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Sentenza

Sentenza del 18/01/2018 n. 1114 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Puglia che aveva accolto le domande della società relative al diniego di condono fiscale per gli anni 1997-2003 e alle cartelle di pagamento conseguenti al mancato pagamento integrale e tempestivo delle rate. Ha dedotto, in particolare, che la C.T.R. aveva pronunciato oltre i limiti delle contestazioni della contribuente, rilevando d'ufficio la carenza di motivazione dei dinieghi di condono; che tale questione non era stata specificamente riproposta in appello; che i dinieghi erano comunque sufficientemente motivati mediante l'indicazione della norma violata, degli anni interessati e dell'omesso pagamento delle rate; e che le cartelle non potevano essere annullate per la mancata indicazione del responsabile del procedimento, trattandosi di ruoli consegnati anteriormente al termine previsto dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto sussistente il vizio di ultrapetizione e di error in procedendo, perché la C.T.R. aveva annullato i dinieghi di condono per carenza di motivazione senza una specifica domanda o riproposizione della questione da parte della società. Ha inoltre stabilito che, nel caso concreto, i dinieghi erano congruamente motivati, poiché indicavano i presupposti di fatto e di diritto, compreso il mancato versamento delle rate del condono. La Corte ha anche ritenuto illegittimo l'annullamento delle cartelle per la mancata indicazione del responsabile del procedimento, poiché la relativa sanzione di nullità si applica soltanto alle cartelle riferite a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9 e art. 9-bis

    Possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute mediante il pagamento integrale dell'imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza sanzioni.

    Il condono previsto dall'art. 9-bis è qualificato come condono clemenziale: il perfezionamento richiede il pagamento integrale di quanto dovuto secondo la dichiarazione integrativa e le modalità previste dalla legge. Il mancato pagamento integrale e tempestivo delle rate impedisce il perfezionamento della definizione.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.

    Il diniego di condono, quale atto amministrativo, deve essere motivato in modo da consentire al contribuente di conoscere le ragioni della decisione e di predisporre la propria difesa. Nel caso esaminato, tuttavia, era sufficiente l'indicazione sintetica dei presupposti di fatto e di diritto.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.

    La norma impone una motivazione idonea, ma la sua adeguatezza va valutata in relazione alla specifica disciplina del tributo e alla natura dell'atto. Non è necessario un livello di dettaglio ulteriore quando l'atto indica chiaramente la norma applicata, gli anni interessati e l'inadempimento del contribuente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56

    Le questioni e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado devono essere specificamente riproposte in appello.

    Il giudice d'appello non può decidere su una questione non riproposta dalla parte interessata. La mancata riproposizione della censura relativa alla motivazione del diniego impedisce alla C.T.R. di esaminarla autonomamente.

  • D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla Legge n. 31 del 2008

    La nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento riguarda le cartelle relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008.

    L'assenza del responsabile del procedimento non determina la nullità delle cartelle relative a ruoli consegnati prima del termine legislativo. La disciplina non può essere applicata retroattivamente.

  • Legge n. 471 del 1997, art. 13

    Sanzioni per omessi o tardivi versamenti.

    Il mancato perfezionamento del condono comporta la reviviscenza delle sanzioni previste per l'omesso o tardivo versamento, secondo quanto indicato nell'atto di diniego.

Massime di principio

  • Un diniego di condono è adeguatamente motivato quando indica la disciplina applicata, gli anni o i periodi interessati e il fatto concreto che impedisce il perfezionamento, come il mancato pagamento integrale o tempestivo delle rate.
  • Nei condoni clemenziali relativi a omessi o tardivi versamenti, il pagamento parziale di una sola rata non è normalmente sufficiente: occorre rispettare integralmente le condizioni e le scadenze previste dalla legge.
  • Il giudice d'appello deve rispettare i limiti delle domande e delle eccezioni effettivamente riproposte; non può fondare la decisione su una censura non dedotta o non ripresentata dalla parte.
  • La mancanza del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento non comporta automaticamente la nullità: occorre verificare la data di consegna del ruolo e la disciplina temporalmente applicabile.
  • La sufficienza della motivazione di un atto tributario va valutata in concreto e in rapporto alla specifica imposta o procedura, verificando se il contribuente abbia potuto comprendere la ragione della pretesa e difendersi efficacemente.

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