Cassazione Penale, Sentenza n. 21325/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della condanna definitiva (5 anni di reclusione per rapina pluriaggravata, sequestro di persona e lesioni personali, fatto del 18/11/2009) sulla base di una presunta "prova nuova": la tesi difensiva che il nastro adesivo usato per legare le vittime fosse stato contaminato dalla saliva dell'imputato in occasione di una precedente rapina commessa a Chiavari nell'aprile 2006. Il ricorrente sostiene che ai sensi dell'art. 630, lett. c) c.p.p. il concetto di "prova" comprende anche indizi ed elementi di prova, e che la nuova circostanza, unitamente agli elementi già acquisiti, dovrebbe insinuare dubbio ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., giustificando la revisione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la difesa abbia fornito una mera versione fattuale alternativa e non una prova effettivamente "nuova" e decisiva: la presunta contaminazione rimanda a un fatto antecedente (una rapina del 2006) già noto e non documentato nel ricorso; non sono stati prodotti atti o elementi che dimostrino la novità o la rilevanza tale da ribaltare il giudizio di colpevolezza. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la prova nuova deve, da sola o con quelle già acquisite, essere idonea a invertire il convincimento sulla colpevolezza. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Decisione resa il 07/05/2025.
Norme richiamate
art. 630, lett. c) cod. proc. pen.
La parola "prova" è interpretata come comprensiva di "elementi di prova"; tuttavia, ai fini della revisione, l'elemento evocato deve essere 'nuovo' e avere consistenza tale da poter, da solo o insieme ad altri elementi, ribaltare il giudizio di colpevolezza.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato come parametro del dubbio: la nuova prova, se valida, potrebbe insinuare un dubbio sulla sufficienza o non contraddittorietà della prova che ha retto la condanna; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale condizione non sussiste.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna al versamento di somme alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Sez. 2, n. 21117 del 04/04/2024
Giurisprudenza citata in relazione all'apprezzamento probatorio delle tracce biologiche (saliva) come elemento che, unitamente ad altri elementi, aveva contribuito a individuare l'autore; nel caso di specie però tale elemento non è stato dimostrato come 'nuovo' né decisivo.
Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018 (Buscaglia, Rv. 273028)
Principio espresso secondo cui la "prova" invocata per la revisione deve avere una consistenza tale da poter, da sola o unitamente a quelle già acquisite, ribaltare il giudizio di colpevolezza; applicato per negare l'ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La revisione penale richiede una prova effettivamente nuova (sopravvenuta o scoperta dopo la decisione definitiva) che sia idonea, da sola o con gli elementi già acquisiti, a rovesciare il convincimento di colpevolezza.
- Una mera rielaborazione o versione alternativa dei fatti già esaminata nei gradi precedenti non costituisce prova nuova e non giustifica la revisione.
- Chi chiede la revisione ha l'onere di dimostrare la novità e la rilevanza decisiva della prova, producendo atti, documenti o perizie che attestino la fonte nuova (ad es. copie di sentenze precedenti, perizie comparative sul materiale biologico, catena di custodia).
- In caso di contestazioni tecniche su tracce biologiche è necessario allegare elementi tecnici specifici (perizie, dati di laboratorio, elementi di comparazione) che spieghino perché la nuova circostanza modifica il quadro probatorio.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile si possono applicare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende).
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