Ordinanza n. 2937/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. V, che aveva respinto la domanda cautelare contro l’esclusione da un concorso
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo l’illegittimità della propria esclusione dal concorso e valorizzando considerazioni sostanziali circa l’affinità del diploma di specializzazione posseduto rispetto ai titoli richiesti dal bando, nonché la lesione del legittimo affidamento. In camera di consiglio ha inoltre eccepito la tardività dell’atto depositato dall’Istituto appellato il 14 luglio 2026, ai sensi dell’art. 55, comma 5, c.p.a., nella parte eccedente la mera costituzione in giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto tardive, ai sensi dell’art. 55, comma 5, c.p.a., le difese dell’Istituto depositate il 14 luglio 2026 nella parte eccedente la dichiarata funzione di mero atto di costituzione. Nel merito cautelare ha tuttavia confermato la reiezione della tutela richiesta, rilevando che l’esclusione aveva carattere vincolato, in quanto automaticamente derivante dalla clausola del bando sui requisiti di ammissione. Tale clausola non era stata impugnata ed esigeva in modo non equivoco l’equipollenza, non la mera affinità, del diploma di specializzazione posseduto rispetto ai titoli richiesti. Pertanto, le considerazioni sostanzialistiche della candidata e la dedotta lesione dell’affidamento non potevano incidere sulla legittimità dell’esclusione; l’affidamento era comunque escluso dall’univoca formulazione del requisito. Spese del giudizio cautelare d’appello compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 5, c.p.a.
È stato applicato per rilevare la tardività delle difese depositate dall’appellato oltre i termini, limitatamente ai contenuti eccedenti la mera costituzione in giudizio.
Massime di principio
- Quando l’esclusione da un concorso discende automaticamente dall’applicazione di una clausola del bando relativa ai requisiti di ammissione, il provvedimento ha carattere vincolato.
- Una clausola del bando che richieda l’equipollenza di un titolo di studio o di specializzazione non può essere interpretata come riferita alla mera affinità sostanziale del titolo posseduto.
- Le contestazioni rivolte contro l’esclusione non possono fondarsi utilmente su considerazioni sostanziali incompatibili con il significato letterale univoco della clausola del bando, quando quest’ultima non sia stata impugnata.
- La lesione del legittimo affidamento non è configurabile quando la formulazione del requisito di ammissione sia chiara e univoca e renda prevedibile l’esclusione in caso di mancanza dell’equipollenza richiesta.
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