L.R. FVG 23/2012
Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Friuli Venezia Giulia disciplina rapporti, registri, organi consultivi, contributi, convenzioni e fondi per volontariato, promozione sociale e associazionismo. Prevede iscrizioni con validità triennale, programmazione triennale e diversi fondi regionali istituiti dal 1° gennaio 2013. Parte della disciplina transitoria è stata pensata per il passaggio dai vecchi registri e regolamenti.
Disciplina del volontariato, della promozione sociale e dell’associazionismo in Friuli Venezia Giulia
Disciplina organica del volontariato, della promozione sociale e dell’associazionismo in Friuli Venezia Giulia
La legge regionale disciplina in modo organico i rapporti tra Regione, enti locali e mondo del terzo settore regionale, con riferimento a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e altre associazioni. L’intervento è limitato al territorio del Friuli Venezia Giulia e mira a sostenere, coordinare e promuovere tali realtà, anche attraverso registri, organi consultivi, contributi, convenzioni e fondi dedicati.
Volontariato: principi, attività e Registro
La Regione riconosce il volontariato come espressione di solidarietà sociale, partecipazione civile e apporto sussidiario all’intervento pubblico. L’attività di volontariato deve essere svolta tramite l’organizzazione di appartenenza, nel territorio regionale, per finalità sociali, civili, culturali, ambientali, educative e formative.
Il volontario:
- non può essere retribuito in alcun modo, neppure dal beneficiario;
- può ottenere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, entro limiti preventivamente fissati dall’organizzazione.
È istituito il Registro generale del volontariato organizzato, articolato in settori tematici, con possibilità di iscrizione in più settori. Possono iscriversi le organizzazioni con i requisiti previsti dalla legge statale sul volontariato, aventi sede legale o operativa in Regione e autonomia amministrativa e contabile. L’iscrizione dura tre anni ed è confermata, su domanda, previa verifica della permanenza dei requisiti; in mancanza di conferma o in caso di perdita dei requisiti segue la cancellazione.
Organi del volontariato: Comitato e Assemblea regionale
Il Comitato regionale del volontariato è l’organo di partecipazione delle organizzazioni alla programmazione e alla realizzazione degli interventi regionali. Svolge funzioni consultive e di impulso, partecipa al programma triennale e ai suoi aggiornamenti, esprime pareri obbligatori su nuove leggi e regolamenti regionali che coinvolgono il volontariato organizzato e formula indirizzi sui centri di servizio per il volontariato.
Il Comitato:
- presenta ogni anno entro febbraio una relazione con bilancio sociale al Consiglio regionale;
- dura in carica tre anni;
- è composto dal Presidente della Regione o suo delegato, da cinque rappresentanti delle organizzazioni iscritte, dal dirigente regionale competente o delegato e da due rappresentanti delle autonomie locali.
L’Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato è il luogo di proposta, confronto e verifica sulle politiche regionali. Vi partecipano con voto deliberativo i legali rappresentanti o delegati delle organizzazioni iscritte; possono partecipare senza voto anche le non iscritte. L’Assemblea elegge i rappresentanti nel Comitato regionale del volontariato e nel Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato.
Sostegno al volontariato: iniziative, contributi, tavoli di rete e fondi
La Regione può sostenere spese dirette per iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione, anche con enti locali e soggetti privati senza scopo di lucro. Può inoltre finanziare reti e azioni congiunte tra associazioni.
Sono previsti contributi alle organizzazioni iscritte per:
- assicurazione dei volontari;
- acquisto di attrezzature tecniche;
- progetti di particolare rilevanza.
La Giunta regionale individua di norma entro dicembre gli ambiti prioritari dei progetti da finanziare nell’anno successivo; le domande si presentano entro febbraio. Le risorse sono ripartite tra le diverse tipologie di contributo sulla base delle richieste e delle finalità da perseguire.
La legge consente anche la costituzione o il riconoscimento di “Tavoli di rete” per progetti congiunti di interesse regionale nei settori del Registro; la Regione può finanziare i progetti prioritari emersi da tali tavoli, anche con soggetti capofila.
Dal 1° gennaio 2013 è istituito il Fondo regionale per il volontariato, destinato alla formazione dei volontari, alle iniziative regionali, ai contributi alle organizzazioni e al finanziamento dei progetti dei Tavoli di rete.
Convenzioni, partenariati e vigilanza nel volontariato
Le organizzazioni iscritte da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con Regione, enti e aziende regionali ed enti locali per attività e servizi gestiti integralmente, attività innovative e sperimentali, attività integrative o di supporto a servizi pubblici e attività frutto di co-progettazione.
Le convenzioni devono disciplinare in modo puntuale contenuto, durata, elenco dei volontari, coordinamento con i servizi pubblici, garanzie di continuità, coperture assicurative, modalità di erogazione e rendicontazione, spese rimborsabili, risoluzione, controlli e rispetto dei diritti degli utenti. Sono stipulate con organizzazioni operanti nel settore e che abbiano esperienza concreta e formazione adeguata dei volontari.
Le organizzazioni possono inoltre partecipare ad accordi di partenariato sul territorio con accesso continuativo a strutture e servizi. La Regione esercita la vigilanza sulle organizzazioni iscritte nel Registro.
Volontariato internazionale, coordinamento e attuazione
La Regione sostiene anche le organizzazioni di volontariato internazionale iscritte, per favorire relazioni di cooperazione e solidarietà con soggetti di altri Stati.
È promosso il coordinamento tra Comitato regionale del volontariato, Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato e Centri di servizio per il volontariato, per armonizzare gli interventi. I Centri di servizio possono essere convenzionati con la Regione per servizi informativi, assistenza tecnica, progetti formativi e attività di supporto all’attuazione della legge.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore dovevano essere adottati regolamenti attuativi per iscrizioni al Registro e criteri di finanziamento.
Associazioni di promozione sociale: principi, Registro e organi regionali
La Regione riconosce e sostiene l’associazionismo di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Promuove tali associazioni per finalità culturali, educative, di ricerca e formazione, ambientali, turistiche, sportive, di qualità della vita, tutela dei consumatori, innovazione, diritti civili, non discriminazione, pari opportunità e invecchiamento attivo.
È istituito il Registro delle associazioni di promozione sociale. Possono iscriversi associazioni e coordinamenti con i requisiti della legge statale, aventi sede legale o operativa in Regione. L’iscrizione è disposta entro 60 giorni dalla domanda, dura tre anni ed è rinnovabile su domanda se permangono i requisiti. L’iscrizione è condizione necessaria per contributi regionali e convenzioni previste dalla legge, salvo diversa decisione di Comuni e Province per i propri contributi.
Il Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale svolge funzioni consultive e propositive, rappresenta le associazioni nei rapporti con le istituzioni e presenta una relazione annuale al Consiglio regionale. È composto dal Presidente della Regione o delegato, da quattro esperti eletti dalle associazioni iscritte, dal dirigente regionale competente o delegato e da due rappresentanti delle autonomie locali. L’Assemblea regionale delle associazioni di promozione sociale, convocata di norma annualmente, approva il proprio regolamento ed elegge gli esperti nel Comitato.
Sostegno alle associazioni di promozione sociale e fondo regionale
La Regione sostiene le associazioni iscritte con contributi per progetti di utilità sociale e fornisce servizi informativi e di assistenza tecnica, anche tramite i Centri di servizio per il volontariato.
Dal 1° gennaio 2013 è istituito il Fondo regionale per la promozione sociale, destinato a finanziare gli interventi di sostegno alle associazioni e le attività previste dalla legge.
Le associazioni iscritte da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con Regione, enti e aziende regionali ed enti locali. Le convenzioni devono garantire continuità dell’attività, verifica della qualità, modalità di erogazione e rendicontazione, spese ammissibili e coperture assicurative.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore doveva essere adottato il regolamento attuativo del Registro e dei criteri di contributo.
Disposizioni comuni: anticipazioni, formazione, programmazione e monitoraggio
È istituito il Fondo regionale di anticipazione per il volontariato e la promozione sociale, destinato a concedere anticipazioni di cassa sui finanziamenti già assegnati da enti pubblici, Stato o Unione europea per attività progettuali, investimenti e acquisto di attrezzature. Misura, criteri, modalità di concessione e restituzione sono rinviati a regolamento; non si applica la norma regionale generale sul limite all’anticipazione.
La Regione sostiene con contributi le attività di formazione e aggiornamento dei volontari e degli aderenti alle associazioni di promozione sociale, e può promuovere progetti formativi con i Centri di servizio per il volontariato. Regione ed enti locali possono inoltre mettere a disposizione materiali, strumenti, locali e collaborazione tecnica.
La legge prevede una programmazione triennale regionale in materia di volontariato, promozione sociale e associazionismo, approvata dalla Giunta e aggiornabile annualmente, sulla base delle proposte dei Comitati, delle Assemblee e della Conferenza regionale dell’associazionismo.
È istituito anche il Comitato regionale dell’associazionismo, con funzioni propositive, consultive e di analisi sulle politiche regionali in materia di volontariato, promozione sociale e altre associazioni. La Regione realizza un monitoraggio del fenomeno associativo e organizza ogni tre anni una Conferenza regionale dell’associazionismo.
Clausola valutativa, accesso alle strutture e uso della PEC
Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge e valuta l’efficacia delle politiche di sostegno. La Giunta presenta una relazione annuale con dati sull’attuazione, sull’impiego dei fondi, sul fondo di anticipazione e sulla formazione.
Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le altre associazioni possono utilizzare strutture, attrezzature e servizi della Regione, degli enti regionali e degli enti locali, nei limiti dei rispettivi ordinamenti.
Per accedere a contributi, convenzioni, agevolazioni e iniziative, le organizzazioni e associazioni iscritte devono indicare nella domanda o integrazione del registro il proprio indirizzo PEC; la disposizione si applica dal 1° gennaio 2015.
Regime transitorio e abrogazioni
La legge prevede una fase transitoria per il passaggio dai precedenti registri, organi e regolamenti. I vecchi comitati restano in carica fino a scadenza naturale; fino all’adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi le precedenti discipline e i relativi regolamenti attuativi. Le iscrizioni nei vecchi registri restano efficaci per massimo sei mesi dall’entrata in vigore dei nuovi regolamenti, al solo fine di consentire l’iscrizione nei nuovi registri; poi i vecchi registri sono soppressi.
Sono abrogate varie disposizioni delle precedenti leggi regionali sul volontariato, sulla promozione sociale e su norme finanziarie collegate, con conseguente superamento della disciplina previgente. La legge contiene inoltre norme finanziarie limitate al bilancio 2012-2014 e agli esercizi 2012-2014, quindi prive di interesse operativo attuale nella parte strettamente contabile.
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