Sentenza del 15/03/2017 n. 6757 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A seguito di una verifica fiscale presso la FV Spa, titolare di un deposito IVA ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. n. 331/1993, l'Amministrazione aveva ritenuto che la merce extra-UE fosse stata introdotta nel deposito solo virtualmente. Di conseguenza, aveva contestato alla I. Srl l'omesso versamento dell'IVA all'importazione. La società ha impugnato gli avvisi deducendo, tra l'altro, l'inesistenza dell'obbligo di introduzione fisica delle merci nel deposito, l'efficacia dell'autofatturazione e del reverse charge, la violazione del principio di neutralità dell'IVA, omesse pronunce su interessi, responsabilità, motivazione, prescrizione e decadenza, nonché chiedendo un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i sette motivi di ricorso né le questioni pregiudiziali. Nel corso del giudizio l'Agenzia delle dogane ha depositato un atto di annullamento in autotutela degli avvisi relativi alle dichiarazioni doganali indicate. Poiché l'atto impositivo era stato annullato e la controversia riguardava esclusivamente il recupero dell'IVA, senza sanzioni, è venuto meno l'oggetto del giudizio. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata senza rinvio per cessazione della materia del contendere. Le spese di tutti i gradi sono state compensate, in ragione della particolarità della vicenda e dell'intervenuta decisione della Corte di giustizia sulle questioni giuridiche durante il giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.L. n. 331/1993, art. 50-bis, convertito nella L. n. 427/1993
La controversia riguardava l'applicazione del regime dei depositi IVA e, in particolare, l'assoggettamento all'IVA all'importazione quando la merce extra-UE non fosse stata fisicamente introdotta nel deposito. La Corte, tuttavia, non ha definito tale questione nel merito.
D.M. 20 ottobre 1997, n. 419, artt. 2, 3 e 4
Disposizioni attuative in materia di depositi IVA, richiamate dal contribuente per sostenere l'assenza di un obbligo di introduzione fisica delle merci. La Corte non ha espresso una decisione interpretativa definitiva su tali norme.
Direttiva 2006/112/CE e Sesta direttiva IVA
Sono state richiamate in relazione al trattamento dell'IVA all'importazione, ai depositi IVA, al reverse charge e al principio di neutralità dell'imposta. Le relative questioni non sono state esaminate nel merito per la cessazione della materia del contendere.
Art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è stata esaminata, poiché l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo ha eliminato l'oggetto della controversia.
Art. 112 c.p.c.
Il contribuente aveva denunciato omesse pronunce della CTR su diversi motivi di appello. Tali censure non sono state decise per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Art. 372 c.p.c.
Ha consentito il deposito in cassazione dell'atto di annullamento in autotutela, documento decisivo per dimostrare il venir meno dell'oggetto della lite.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione annulla integralmente in autotutela l'atto impositivo oggetto del giudizio, viene normalmente meno l'interesse alla decisione e il processo può essere definito per cessazione della materia del contendere.
- La cassazione può cassare la sentenza impugnata senza rinvio quando non esiste più una controversia concreta da decidere.
- La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una pronuncia di fondatezza nel merito di tutte le tesi del contribuente: in questo caso la Corte non ha stabilito se l'IVA fosse effettivamente dovuta né se l'autofatturazione fosse sufficiente.
- Le questioni interpretative di diritto dell'Unione europea o le richieste di rinvio pregiudiziale possono non essere esaminate se, per effetto dell'annullamento dell'atto, manca una controversia attuale che renda necessaria la decisione.
- L'annullamento dell'atto impositivo non determina automaticamente l'annullamento di eventuali sanzioni o di altri atti distinti: occorre verificare esattamente l'oggetto del giudizio e l'estensione dell'autotutela.
- In assenza di una soccombenza sostanziale chiaramente individuabile, e soprattutto quando la controversia presenta particolare complessità o sopravvengono sviluppi normativi o giurisprudenziali, le spese possono essere compensate.
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