Sentenza del 10/03/2017 n. 6187 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle entrate aveva rettificato, per l’anno d’imposta 1999, il reddito professionale di S.P., applicando i parametri previsti dalla L. n. 549 del 1995 e contestando maggiori IRPEF, IRAP e IVA, oltre alle sanzioni. Il contribuente sosteneva, da un lato, che l’avviso fosse stato notificato oltre il termine decadenziale e, dall’altro, che l’accertamento basato sui parametri fosse illegittimo, poiché il solo scostamento non sarebbe stato sufficiente e lo studio di settore avrebbe determinato un reddito inferiore. La CTR aveva tuttavia ritenuto non utilizzabile lo studio di settore per la mancata collaborazione del contribuente, che non aveva prodotto documentazione né fornito informazioni essenziali sull’attività.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero, per carenza di legittimazione passiva e perché il Ministero non era stato parte nei precedenti gradi. Ha inoltre rigettato il ricorso contro l’Agenzia delle entrate, dichiarando inammissibili entrambi i motivi. Il primo motivo, relativo alla tardività dell’accertamento e alla proroga dei termini, non era stato adeguatamente trascritto né risultava essere stato tempestivamente dedotto nei gradi di merito; inoltre, la decadenza non era rilevabile d’ufficio. Il secondo motivo non coglieva la ragione effettiva della decisione regionale, che non aveva negato in astratto la rilevanza degli studi di settore, ma ne aveva escluso l’applicazione concreta per la mancata collaborazione del contribuente. S.P. è stato condannato a rimborsare all’Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.650 euro, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 549 del 1995, art. 3, commi 179-189
Disciplina i parametri utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria per la ricostruzione dei ricavi e dei compensi. Nel caso concreto, la contestazione del contribuente è stata dichiarata inammissibile perché non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza regionale.
Legge n. 549 del 1995, art. 3, comma 184
È stata indicata come base normativa dell’accertamento fondato sui parametri applicati dall’Agenzia delle entrate.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1
Prevede i termini entro i quali devono essere notificati gli avvisi di accertamento. La relativa eccezione del contribuente è stata dichiarata inammissibile perché non risultava essere stata adeguatamente dedotta e coltivata nei precedenti gradi.
Legge n. 289 del 2002, art. 10
È stata richiamata dal contribuente per contestare la proroga dei termini di accertamento, ma la Corte non ha esaminato nel merito la questione, ritenendo il motivo processualmente inammissibile.
Legge n. 212 del 2000, art. 3
Stabilisce, secondo la prospettazione del contribuente, la non prorogabilità dei termini per gli accertamenti d’imposta. La Corte non ha deciso il merito della censura perché la questione non risultava adeguatamente proposta nei precedenti gradi.
Massime di principio
- Le eccezioni relative alla decadenza dell’Amministrazione devono essere dedotte tempestivamente nel ricorso originario e mantenute nei successivi gradi; in Cassazione non possono essere introdotte per la prima volta e devono essere illustrate con puntuale trascrizione degli atti rilevanti.
- Un motivo di ricorso deve confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata. Se la decisione si fonda sulla mancata collaborazione o sull’assenza di documentazione, contestare in astratto la validità dei parametri o degli studi di settore non è sufficiente.
- Nel contraddittorio sugli studi di settore o sugli strumenti statistici, il contribuente deve fornire dati, documenti e spiegazioni verificabili sull’attività, sui locali, sulle utenze, sulla clientela e sulle modalità operative. La mancata collaborazione può impedire l’applicazione di uno strumento più favorevole.
- Le risultanze di uno studio di settore predisposte unilateralmente dal contribuente non sono automaticamente decisive se l’Amministrazione e il giudice non possono verificarne i presupposti fattuali.
- Nel giudizio tributario di legittimità occorre rispettare il principio di autosufficienza, indicando con precisione dove e come una censura sia stata proposta nei precedenti gradi di giudizio.
- Quando l’Amministrazione finanziaria è rappresentata dall’Agenzia delle entrate, il ricorso contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze può essere dichiarato inammissibile se il Ministero non è stato parte nei precedenti gradi e non possiede legittimazione passiva nel caso concreto.
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