Cassazione Civile, Ordinanza n. 30539/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, prendendo atto della definizione agevolata della controversia ai sensi della legge n. 197/2022. Non è stato quindi esaminato il motivo di ricorso nel merito. Le spese del giudizio estinto sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto che aveva rigettato il suo appello avverso una decisione di primo grado favorevole solo in parte alla società contribuente. La controversia riguardava avvisi di pagamento per accise sull'energia elettrica, relativi a conguaglio 2018 e rate di acconto per il periodo 2018-2019-2020, con recupero di imposta, indennità di mora e interessi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504/1995, nonché provvedimenti sanzionatori ex art. 13 del d.lgs. n. 471/1997. Con l'unico motivo, l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 13 del d.lgs. n. 471/1997 e 3 del d.lgs. n. 504/1995, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la cumulabilità dell'indennità di mora e degli interessi con la sanzione amministrativa, pur trattandosi di istituti aventi funzione diversa (risarcitoria forfettaria la prima, afflittiva la seconda). La società ha resistito deducendo di avere presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 186 e seguenti, della legge n. 197/2022; successivamente anche l'Agenzia ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, attestando la regolarità della procedura di definizione della lite.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è richiamato quale parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
art. 3, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995
norma invocata per sostenere che, in caso di omesso o ritardato pagamento delle accise, siano dovuti imposta, indennità di mora e interessi.
art. 3, comma 4-bis, d.lgs. n. 504 del 1995
richiamato dall'Agenzia per sostenere la natura risarcitoria forfettaria dell'indennità di mora.
art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997
norma sanzionatoria richiamata dall'Agenzia per sostenere la cumulabilità della sanzione amministrativa con indennità di mora e interessi.
art. 1, commi 186 e seguenti, legge n. 197 del 2022
disciplinano la definizione agevolata della lite fiscale, cui la contribuente ha aderito e che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando risulta perfezionata una definizione agevolata della lite fiscale prevista dalla legge, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esame del merito del ricorso.
- La sopravvenuta regolarità della procedura di definizione agevolata rende improcedibile, in concreto, la prosecuzione della controversia, con regolazione delle spese secondo il criterio del giudizio estinto.
- In presenza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la Corte non si pronuncia sulle questioni di diritto dedotte con il ricorso, anche se attinenti alla cumulabilità tra indennità di mora, interessi e sanzioni in materia di accise.
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