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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27116/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

Il procedimento riguardava una richiesta cautelare relativa, tra l'altro, a un contestato tentato omicidio in concorso ai danni di due persone indicate come vittime di un agguato maturato nell'ambito di una contesa criminale connessa allo spaccio di stupefacenti e aggravato dal collegamento con un'associazione mafiosa e dalla premeditazione. Il GIP aveva inizialmente negato la gravità indiziaria per il tentato omicidio, ritenendo che la condotta fosse rimasta nella fase preparatoria e che non vi fosse prova dell'avvio dell'azione esecutiva. Il Tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero ex art. 310 c.p.p., aveva invece ritenuto sussistente la gravità indiziaria e applicato la custodia in carcere anche per il tentato omicidio, valorizzando alcune intercettazioni e in particolare la frase secondo cui i presunti esecutori sarebbero "scesi" e avrebbero poi interrotto l'azione per la presenza delle forze dell'ordine. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse travisato le intercettazioni, avesse desunto illogicamente l'uscita dei sicari dall'abitazione senza riscontri oggettivi, avesse omesso di confrontarsi con la motivazione del GIP e avesse errato nel ritenere superata la soglia tra atti preparatori e atti esecutivi ex art. 56 c.p.; ha inoltre dedotto che le conversazioni successive mostravano ancora i soggetti insieme e impegnati a costruire una versione di comodo, incompatibile con l'avvenuto inizio dell'agguato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Lecce per un nuovo giudizio, rilevando che il giudice dell'appello cautelare, pur potendo ribaltare il provvedimento liberatorio del GIP, doveva confrontarsi in modo critico e specifico con le ragioni della decisione di primo grado, cosa che non è avvenuta. La motivazione del riesame è stata giudicata assertiva, contraddittoria e fondata su inferenze congetturali, perché assumeva come certo l'avvio della fase esecutiva del tentato omicidio pur in assenza di riscontri investigativi oggettivi sull'effettiva uscita dei presunti esecutori, sulla loro distanza dal luogo del delitto e sulla compatibilità temporale del loro rientro. La Corte ha anche rilevato un travisamento o comunque una valutazione incompleta del dato intercettivo, poiché le conversazioni successive potevano supportare una lettura alternativa, non adeguatamente vagliata dal Tribunale.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato per definire la soglia del tentativo punibile e il discrimen tra atti preparatori e atti esecutivi; la Corte esclude che, allo stato, il compendio intercettivo dimostri con sufficiente linearità l'avvio dell'azione esecutiva.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per il concorso di persone nel delitto contestato e nella ricostruzione del ruolo di mandante e concorrenti materiali.

  • art. 575 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice dell'omicidio volontario, quale titolo del reato tentato contestato.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Richiamato quale aggravante del reato tentato, in ragione del contesto criminale di tipo mafioso.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato per la nozione di gravità indiziaria necessaria per l'applicazione della misura cautelare.

  • art. 292 c.p.p.

    Richiamato per l'obbligo di motivazione del provvedimento cautelare, che deve essere articolata e logicamente coerente, anche nel giudizio di riesame che riformi una decisione liberatoria.

  • art. 310 c.p.p.

    Richiamato come base dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del GIP.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    Richiamato per i motivi di ricorso relativi a violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare di legittimità la Corte verifica la tenuta logica e la congruenza della motivazione del provvedimento impugnato, senza sostituirsi al merito nella ricostruzione dei fatti, ma controllando che il ragionamento sia effettivo, non contraddittorio e non manifestamente illogico.
  • Quando il Tribunale del riesame, in appello cautelare del pubblico ministero, ribalta una decisione liberatoria del GIP senza nuovi elementi probatori, deve confrontarsi criticamente con le ragioni decisive del primo giudice e superarle con argomentazioni autonome e plausibili; la mera sostituzione di una diversa lettura delle stesse risultanze non basta se non affronta i punti decisivi della motivazione originaria.
  • In materia di tentativo punibile, la configurabilità del reato non può essere affermata sulla base di meri passaggi preparatori o di inferenze congetturali: occorre che dagli elementi disponibili emerga, secondo una valutazione ex ante, l'inizio dell'attuazione del piano criminoso o comunque atti tipici idonei e diretti in modo non equivoco alla realizzazione del delitto.
  • Se la base indiziaria è costituita solo da intercettazioni, l'interpretazione del loro contenuto può essere censurata in cassazione quando il giudice di merito ne riporti il significato in modo difforme dal dato reale o ne ometta la lettura complessiva, soprattutto se le conversazioni successive rendono plausibile una versione alternativa non esaminata.
  • In sede cautelare, se due letture del dato probatorio sono entrambe plausibili, deve essere privilegiata quella più favorevole all'indagato, salvo che risulti superata da elementi univoci di segno opposto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiTentativoNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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