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Sentenza

Sentenza n. 16223/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202601582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Ministro dell’Interno del 20 gennaio 2026, che aveva disposto fino al termine della stagione sportiva la chiusura dei settori ospiti negli impianti in cui la A.S. Roma giocava in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti negli altri settori ai residenti nella Regione Lazio; impugnata anche la determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del 20 gennaio 2026

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I tifosi e le associazioni ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale e la determinazione dell’Osservatorio relativi alle misure adottate per le trasferte della A.S. Roma. In sede cautelare il TAR aveva rilevato che la norma applicata faceva riferimento ai residenti nella sola provincia della squadra interessata e aveva accolto la domanda limitatamente all’estensione del divieto ai residenti nell’intera Regione Lazio, respingendola per il resto. In sede di merito i ricorrenti hanno dichiarato sopravvenuta la carenza di interesse, poiché le misure avevano cessato di avere efficacia al termine della stagione sportiva 2025/2026, a fine maggio 2026, e hanno chiesto la declaratoria d’improcedibilità e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: il decreto aveva efficacia limitata alla stagione sportiva 2025/2026, ormai conclusa, e ciò ha fatto venir meno l’interesse alla tutela delle posizioni azionate. Non è stata pronunciata una decisione di merito sulla legittimità degli atti impugnati. Le spese sono state compensate, considerata la definizione in rito e la soccombenza reciproca nella fase cautelare, nella quale la tutela era stata accordata solo rispetto all’estensione territoriale del divieto.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    tale circostanza determina il venir meno dell’interesse alla tutela delle posizioni giuridiche soggettive azionate con il ricorso;

    Il venir meno, durante il giudizio, dell’interesse alla tutela azionata comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    ritenuto, attesa la definizione in rito e comunque la soccombenza reciproca in sede cautelare, di disporre la compensazione delle spese di lite;

    La definizione in rito e la soccombenza reciproca nella fase cautelare giustificano, nel caso concreto, la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento impugnato ha efficacia temporalmente limitata e tale efficacia cessa nel corso del giudizio, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se viene meno l’interesse alla tutela delle posizioni giuridiche azionate.
  • La definizione del giudizio in rito e la soccombenza reciproca nella fase cautelare possono giustificare la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSanzioni sportive
RamiProcesso amministrativoSport
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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