Cassazione Penale, Sentenza n. 04645/2026 del 04/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della confisca patrimoniale disposta per sproporzione tra beni e redditi (periodo 1998-2017) e sulla base della pericolosità di Giuseppe Amato. Due motivi principali: (1) vizi di motivazione e inosservanza degli oneri probatori su redditi leciti dichiarati (indennità per ingiusta detenzione 2001, vincita al Superenalotto 2001, prestito di 22 milioni di lire nel 2000, incassi extralavorativi, stato degli immobili all'acquisto rispetto alla perizia); (2) questione di legittimità costituzionale per la disparità dei termini d'impugnazione introdotta dal d.l. 11/4/2025 n.48 (conv. legge 9/6/2025 n.80): 30 giorni per l'appello ma solo 10 giorni per il ricorso per cassazione, con pregiudizio al diritto di difesa, soprattutto per il terzo interessato detenuto (Francesco Amato) che non avrebbe potuto conferire in tempo la procura speciale.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, di fatto, deduceva vizi di motivazione non riconducibili a violazione di legge. Il ricorso di Francesco Amato è stato dichiarato inammissibile preliminarmente per mancanza della procura speciale al momento della tempestiva proposizione; gli altri ricorsi sono stati ritenuti tempestivi (deposito PEC 9 maggio 2025). Sostanzialmente il giudice ha confermato che la motivazione dei provvedimenti di prevenzione patrimoniale è adeguata: le somme pregresse (ingiusta detenzione, vincita) non superano la soglia probatoria richiesta (mancanza di tracciabilità e certezza sull'intestatario della vincita); il presunto prestito è documentato con una dichiarazione tardiva e quindi inaffidabile; le allegazioni generiche su "incassi" extralavorativi non comprovano la lecita provenienza. Perciò i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 159/2011
terzo comma (termine di dieci giorni per il ricorso per cassazione)
Il termine di dieci giorni per il ricorso per cassazione è ritenuto compatibile con la Costituzione dato il limitato oggetto di censura consentito in cassazione (violazione di legge), e giustificato dalla diversa funzione rispetto all'appello
art. 7, comma 1, lett. a) d.l. 11 aprile 2025, n. 48 (conv. L. 9 giugno 2025, n. 80)
modifica dell'art. 10 d.lgs. n. 159/2011 prevedendo per l'appello un termine di trenta giorni
La modifica ha introdotto un termine più ampio per l'appello; la Corte ha ritenuto la differenza di termini giustificata dalle diverse possibilità di censura tra appello e cassazione
art. 6 d.lgs. n. 159/2011
disciplina del ricorso per cassazione nelle misure di prevenzione (censure limitate alla violazione di legge)
Sottolinea che il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e non per tutte le questioni di fatto o valutazioni motivazionali
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
motivo di impugnazione in cassazione
Richiamato come norma procedurale che regola i motivi di impugnazione (violazione di legge) valutati dalla Corte di legittimità
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
esclusione o limitazione di questioni superflue in motivazione (richiamata nel primo motivo)
Rilevata nella contestazione relativa agli oneri probatori e alla motivazione del provvedimento impugnato
artt. 3, 24, 111, 117 Cost.
richiamati dai ricorrenti per profili di uguaglianza, diritto alla difesa e ragionevolezza del termine
La Corte ha ritenuto infondate le doglianze costituzionali in quanto il legislatore ha ampia discrezionalità in materia processuale e il termine di dieci giorni non impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione patrimoniale il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per violazione di legge; questioni che si limitano a censurare la valutazione o la motivazione dei fatti sono spesso dichiarate inammissibili.
- Per superare la presunzione di sproporzione tra redditi e patrimoni è necessaria documentazione specifica e tracciabile (es. documenti bancari, prove contemporanee), non semplici dichiarazioni tardive o genericità allegate ex post.
- La prova di vincite al gioco deve consentire la certezza sull'identità del vincitore e la tracciabilità delle somme; copie generiche di attestati o assegni non sono sufficienti.
- Prestiti in contanti vanno documentati con prove contemporanee (ricevute, scritture private o controparti che dimostrino l'operazione); riconoscimenti fatti molti anni dopo sono scarsamente probativi.
- Il termine breve (10 giorni) per il ricorso per cassazione è ritenuto legittimo quando l'impugnazione è limitata a questioni di diritto; le parti devono adottare strumenti rapidi (PEC, corrieri, procure anticipate o deleghe) per non incorrere in inammissibilità.
- Per i terzi interessati detenuti è fondamentale organizzare tempestivamente il conferimento di procura speciale tramite canali celeri o mediante delegati per evitare l'inammissibilità per mancanza di procura.
- La tempestiva proposizione tramite PEC è fondamentale: la data di invio elettronico documentata prevale su eventuali arrivi cartacei successivi alla cancelleria.
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