Cassazione Civile, Sentenza n. 23352/2022 del 26/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censurava diversi atti relativi a procedure di vendita immobiliare: si lamentava che la richiesta dei dati identificativi dell'immobile e atti preparatori indicassero la volontà del giudice di emanare il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c.; si contestava la mancata sospensione della vendita per presunte turbative esterne (sproporzione tra prezzo di mercato e prezzo di aggiudicazione, presunte interferenze o fattori devianti quali presenza di un acquirente raccolta di informazioni il giorno prima, irreperibilità del professionista delegato, errata indicazione di recapiti) e si impugnavano provvedimenti organizzativi dell'ufficio (circolari/protocolli) relativi alla prassi di pubblicità immobiliare.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendo i vari motivi o inammissibili o infondati. In particolare: la richiesta dei dati identificativi è stata considerata atto meramente gestionale e non autonomamente impugnabile (con possibilità di censura solo contro il successivo ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c.); i motivi che contrastavano la giurisprudenza sulla sospensione della vendita per turbative esterne sono stati respinti perché i presupposti per la sospensione sono stati ritenuti insussistenti dal giudice del merito e il riesame di fatto è precluso in sede di legittimità; altri motivi sono stati considerati riproposizione di censure di fatto già valutate e/o atti organizzativi non impugnabili come atti del giudice dell'esecuzione. Il controricorso di Fino 1 Securisation S.r.l. è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata a rimborsare le spese processuali in favore di Elrond NPL 2017 S.r.l. (e liquidate negli importi indicati) e si è dato atto della possibile integrazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 586 c.p.c.
Il richiamo riguarda il decreto di trasferimento; la Corte rileva che atti preparatori non equivalgono automaticamente alla volontà già compiuta del giudice di emanare tale decreto.
art. 560 c.p.c.
Gli atti preparatori sono impugnabili solo in relazione a provvedimenti successivi e definitivi quali l'ordine di liberazione, che può essere oggetto di censura.
Cass. n. 14282 del 05/05/2022
Richiamata a supporto della distinzione tra atti preparatori del giudice dell'esecuzione e provvedimenti impugnabili.
Cass. n. 11116 del 10/06/2020
Richiamata nella giurisprudenza relativa ai limiti del potere di sospensione della vendita per turbative esterne: la mera sproporzione tra prezzo di mercato e prezzo di aggiudicazione non è di per sé sufficiente.
Cass. n. 18451 del 21/09/2015
La giurisprudenza ha così descritto i presupposti di sospensione della vendita forzata: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione.
I presupposti per sospendere la vendita sono tassativi e richiedono elementi specifici; in loro assenza la valutazione del giudice del merito che non sospende la vendita non è sindacabile in sede di legittimità sui fatti.
d.P.R. n.115 del 2002 art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per un eventuale versamento integrativo del contributo unificato da parte della ricorrente, secondo le previsioni processuali sui contributi.
Massime di principio
- Gli atti meramente preparatori posti in essere dal giudice dell'esecuzione (es. richieste informative, circolari organizzative) non sono autonomamente impugnabili; le censure si devono rivolgere ai provvedimenti concreti e decisori (es. ordine di liberazione, decreto di trasferimento).
- La sospensione della vendita forzata per turbative esterne richiede il verificarsi di presupposti specifici e tassativi (fatti nuovi post-aggiudicazione; interferenze illecite che abbiano alterato il procedimento o la stima; dolo nella stima scoperto dopo l'aggiudicazione; conoscenza esclusiva di elementi rilevanti da parte di una parte), non è sufficiente la mera sproporzione tra prezzo di mercato e prezzo di aggiudicazione.
- Le valutazioni di fatto compiute dal giudice del merito sul punto se sussistano le condizioni per la sospensione della vendita o su elementi fattuali della procedura sono difficilmente rivedibili in sede di legittimità per i noti limiti del sindacato di legittimità.
- Censure che riproducono questioni di fatto già esaminate e respinte in primo grado sono inammissibili o infondate in Cassazione; è dunque importante sollevare e preservare tempestivamente le eccezioni procedurali e le opposizioni all'aggiudicazione nei termini processuali.
- Provvedimenti organizzativi e protocolli interni degli uffici giudiziari sono, di regola, atti dell'amministrazione dell'ufficio e non equivalgono ad atti decisori del giudice dell'esecuzione impugnabili autonomamente: la loro contestazione richiede una diversa strategia processuale.
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