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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13164/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della confisca della somma di euro 3.400,00 disposta con la sentenza di applicazione della pena per il reato di illecita detenzione di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990). Si censura la confisca per violazione dell'art. 240 c.p. e per vizio di motivazione (manifestamente illogica), sostenendo che non vi erano elementi che dimostrassero che la somma costituisse il provento del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in tema di sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), i motivi ammessi in cassazione sono limitati dall'art. 448, comma 2‑bis c.p.p., per cui la censura sul vizio motivazionale è inammissibile. Quanto alla confisca, la Corte ha ritenuto che la decisione non si fosse fondata sulla qualificazione della somma come 'provento' ai sensi dell'art. 240 c.p., ma sulle previsioni degli artt. 240‑bis c.p. e 85 d.P.R. n. 309/1990, avendo il Tribunale ritenuto che la provvista fosse evidentemente sproporzionata rispetto alle entrate legittime dell'imputata; pertanto la confisca è stata considerata legittima. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che sanziona l'illecita detenzione di stupefacenti; era il reato contestato e per il quale fu accettato il patteggiamento.

  • art. 240 c.p.

    Prevista la confisca quando si tratta di cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato; la ricorrente sosteneva che la somma non fosse provvista di tal natura.

  • art. 240‑bis c.p.

    Consente la confisca per sproporzione tra beni/provvista e redditi leciti del soggetto (presunzione di origine illecita); la Corte ha ritenuto che la confisca fosse fondata su questa disposizione, non sulla qualifica di 'provento' ex art. 240.

  • art. 85 d.P.R. n. 309/1990

    Previsione di misure patrimoniali e confisca in materia di stupefacenti; utilizzata dal Tribunale insieme all'art. 240‑bis per giustificare la confisca della somma rinvenuta.

  • art. 448, comma 2‑bis, c.p.p.

    «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

    Limita le ragioni di cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); perciò i rilievi generici sul vizio di motivazione sono inammissibili.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Individua i motivi di impugnazione relativi a violazione di legge (lett. b) e al vizio motivazionale (lett. e); citato quale quadro normativo del motivo proposto, ma la loro rilevanza è limitata dall'art. 448 c.p.p. nel contesto del patteggiamento.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in caso di inammissibilità.

  • sentenza Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per motivare la decisione sul mancato riconoscimento di colpa grave nella presentazione del ricorso e per la quantificazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) i motivi ammissibili in Cassazione sono limitati dall'art. 448 c.p.p.: non sono ammessi, in generale, ricorsi fondati su generici vizi di motivazione.
  • La confisca non richiede sempre la prova diretta che una somma costituisca il 'provento' del reato (art. 240 c.p.): può essere ordinata anche ai sensi dell'art. 240‑bis c.p. quando emergano evidenti sproporzioni tra le disponibilità finanziarie e i redditi leciti del soggetto, specialmente in materia di stupefacenti (art. 85 d.P.R. 309/1990).
  • Chi intende contestare una confisca deve focalizzarsi sul fornire prova documentale e convincente dell'origine lecita delle somme e della congruenza con i redditi dichiarati; le censure meramente prospettiche sulla motivazione sono spesso inammissibili nel contesto del patteggiamento.
  • Per impugnare efficacemente una sentenza di patteggiamento, è preferibile articolare motivi tra quelli espressamente ammessi (es. difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errore di qualificazione giuridica, illegittimità della pena) piuttosto che contestare valutazioni di fatto o motivazioni generiche.
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e, se non si riscontra colpa grave, a una somma equitativa alla Cassa delle ammende; pertanto valutare attentamente l'ammissibilità prima di proporre ricorso.

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