Ordinanza n. 9902/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della graduatoria nazionale per l’accesso ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Veterinaria emessa dal Ministero dell’Università e della Ricerca in data 08 gennaio 2026 pubblicata sul sito CINECA Universitaly attraverso il portale www.universitaly.it , a seguito della quale il ricorrente è venuto a conoscenza della sua mancata collocazione in posizione utile in graduatoria per accedere e immatricolarsi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina- prima scelta – o comunque in una delle altre nove sedi espresse; - dei verbali relativi alle prove di esame, dei questionari somministrati ai candidati per le prove di esame nelle date del 20.11.2025 e 10.12.2025; - dei Syllabus di Chimica e propedeutica Biochimica, Fisica e Biologia contenenti i relativi programmi degli insegnamenti e delle rispettive prove di esame in allegato al Decreto Ministeriale n. 418 del 30.05.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria nazionale dell'8 gennaio 2026 per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Veterinaria, nonché atti della procedura selettiva, questionari, verbali e Syllabus
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria nazionale pubblicata l'8 gennaio 2026 e gli ulteriori atti della procedura selettiva, lamentando la mancata collocazione in posizione utile per l'accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Messina o ad altra sede indicata. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., due questioni pregiudiziali. In primo luogo, sussistono seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso perché non è stata notificata l'impugnazione ad almeno uno dei controinteressati, individuati nei candidati utilmente collocati in graduatoria, le cui posizioni sarebbero incise dall'eventuale accoglimento. Il ricorrente non risulta avere svolto iniziative, mediante accesso agli atti, per individuare nominativi e recapiti dei controinteressati. In secondo luogo, sussistono seri dubbi sulla procedibilità del ricorso perché la graduatoria dell'8 gennaio 2026 aveva carattere non definitivo e la procedura si è conclusa con la graduatoria finale del 28 gennaio 2026, non specificamente impugnata entro i termini. Il Collegio ha ritenuto non sufficiente la formula generica riferita agli atti conseguenti, poiché essa non sostituisce l'onere di impugnare specificamente l'atto conclusivo della procedura.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito il ricorso nel merito. Ha assegnato alle parti dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulle questioni pregiudiziali relative alla mancata notifica ai controinteressati e alla mancata impugnazione della graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026. Ha inoltre invitato il Ministero a chiarire le modalità di pubblicazione e conoscibilità della graduatoria definitiva e la sua eventuale accessibilità da parte del ricorrente. Il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al collegio di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione.
art. 41, comma 2, c.p.a.
adempimento essenziale ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio
La notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati individuabili è considerata condizione di ammissibilità dell'azione.
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con sentenza breve, previa interlocuzione delle parti sulle questioni pregiudiziali rilevate.
D.M. n. 1115/2025
Disciplina la sequenza procedimentale della procedura di accesso, conclusa dalla graduatoria finale del 28 gennaio 2026.
Massime di principio
- Nelle impugnazioni di graduatorie concorsuali, sono controinteressati necessari tutti i candidati utilmente collocati le cui posizioni risulterebbero incise dall'eventuale accoglimento del ricorso; la mancata notificazione ad almeno uno di essi può determinare l'inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.
- Quando il ricorrente non conosca nominativi e recapiti dei controinteressati, l'accesso agli atti costituisce uno strumento idoneo a individuarli; l'omessa attivazione di tale strumento può rilevare ai fini della valutazione dell'ammissibilità del ricorso.
- La graduatoria definitiva che conclude una procedura concorsuale deve essere specificamente impugnata nei termini di legge; la mancata impugnazione dell'atto finale può determinare la sopravvenuta improcedibilità del ricorso proposto contro atti provvisori o endoprocedimentali.
- La generica estensione dell'impugnazione agli atti conseguenti non sostituisce l'onere di impugnare specificamente la graduatoria definitiva, quando essa consolidi in via conclusiva la lesione della posizione del candidato.
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