L.R. FVG 21/2012
Norme urgenti in materia di riduzione delle spese di funzionamento dei Gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 54/1973 e alla legge regionale 52/1980.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 21/2012 riduce del 50% l’importo destinato ai gruppi consiliari, introduce il controllo dei fondi tramite un collegio di revisori e impone la pubblicazione online delle spese annuali. Le nuove regole si applicano dal 1° gennaio 2013; lo stanziamento per i revisori decorre dall’esercizio 2013.
Riduzione delle spese e trasparenza dei gruppi consiliari
Riduzione delle spese e trasparenza dei gruppi consiliari
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene sulle regole di funzionamento e controllo delle spese dei gruppi consiliari. Il provvedimento mira a contenere i costi di gestione, rafforzare la verifica contabile e aumentare la pubblicità delle spese sostenute dai gruppi.
Riduzione dell’importo destinato ai gruppi consiliari
La disciplina modifica la legge regionale n. 54/1973 prevedendo che l’importo complessivo già determinato secondo il comma 2 dell’articolo 3 sia ridotto del 50% prima della ripartizione da parte dell’Ufficio di Presidenza. La misura incide quindi direttamente sull’ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento dei gruppi consiliari.
Controllo contabile sulle spese dei gruppi
La legge introduce, nella disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, un sistema di controllo delle spese sostenute con i fondi erogati dal Consiglio regionale. Il controllo è affidato a un Collegio di tre revisori dei conti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominato dall’Ufficio di Presidenza all’inizio di ogni legislatura.
Sono previsti i seguenti elementi organizzativi:
- il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti;
- resta in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla nomina del nuovo Collegio;
- ai componenti spettano compensi e rimborsi spese stabiliti dall’Ufficio di Presidenza;
- l’Ufficio di Presidenza disciplina termini e modalità di attuazione del controllo.
Pubblicità delle spese dei gruppi consiliari
Per finalità di trasparenza, la legge inserisce una specifica disposizione sulla pubblicità delle spese dei gruppi consiliari. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio deve rendere pubblica, tramite il sito istituzionale del Consiglio regionale, la nota riepilogativa delle spese annuali di ciascun gruppo.
Copertura finanziaria e decorrenza della spesa
Per l’attività del Collegio dei revisori è autorizzata una spesa di 10.000 euro annui, con decorrenza dall’esercizio 2013. La copertura avviene mediante risorse disponibili nel bilancio del Consiglio regionale, a seguito di riprogrammazione delle spese.
Decorrenza delle disposizioni
Le nuove regole sui controlli e le ulteriori modifiche introdotte dalla legge si applicano dal 1° gennaio 2013. In particolare:
- le disposizioni sul Collegio dei revisori si applicano ai fondi erogati ai sensi delle leggi regionali n. 54/1973 e n. 52/1980 a decorrere dall’1 gennaio 2013;
- salvo tale specifica previsione, tutte le modifiche introdotte dalla legge decorrono anch’esse dall’1 gennaio 2013.
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