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Ordinanza

Ordinanza n. 2296/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Odontoiatria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella propria prima scelta; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Odontoiatria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella propria prima scelta; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Odontoiatria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella propria prima scelta; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Palermo nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Bologna nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. E per ottenere - l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria presso l’Ateneo di prima scelta e di ogni altra misura necessaria.

Giustizia amministrativa202603636

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie nazionali per l’ammissione a Odontoiatria per l’anno accademico 2025/2026, disciplina ministeriale della procedura, atti concorsuali e prova di ammissione, con richiesta di assegnazione alla sede di prima scelta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e atenei)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti, che avevano conseguito una sola sufficienza nelle tre materie del semestre filtro, hanno impugnato le graduatorie nazionali e gli atti regolatori e applicativi della procedura, chiedendo l’ammissione presso l’ateneo di prima scelta, anche in sovrannumero. Hanno dedotto, tra l’altro, la violazione dei principi di anonimato, par condicio, imparzialità e trasparenza nello svolgimento e nella correzione delle prove, l’illegittimità delle modalità di identificazione, raccolta e correzione degli elaborati, l’assenza di collegialità nella correzione, la mancata predeterminazione o pubblicità dei criteri valutativi, la violazione della legge delega n. 26/2025, del d.lgs. n. 71/2025, del principio di immodificabilità del bando e dell’autovincolo per effetto del d.m. n. 1115/2025, nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per la differenziazione tra università statali e non statali e tra corsi in lingua italiana e inglese. Il TAR ha inoltre rilevato d’ufficio possibili profili di inammissibilità del ricorso collettivo, la genericità dell’individuazione delle posizioni delle ricorrenti e la possibile contraddittorietà tra censure demolitorie e richiesta di conservare la procedura ottenendo un’ammissione in sovrannumero.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, riservando al merito ogni valutazione definitiva e i profili di possibile inammissibilità del ricorso collettivo. Ha ritenuto che le dedotte violazioni dell’anonimato fossero fondate su una sequenza meramente ipotetica, non sostenuta da elementi concreti idonei a dimostrare il collegamento tra elaborati e candidati o una concreta possibilità di alterazione della valutazione. Le procedure di raccolta e chiusura degli elaborati, la successiva gestione da parte del CINECA, la predeterminazione delle risposte corrette e l’utilizzo di sistemi informatizzati non evidenziavano, in sede cautelare, un rischio effettivo di favoritismo. Le censure sulla collegialità della correzione e sui verbali sono state ritenute generiche e non riferite specificamente all’ateneo interessato. Quanto al d.m. n. 1115/2025, il Collegio ha ritenuto che la modifica dei criteri di graduatoria fosse ampliativa e favorevole alle ricorrenti, che altrimenti non sarebbero state inserite in graduatoria per non avere conseguito tre sufficienze. La disciplina sopravvenuta, pur consentendo l’inserimento di candidati con una sola sufficienza, ha mantenuto la preferenza per chi aveva conseguito tutte le sufficienze secondo le regole originarie e ha subordinato l’immatricolazione definitiva al recupero dei CFU mancanti; essa è stata quindi ricondotta alla discrezionalità tecnica ministeriale e non ritenuta manifestamente irragionevole o lesiva della par condicio, dell’affidamento o del merito. Il TAR ha inoltre escluso, allo stato, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, ritenendo giustificata la prima applicazione differenziata della riforma per ragioni organizzative e transitorie e rilevando comunque il difetto di interesse diretto delle ricorrenti rispetto a corsi e atenei diversi da quelli cui avevano partecipato. Il periculum è stato escluso anche perché le ricorrenti erano già immatricolate e l’ammissione in sovrannumero avrebbe alterato la programmazione e il regolare svolgimento delle attività didattiche. Il TAR ha qualificato come controinteressati sostanziali tutti i soggetti collocati nella graduatoria nazionale, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito del MUR, con termini perentori, e ha disposto incombenti istruttori a carico del Ministero, del CINECA e delle università, relativi alla predeterminazione delle risposte, ai sinonimi ammessi, alle procedure e ai criteri di correzione, al sistema informatico e ai verbali. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico delle ricorrenti, con compensazione nei confronti dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato utilizzato per formulare l’avviso alle ricorrenti sui possibili profili di inammissibilità del ricorso collettivo e sulle altre questioni rilevabili d’ufficio.

  • art. 30 c.p.a.

    Invocato dalle ricorrenti per ottenere l’accertamento e la condanna dell’amministrazione all’adozione del provvedimento di ammissione; la domanda non è stata accolta in sede cautelare.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla notificazione per pubblici proclami e all’esigenza di assicurare l’effettività del contraddittorio nei confronti di un numero elevato di controinteressati.

  • art. 49 c.p.a.

    Richiamato quale base per l’integrazione del contraddittorio, autorizzata mediante pubblici proclami nei confronti dei soggetti collocati nella graduatoria nazionale.

  • art. 7, comma 1, d.m. n. 418 del 30 maggio 2025

    Prevedeva originariamente il conseguimento della sufficienza in Biologia, Chimica e Fisica ai fini della collocazione in graduatoria.

  • d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    Ha modificato i criteri di formazione della graduatoria, consentendo l’inserimento anche di candidati con una sola sufficienza, prevedendo il recupero dei CFU mancanti e graduatorie articolate in sezioni con punteggi differenziati.

  • legge n. 26 del 14 marzo 2025

    Legge delega per la riforma delle modalità di accesso ai corsi interessati; il TAR non ha ravvisato, in sede cautelare, la violazione dei suoi principi.

  • d.lgs. n. 71 del 15 maggio 2025

    Disciplina legislativa delegata dell’accesso ai corsi; secondo il TAR, la normativa primaria demanda alla disciplina ministeriale le modalità di formazione della graduatoria e dei criteri uniformi per il conseguimento dei CFU.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    La questione di legittimità costituzionale relativa all’esclusione, in prima applicazione, di università non statali e corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva di adeguato fumus, rilevanza e non manifesta infondatezza.

  • art. 76 Cost.

    Il TAR ha escluso, allo stato, l’eccesso di delega, ritenendo che la legge delega non imponesse l’applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le tipologie di corsi e atenei.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive, organizzative e transitorie, tali da escludere una manifesta violazione dell’eguaglianza.

  • art. 34 Cost.

    La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e comunque non riferita a un interesse diretto e attuale delle ricorrenti.

  • art. 97 Cost.

    La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata; il Collegio ha comunque escluso, in sede cautelare, violazioni dei principi di imparzialità e buon andamento.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 27/2013

    Non ogni irregolarità formale delle prove concorsuali determina l’illegittimità della procedura: occorre una violazione concreta e non meramente ipotetica delle garanzie di segretezza e anonimato.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, una violazione del principio di anonimato rileva ai fini dell’illegittimità della procedura solo quando sia dimostrata una concreta e non meramente ipotetica possibilità di collegare l’elaborato all’identità del candidato e di incidere sull’imparzialità della valutazione.
  • La modifica sopravvenuta dei criteri di formazione di una graduatoria concorsuale non è di per sé illegittima quando amplia la platea degli idonei, mantiene la preferenza per i candidati che soddisfacevano i requisiti originari e introduce criteri differenziati coerenti con il diverso grado di prossimità ai requisiti iniziali, senza alterare le modalità uniformi di svolgimento e valutazione delle prove.
  • La disciplina ministeriale attuativa può rientrare nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione quando regola le modalità di formazione della graduatoria e il recupero dei crediti, senza modificare i presupposti sostanziali legislativamente stabiliti per l’accesso al secondo semestre.
  • La tutela cautelare non può attribuire al ricorrente un’utilità maggiore di quella conseguibile con l’eventuale accoglimento nel merito, né può trasformare una censura demolitoria dell’intera procedura nella conservazione selettiva dei suoi effetti mediante ammissione individuale in sovrannumero.
  • Quando l’eventuale accoglimento del ricorso può incidere sulla posizione di tutti i soggetti collocati in una graduatoria nazionale, questi assumono la qualità di controinteressati sostanziali; in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dal loro elevato numero, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, purché siano individuati nominativamente i destinatari e siano rispettate le prescrizioni fissate dal giudice.
  • La prima applicazione graduale di una riforma dell’accesso universitario, limitata a determinate categorie di atenei o corsi per ragioni organizzative e transitorie, non presenta manifesta irragionevolezza o violazione dell’eguaglianza quando la differenziazione sia oggettivamente giustificata e temporalmente circoscritta.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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