Ordinanza n. 1146/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia quanto al ricorso introduttivo: del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di gara PA 35/2025 (Lotti 1, 2 e 3), emesso in data 13/2/2026 da ABC Acqua Bene Comune di Napoli, e di ogni atto presupposto, connesso o conseguente; nonché della nota prot. 12087 del 27/2/2026, con la quale la stazione appaltante ha denegato l'accesso agli atti; quanto ai motivi aggiunti depositati il 10/4/2026: del provvedimento di ABC di cui alla delibera del Commissario straordinario n. 29 del 31/3/2026, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lotti nn. 1, 2 e 3 in favore dei controinteressati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dalla procedura di gara PA 35/2025 per i lotti 1, 2 e 3, diniego di accesso agli atti e successiva aggiudicazione definitiva dei medesimi lotti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di esclusione dalla gara adottato il 13 febbraio 2026, nonché il diniego di accesso agli atti del 27 febbraio 2026. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva aggiudicazione definitiva dei lotti 1, 2 e 3 disposta in favore di altre imprese. Il testo dell'ordinanza non specifica le singole censure dedotte, ma riferisce che esse contestavano l'esclusione e la conseguente aggiudicazione, sostenendo implicitamente l'illegittimità degli atti di gara. La ricorrente ha dichiarato in udienza che l'interesse alla domanda di accesso era stato soddisfatto.
La decisione
Il TAR ha preso atto che l'interesse all'accesso agli atti era già soddisfatto e ha ritenuto che non occorresse provvedere sulla relativa domanda. Quanto alle impugnative dell'esclusione e della successiva aggiudicazione, nella fase cautelare ha valutato insussistente un sufficiente fumus boni iuris: il provvedimento di esclusione appariva adeguatamente sostenuto da plurime criticità riscontrate nell'offerta, tali da evidenziarne l'inadeguatezza e l'insostenibilità. La domanda cautelare è stata quindi respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. La causa è stata rinviata alla trattazione del merito in udienza pubblica il 24 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
previa sospensione dell'efficacia
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha escluso, allo stato della cognizione sommaria, la sussistenza di sufficienti elementi di fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione di un provvedimento di esclusione da una gara può essere negata quando l'atto risulti, allo stato degli atti, sorretto da plurime criticità dell'offerta idonee a evidenziarne l'inadeguatezza e l'insostenibilità.
- La dichiarazione in udienza della parte ricorrente circa l'avvenuto soddisfacimento dell'interesse all'accesso rende non necessario provvedere sulla domanda di accesso, in quanto viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione su di essa.
Come è indicizzato
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