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Legge

L.R. FVG 22/2012

Valorizzazione delle strutture alpine regionali.

Normativa regionaleL.R. FVG 22/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce l’Elenco delle strutture alpine regionali, disciplina classificazione, segnaletica, cartografia, controlli e contributi per manutenzione di sentieri, rifugi e bivacchi, con un Comitato regionale e un programma annuale di interventi. Prevede sanzioni per danneggiamenti e abroga previgenti norme sul finanziamento CAI e rifugi. Alcune disposizioni finanziarie si riferiscono solo agli anni 2013-2014.

Valorizzazione delle strutture alpine regionali del Friuli Venezia Giulia

Valorizzazione delle strutture alpine regionali

La legge disciplina, nel territorio del Friuli Venezia Giulia, la valorizzazione, la fruizione in sicurezza e la manutenzione delle strutture alpine regionali. Il provvedimento organizza rapporti con il CAI regionale, istituisce un elenco ufficiale delle strutture e prevede strumenti di segnaletica, cartografia, programmazione degli interventi e sanzioni.

Finalità, ambito e rapporti istituzionali

La Regione favorisce la conoscenza e la frequentazione turistica, ricreativa, culturale e sportiva dell’ambiente alpino nel rispetto della natura, del paesaggio montano e delle culture alpine. La disciplina riguarda i rapporti con il Club Alpino Italiano nel Friuli Venezia Giulia e con soggetti pubblici e privati per la manutenzione delle strutture iscritte nell’Elenco. Sono inoltre istituiti il Comitato per le strutture alpine regionali e la relativa cornice di collaborazione con il CAI FVG.

Definizione delle strutture alpine regionali

Le strutture alpine regionali sono individuate in due categorie:

  • sentieri alpini;
  • strutture di ricovero alpino.

I sentieri alpini comprendono sentieri escursionistici, alpinistici, attrezzati e vie ferrate, definiti in base al grado di difficoltà, al contesto territoriale e alle opere artificiali o attrezzature fisse presenti. Le strutture di ricovero alpino comprendono rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi secondo la disciplina turistica regionale.

Ruolo del CAI Friuli Venezia Giulia

Il CAI FVG provvede, nell’ambito delle proprie competenze statutarie, alla realizzazione, manutenzione e gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d’alta quota di proprietà del CAI e delle sezioni, nonché al tracciamento, realizzazione e manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche.

Con la Regione è prevista una convenzione non onerosa di durata quinquennale che disciplina:

  • la tenuta dell’Elenco;
  • la manutenzione delle strutture alpine di competenza del CAI FVG iscritte nell’Elenco;
  • l’acquisto, l’apposizione e la manutenzione della segnaletica, esclusa quella nelle parti di sentiero ricadenti in aree parco o aree naturali protette;
  • il controllo annuale sullo stato di manutenzione e sulla segnaletica, con registrazione dei danni e comunicazione alla Regione e al Comitato.

Elenco delle strutture alpine regionali

È istituito l’Elenco delle strutture alpine regionali, formato e aggiornato dal CAI FVG secondo criteri e procedure stabiliti da regolamento. L’Elenco e i suoi aggiornamenti sono depositati presso l’Amministrazione regionale, che ne cura la diffusione anche tramite il sito internet istituzionale.

La Giunta regionale può adottare un marchio di riconoscimento riservato esclusivamente alle strutture iscritte nell’Elenco. La Regione è inoltre autorizzata a finanziare la realizzazione e la tenuta dell’Elenco.

Cartografia regionale

La Regione predispone una cartografia regionale delle strutture alpine iscritte nell’Elenco, consultabile anche online. La spesa per redazione, aggiornamento, riproduzione e stampa della cartografia è espressamente autorizzata.

Contenuti della classificazione

Per i sentieri alpini l’Elenco riporta almeno:

  • numero, eventuale denominazione e tipologia del sentiero;
  • descrizione sintetica del tracciato e delle peculiarità storiche, culturali, naturali o geologiche;
  • comuni interessati e riferimenti cartografici;
  • località di inizio e fine, località intermedie, snodi e quote;
  • tempi di percorrenza, caratteristiche e difficoltà;
  • aree attrezzate, punti tappa, ristoro, pernottamento e documentazione;
  • eventuali impianti fissi di sicurezza o progressione.

Per i sentieri in aree protette la classificazione avviene in coerenza con i piani e i regolamenti di conservazione e sviluppo o con altri strumenti specifici di pianificazione. Nell’Elenco sono iscritti solo i sentieri per i quali siano stati individuati soggetti responsabili del controllo e della manutenzione; l’iscrizione non elimina i rischi connessi alla frequentazione dell’ambiente alpino.

Per le strutture di ricovero alpino l’Elenco indica almeno:

  • località, accesso e tipologia della struttura;
  • caratteristiche strutturali e servizi offerti;
  • breve descrizione di peculiarità e storia.

L’Elenco può anche segnalare, in apposita sezione, percorsi aperti al turismo equestre o transitabili con bicicletta.

Segnaletica

I sentieri iscritti nell’Elenco devono essere dotati di segnaletica uniforme lungo il tracciato, idonea a fornire:

  • indicazioni di direzione e sicurezza;
  • informazioni ambientali, storiche e culturali, oltre a punti tappa, aree di sosta e strutture di ricovero lungo il percorso;
  • avvertenze di pericolo e prescrizioni.

La segnaletica è realizzata tramite indicatori, segnali di conferma, segnavia, simboli, cartelli e pannelli, apposti su supporti naturali o artificiali. Deve essere predisposta in italiano e, quando previsto dalla disciplina di tutela delle minoranze linguistiche, anche in una o più lingue minoritarie locali; può inoltre essere resa in altre lingue comunitarie per favorire la fruizione turistica.

All’inizio dei sentieri e agli incroci con la viabilità ordinaria va di norma apposto un cartello che segnali l’uso pedonale esclusivo. Nelle aree protette la segnaletica regionale si integra con quella degli enti parco. Il CAI FVG può ricevere contributi per acquisto, apposizione e manutenzione della segnaletica, sulla base della pianificazione del Comitato. I danni che compromettano la percorribilità dei sentieri, se registrati dal CAI FVG, devono essere pubblicati sul sito regionale.

Nuove realizzazioni e approvazione preventiva

La realizzazione di nuovi sentieri alpini, nuove strutture di ricovero e impianti di sicurezza complementari in territorio montano è soggetta, oltre alle altre autorizzazioni richieste, ad approvazione preventiva del Comitato. Le nuove strutture e i nuovi sentieri vengono iscritti nell’Elenco solo dopo tale approvazione.

Comitato per le strutture alpine regionali

Il Comitato è istituito presso la struttura regionale competente in materia di turismo, senza oneri per l’Amministrazione regionale, con la finalità di favorire attrattività, fruibilità in sicurezza e interconnessione delle strutture iscritte.

Il Comitato svolge funzioni consultive, di proposta e di valutazione. In particolare:

  • approva le strutture da classificare nell’Elenco;
  • approva preventivamente le proposte per nuovi sentieri e nuove strutture di ricovero;
  • approva criteri tecnici e prescrizioni per progettazione e realizzazione delle nuove strutture;
  • esprime pareri sui regolamenti attuativi;
  • pianifica la segnaletica;
  • propone le attività e gli interventi di manutenzione sulla base delle domande presentate entro il 30 settembre dell’anno precedente;
  • propone iniziative di tutela e valorizzazione;
  • esprime parere su ulteriori questioni sottoposte dal Presidente.

Il Comitato è composto da rappresentanti della Regione, del CAI FVG, dei Comuni montani, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo forestale regionale, degli Enti parco, di Assorifugi FVG e del Collegio guide alpine del Friuli Venezia Giulia. I rappresentanti di Assorifugi FVG e del Collegio guide alpine partecipano con funzioni consultive e senza diritto di voto. La durata dell’organo è quinquennale, con possibilità di riconferma.

Programma regionale di manutenzione

La Giunta regionale approva annualmente il Programma regionale delle attività e degli interventi per la manutenzione delle strutture alpine classificate nell’Elenco. Il Programma è predisposto dalla struttura regionale competente sulla base delle proposte del Comitato.

Per l’ammissibilità degli interventi è richiesto che la struttura sia iscritta nell’Elenco e che il bene sia di proprietà del beneficiario o nella sua disponibilità almeno decennale al momento della concessione, con consenso scritto del proprietario del fondo e impegno a mantenere il vincolo di destinazione, salvo la disciplina speciale in materia forestale. Possono presentare domanda il CAI FVG, gli enti locali e i privati, compreso il Collegio guide alpine del Friuli Venezia Giulia.

In presenza di proprietario non rintracciabile o di necessità particolari, il regolamento attuativo può prevedere condizioni derogatorie.

Il Programma individua gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, le necessità di arredi, attrezzature, macchinari, strumenti e impianti di particolare rilievo, nonché eventuali nuovi tracciati o nuove strutture, secondo priorità così articolate:

  • messa in sicurezza delle strutture alpine, comprese attrezzaggio e verifica di agibilità delle vie ferrate;
  • potenziamento e sviluppo in relazione ad altre iniziative presenti sul territorio;
  • potenziamento e sviluppo, specie se connessi a reti interregionali o internazionali o realizzati con concorso regionale;
  • realizzazione di impianti, strutture e opere complementari o necessarie al funzionamento o all’adeguamento normativo;
  • approvvigionamento energetico con fonti alternative nelle strutture di ricovero.

Il Programma determina anche contributi, soglie e misure di finanziamento. Sono esclusi gli interventi relativi a ponti con luce superiore a cinque metri, brillamenti, opere contro i pericoli naturali e interventi su sentieri percorsi da veicoli a motore o fruibili in inverno con la neve. Il finanziamento regionale può coprire fino al 100 per cento di ciascun intervento, nei limiti del Programma e delle risorse di bilancio.

Per i sentieri che svolgono anche funzione di viabilità forestale o agricola prevalgono le discipline di settore.

Regolamenti attuativi

La Giunta regionale, sentito il Comitato, disciplina con regolamento:

  • modalità, criteri e procedure per la classificazione nell’Elenco;
  • criteri e modalità per la cartografia regionale;
  • caratteristiche tecniche e grafiche del marchio e della segnaletica, nonché i termini per l’installazione e l’adeguamento della segnaletica esistente;
  • criteri e modalità per la redazione, approvazione e aggiornamento del Programma, incluse le procedure di domanda, assegnazione, liquidazione e rendicontazione dei contributi;
  • modalità di funzionamento del Comitato.

Norme di comportamento e sanzioni

Sui sentieri classificati nell’Elenco, ferma restando la normativa ambientale, naturale e forestale e la disciplina delle aree protette, è vietato:

  • rimuovere, danneggiare o distruggere segnaletica e cartelli;
  • danneggiare strutture alpine, attrezzature delle aree di sosta e arredi;
  • danneggiare, alterare o chiudere tratti dei percorsi, salvo quanto necessario per la pubblica incolumità.

Le violazioni sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie:

  • da 100 a 500 euro per la violazione relativa a segnaletica e cartelli;
  • da 100 a 1.000 euro per i danni a strutture, attrezzature e arredi;
  • da 100 a 1.000 euro per danneggiamento, alterazione o chiusura dei percorsi.

L’accertamento e la contestazione seguono la legge regionale sulle sanzioni amministrative. L’irrogazione è affidata al direttore del Servizio del Corpo forestale regionale. La misura concreta della sanzione è commisurata alla gravità del fatto e al danno provocato; in ogni caso si applica il ripristino dello stato dei luoghi. Gli importi riscossi sono destinati al finanziamento delle attività di manutenzione delle strutture alpine regionali. Se la violazione coincide con fattispecie già sanzionate dalla normativa regionale sulle aree protette, si applicano solo le sanzioni di quest’ultima.

Regime transitorio

Per garantire la continuità dei finanziamenti:

  • fino all’entrata in vigore del regolamento attuativo e all’approvazione della classificazione da parte del Comitato continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni regionali sui contributi per manutenzione di vie ferrate, rifugi e bivacchi del CAI FVG;
  • fino allo stesso momento continua ad applicarsi il regolamento regionale del 1 dicembre 2009 per la ricostruzione, l’ammodernamento, l’ampliamento e l’arredamento di rifugi e bivacchi alpini.

Disposizioni finanziarie

La legge autorizza spese specifiche, riferite in particolare agli anni 2013 e 2014, per:

  • realizzazione e tenuta dell’Elenco;
  • predisposizione e aggiornamento della cartografia;
  • contributi al CAI FVG per la segnaletica;
  • attuazione del Programma di manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria.

Sono inoltre individuate le relative coperture di bilancio e le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative.

Abrogazioni

Sono abrogate diverse disposizioni previgenti, tra cui quelle che disciplinavano i contributi regionali al CAI, il finanziamento di rifugi e bivacchi e specifiche norme in materia di infrastrutture turistiche, in quanto sostituite dalla nuova disciplina sulle strutture alpine regionali.

Modifiche al demanio idrico regionale

La legge contiene anche disposizioni di modifica della disciplina regionale sulle concessioni di beni del demanio idrico regionale per finalità agricole. In particolare, per alcune concessioni originate dallo Stato e trasferite alla Regione è prevista la possibilità di riconoscere la durata quindicennale del rapporto concessorio, con istanza entro termini prefissati dalla comunicazione di avvenuta consegna del bene. È inoltre prevista un’autorizzazione provvisoria all’occupazione agricola in attesa della concessione definitiva, subordinata a istanza, canone e impegno alla restituzione del bene in caso di aggiudicazione a terzi. Tali disposizioni operano dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

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