Cassazione Civile, Sentenza n. 18006/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della C.T.R. Abruzzo che aveva annullato l'ingiunzione di pagamento notificata al contribuente il 16/12/2018 relativa alla tassa automobilistica 2012. La Regione deduceva errata interpretazione della disciplina della prescrizione: sosteneva che, ai sensi dell'art. 5, comma 51, d.l. 953/1982, il termine ultimo per la prescrizione dovesse essere considerato il 31/12 del terzo anno successivo a quello di maturazione (quindi 31/12/2018) e che pertanto l'intimazione del 16/12/2018 avesse validamente interrotto la prescrizione. Il contribuente eccepiva invece che la prescrizione triennale per la riscossione doveva decorrere dalla data di irretrattabilità/definitività dell'avviso di accertamento (sessantesimo giorno dalla notifica dell'accertamento), con scadenza il 27/06/2018, rendendo dunque tardiva la notifica del 16/12/2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Regione Abruzzo e confermato il principio affermato dalla C.T.R.: l'eccezionale previsione dell'art. 5, comma 51, d.l. 953/1982, che fissa per la tassa automobilistica il termine finale di prescrizione al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del pagamento, non si estende agli atti successivi di riscossione una volta che l'accertamento sia divenuto definitivo. Dopo che l'avviso di accertamento è divenuto definitivo (in genere sessantesimo giorno dalla notifica per mancata impugnazione), il termine prescrizionale triennale per la riscossione decorre nuovamente da tale momento (data di irretrattabilità) e non dal 31/12 successivo. Applicando tale criterio al caso concreto, il termine triennale per la riscossione è scaduto il 27/06/2018 e l'intimazione del 16/12/2018 è tardiva; pertanto la pretesa è prescritta. Il ricorso è rigettato e le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 51, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 (conv. L. 28 febbraio 1983, n. 53)
L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.
Questa norma fissa un termine finale annuale (31 dicembre del terzo anno successivo) per la prescrizione delle tasse automobilistiche al fine di uniformare scadenze variabili; tuttavia la Corte ha ritenuto che tale deroga non possa essere estesa agli atti di riscossione successivi all'accertamento irrevocabile. Pertanto non si applica per ricalcolare il dies a quo del nuovo triennio scaturente dall'irretrattabilità dell'accertamento.
art. 2935 cod. civ.
Principio generale: la prescrizione comincia a decorrere quando il diritto può essere fatto valere. La Corte applica questo principio al diritto di credito tributario, facendo decorrere la prescrizione della riscossione dal momento in cui l'accertamento diventa esigibile/irretrattabile (sessantesimo giorno dalla notifica se non impugnato).
art. 2943 cod. civ.
Disciplina della prescrizione ordinaria e degli effetti dell'interruzione: in caso di interruzione il termine ricomincia a decorrere dalla data dell'atto interruttivo. La Corte ha richiamato questa regola per affermare che, notificato l'avviso di accertamento che interrompe la prescrizione, il nuovo triennio decorre dalla data di irretrattabilità di tale avviso.
art. 2945 cod. civ.
Riferimento alla disciplina sui termini di prescrizione speciali; la Corte distingue la previsione speciale dell'art.5 d.l.953/1982 (che fissa un termine finale annuale per il pagamento) dalla disciplina generale applicabile agli atti di riscossione dopo la definitività dell'accertamento.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento tributario non è impugnato e diventa definitivo (in genere dopo il decorso dei 60 giorni dalla notifica), il termine prescrizionale per la riscossione del relativo credito riparte dalla data di definitività (dies a quo = data di irretrattabilità), secondo gli artt. 2935 e 2943 c.c.
- La particolare disposizione dell'art. 5, comma 51, d.l. 953/1982 che fissa il termine finale al 31 dicembre del terzo anno successivo non è estensibile per sospendere o rinviare la decorrenza del nuovo triennio di riscossione successivo all'irretrattabilità dell'accertamento.
- Per verificare la tempestività di una cartella di pagamento o di un’ingiunzione, occorre calcolare il triennio dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo; se la notifica dell'atto di riscossione avviene dopo tale termine, la pretesa è prescritta.
- L'atto di accertamento ha efficacia interruttiva della prescrizione; dopo l'interruzione il termine ricomincia a decorrere secondo la disciplina generale (e non secondo la deroga che fissa un termine unificato annuale per la fase di accertamento).
- In casi simili conviene verificare sempre: (a) data di notifica dell'avviso di accertamento; (b) decorrenza del termine di 60 giorni per l'impugnazione; (c) data di irretrattabilità; (d) eventuali atti interruttivi o sospensivi successivi; e valutare tempestivamente eventuali eccezioni di prescrizione in sede di opposizione.
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