Sentenza del 20/04/2018 n. 833 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Intitolazione: atto tributario - notifica postale diretta- legge 890/82 -inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la notificazione fosse invalida perché eseguita senza applicare le formalità previste dalla legge n. 890/1982, in particolare senza una relata di notifica o un’annotazione specifica sull’avviso di ricevimento relativa alla persona che aveva ricevuto il plico. La questione riguardava quindi la disciplina applicabile alle notifiche postali effettuate direttamente dall’ufficio, anziché tramite ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, quando l’ufficio procede direttamente alla notificazione postale di un atto tributario, non si applicano le formalità della legge n. 890/1982, previste per le notifiche eseguite tramite ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma le regole delle raccomandate ordinarie. Non è quindi necessaria una relata di notifica né un’annotazione speciale sull’avviso di ricevimento. L’atto si considera consegnato quando perviene all’indirizzo del destinatario e la notificazione si perfeziona alla data risultante dall’avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario, anche se diverso dal destinatario ma abilitato a ricevere il plico. La presunzione di conoscenza può essere superata soltanto provando l’impossibilità incolpevole di prendere cognizione dell’atto.
Norme richiamate
Art. 21 del decreto legislativo n. 546/1992
Disciplina i termini per la proposizione del ricorso tributario, decorrenti dalla notificazione dell’atto impugnato.
Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973
Prevede le modalità di notificazione degli atti tributari e consente il ricorso alla notificazione mediante servizio postale secondo la disciplina applicabile.
Legge n. 890/1982
Le formalità della legge si applicano alle notifiche a mezzo posta eseguite tramite ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, non alle notifiche postali effettuate direttamente dall’ufficio.
Art. 1335 del codice civile
Gli atti recettizi si presumono conosciuti quando giungono all’indirizzo del destinatario, salvo prova che questi, senza colpa, sia stato nell’impossibilità di averne cognizione.
Massime di principio
- Per una notificazione postale diretta eseguita dall’ufficio tributario occorre fare riferimento alle regole delle raccomandate ordinarie, non alle formalità proprie della legge n. 890/1982.
- L’assenza di una relata di notifica o di un’annotazione specifica sull’avviso di ricevimento non determina, di per sé, l’invalidità della notificazione diretta.
- La notificazione si considera perfezionata alla data indicata sull’avviso di ricevimento, anche quando il plico sia stato ricevuto da una persona diversa dal destinatario ma legittimata a riceverlo presso l’indirizzo indicato.
- Chi contesta la notificazione deve fornire una prova concreta dell’inesistenza della consegna, dell’assenza di abilitazione del consegnatario oppure dell’impossibilità incolpevole di conoscere l’atto.
- I termini per impugnare l’atto decorrono, in linea generale, dalla data in cui la notificazione deve ritenersi perfezionata secondo queste regole.
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