Sentenza del 19/10/2020 n. 1088 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Reddito d'impresa - determinazione - coefficienti - presunzione semplice - sono tali - contraddittorio - è necessario. Accertamento - parametri - omesso contraddittorio - nullità dell'atto impositivo - consegue. Accertamento - parametri - prova contraria del contribuente - limiti all'onere della prova - non sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'atto impositivo determinato mediante parametri è stato ritenuto radicalmente nullo per carenza del contraddittorio preventivo. Il principio affermato statuisce che senza aver attivato il confronto obbligatorio l'accertamento standardizzato non può reggere, e che il contribuente ha piena facoltà di provare l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei parametri.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'accertamento basato su parametri o coefficienti è un meccanismo di presunzioni semplici; la loro efficacia probatoria non deriva automaticamente dallo scostamento tra reddito dichiarato e coefficienti, ma dal contraddittorio preventivo fra Ufficio e contribuente. In assenza del contraddittorio obbligatorio, l'atto impositivo fondato sui parametri è affetto da nullità. Nel contraddittorio il contribuente può fornire liberamente ogni mezzo di prova per dimostrare che la sua impresa non rientra nell'area di applicazione dei parametri e per illustrare la specifica realtà economica del periodo d'imposta.
Norme richiamate
principio del contraddittorio e diritto di difesa in materia tributaria
Il contraddittorio preventivo è condizione indispensabile perché le presunzioni semplici derivanti dai parametri producano effetti impositivi; la sua omissione rende l'atto nullo.
meccanismo dei parametri/coefficienti per l'accertamento standardizzato
I parametri costituiscono presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non sono prefissate dalla legge in relazione allo scostamento, ma devono essere verificate e valorizzate nel contraddittorio.
nullità dell'atto impositivo per omesso contraddittorio
L'omissione del contraddittorio preventivo implica la radicale nullità dell'atto impositivo basato sui parametri, poiché priva il contribuente della possibilità di contestare e documentare la propria posizione.
Massime di principio
- Gli accertamenti basati su parametri/coefficienti vanno considerati come presunzioni semplici: la loro forza probatoria si determina nel contraddittorio e non automaticamente in funzione del mero scostamento percentuale.
- Il contraddittorio preventivo tra Ufficio e contribuente è necessario: la sua omissione determina la nullità dell'atto impositivo e rende impugnabile l'atto con successo da parte del contribuente.
- Durante il contraddittorio il contribuente può usare liberamente ogni mezzo di prova per dimostrare che la propria attività non rientra nei presupposti di applicazione dei parametri o per illustrare la specificità della sua realtà economica.
- L'onere di fornire la prova contraria grava sul contribuente, ma senza limitazioni sui mezzi e sul contenuto della prova; l'Amministrazione deve invece aver previamente attivato il confronto e motivare la differenza rilevata.
- In pratica, se l'Ufficio notifica un avviso basato su parametri senza avere svolto il contraddittorio previsto, il contribuente ha solide possibilità di ottenere l'annullamento per nullità dell'atto.
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