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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21325/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione della condanna definitiva (5 anni di reclusione per rapina pluriaggravata, sequestro di persona e lesioni personali, fatto del 18/11/2009) sulla base di una presunta "prova nuova": la tesi difensiva che il nastro adesivo usato per legare le vittime fosse stato contaminato dalla saliva dell'imputato in occasione di una precedente rapina commessa a Chiavari nell'aprile 2006. Il ricorrente sostiene che ai sensi dell'art. 630, lett. c) c.p.p. il concetto di "prova" comprende anche indizi ed elementi di prova, e che la nuova circostanza, unitamente agli elementi già acquisiti, dovrebbe insinuare dubbio ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., giustificando la revisione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la difesa abbia fornito una mera versione fattuale alternativa e non una prova effettivamente "nuova" e decisiva: la presunta contaminazione rimanda a un fatto antecedente (una rapina del 2006) già noto e non documentato nel ricorso; non sono stati prodotti atti o elementi che dimostrino la novità o la rilevanza tale da ribaltare il giudizio di colpevolezza. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la prova nuova deve, da sola o con quelle già acquisite, essere idonea a invertire il convincimento sulla colpevolezza. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Decisione resa il 07/05/2025.

Norme richiamate

  • art. 630, lett. c) cod. proc. pen.

    La parola "prova" è interpretata come comprensiva di "elementi di prova"; tuttavia, ai fini della revisione, l'elemento evocato deve essere 'nuovo' e avere consistenza tale da poter, da solo o insieme ad altri elementi, ribaltare il giudizio di colpevolezza.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro del dubbio: la nuova prova, se valida, potrebbe insinuare un dubbio sulla sufficienza o non contraddittorietà della prova che ha retto la condanna; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale condizione non sussiste.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna al versamento di somme alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. 2, n. 21117 del 04/04/2024

    Giurisprudenza citata in relazione all'apprezzamento probatorio delle tracce biologiche (saliva) come elemento che, unitamente ad altri elementi, aveva contribuito a individuare l'autore; nel caso di specie però tale elemento non è stato dimostrato come 'nuovo' né decisivo.

  • Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018 (Buscaglia, Rv. 273028)

    Principio espresso secondo cui la "prova" invocata per la revisione deve avere una consistenza tale da poter, da sola o unitamente a quelle già acquisite, ribaltare il giudizio di colpevolezza; applicato per negare l'ammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La revisione penale richiede una prova effettivamente nuova (sopravvenuta o scoperta dopo la decisione definitiva) che sia idonea, da sola o con gli elementi già acquisiti, a rovesciare il convincimento di colpevolezza.
  • Una mera rielaborazione o versione alternativa dei fatti già esaminata nei gradi precedenti non costituisce prova nuova e non giustifica la revisione.
  • Chi chiede la revisione ha l'onere di dimostrare la novità e la rilevanza decisiva della prova, producendo atti, documenti o perizie che attestino la fonte nuova (ad es. copie di sentenze precedenti, perizie comparative sul materiale biologico, catena di custodia).
  • In caso di contestazioni tecniche su tracce biologiche è necessario allegare elementi tecnici specifici (perizie, dati di laboratorio, elementi di comparazione) che spieghino perché la nuova circostanza modifica il quadro probatorio.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile si possono applicare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende).

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