), e deduzione che non ci fu minaccia reale ma solo una "intimazione" tale da escludere il tentativo di rapina (Serafino e Russo). Inoltre si è sostenuto che le dichiarazioni dei coimputati assolutorie o patteggianti avrebbero dovuto modificare la valutazione sulla partecipazione dei ricorrenti al sodalizio.

La decisione

La Corte rigetta i ricorsi. Sul rito abbreviato condizionato la Corte conferma che la richiesta di escussione di prove integrative può giustificare la riduzione solo se quelle prove sono "necessarie" nel senso di indispensabili per una valutazione decisiva della regiudicanda; i ricorrenti non hanno indicato con sufficiente precisione quali testimoni dovessero essere escussi né perché indispensabili, per cui il rigetto delle richieste era adeguatamente motivato. Per Serafino la assoluzione per il capo 5 dipese dall'incertezza sull'identificazione del conducente della Ford Kuga (uso comune del veicolo con il figlio), non dalle dichiarazioni del teste Scognamiglio; la condanna per associazione e per il capo 3 è confermata in ragione di elementi come perquisizioni, servizi di polizia, visione delle telecamere, intercettazioni, disponibilità di mezzi e materiale utile e tabulati telefonici che collegano spostamenti e veicoli. Per Russo il primo motivo è infondato (nessuna nullità rilevante nel dispositivo) e il secondo è respinto perché la Corte ha ritenuto provata la minaccia ai danni della vittima e la sussistenza del tentativo; la mancanza di merce nel furgone al momento non escludeva la punibilità perché non si trattava di inesistenza assoluta dell'oggetto del reato. In sintesi, le condanne (per i capi contestati nei diversi gradi) sono state confermate e le censure ritenute generiche o non convincenti.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza Sez. Un.

    Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229175 – 01

    Il principio usato: nel rito abbreviato condizionato la prova richiesta dall'imputato deve essere integrativa e non sostitutiva; può essere considerata "necessaria" solo quando è indispensabile per un solido e decisivo supporto logico-valutativo sulla regiudicanda

  • Giurisprudenza Sez. 3 (Ballo)

    Sez. 3, n. 16499 del 08/11/2018, dep. 2019, Ballo, Rv. 275569 – 01

    Principio secondo cui la non punibilità per inesistenza dell'oggetto materiale del reato nel tentativo opera solo se l'inesistenza è assoluta e originaria; il giudizio deve essere ex ante, valutando le conoscenze e le aspettative dell'agente nel momento dell'azione

  • Giurisprudenza Sez. 3 (Bruzzaniti)

    Sez. 3, n. 26505 del 20/05/2015, Bruzzaniti, Rv. 264396 – 01

    Richiama il principio sul giudizio prognostico ex ante circa l'esistenza dell'oggetto materiale nel tentativo, confermando la possibilità di punire il tentativo quando l'assenza della cosa sia solo temporanea o casuale

Massime di principio

  • La richiesta di prove nel rito abbreviato condizionato deve indicare con chiarezza quali prove sono necessarie e perché sono indispensabili per la nuova valutazione: argomentazioni generiche non bastano.
  • L'assenza di merce al momento del tentativo non esclude automaticamente la punibilità: va valutata ex ante la possibilità che l'oggetto fosse presente o non fosse irrimediabilmente impossibile che lo fosse.
  • Le dichiarazioni dei coimputati patteggianti o condannati possono avere valore recessivo se contraddette da elementi di prova più cogenti (perquisizioni, telecamere, intercettazioni, tabulati telefonici); è legittimo per la Corte privilegiare l'insieme probatorio rispetto a dichiarazioni autoassolutive.
  • La precisa identificazione di mezzi (targa, colore) e l'incrocio con dati tecnici (telecamere, tabulati) possono reggere attribuzioni di responsabilità anche in presenza di partizioni probatorie complesse tra più imputati.
  • Censure generiche o che non si confrontano con passaggi decisivi della motivazione di merito sono destinate a non avere successo in sede di cassazione.

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