Sentenza n. 3325/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) dell’avviso pubblico del 20 marzo 2025 per il conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile delle strutture amministrative relative al nuovo “Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta Regionale” di cui alla legge regionale n. 6 del 15 maggio 2024, limitatamente alle posizioni dirigenziali vacanti attribuibili a soggetti “esterni”; b) della delibera della Giunta regionale n. 94 del 24 febbraio 2025, avente a oggetto la “definizione dei requisiti (professional skills) per il conferimento degli incarichi dirigenziali in relazione alle strutture della Giunta regionale della Campania ai sensi della l.r. 15.5.2024, n. 6” e dei relativi allegati, limitatamente alle posizioni dirigenziali vacanti attribuibili a soggetti “esterni”; c) della delibera della Giunta regionale n. 123 del 17 marzo 2025, avente a oggetto la “definizione dei requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali in relazione alle strutture della Giunta Regionale della Campania ai sensi della l.r. 15.5.2024, n. 6 - Integrazione” e dei relativi allegati, limitatamente alle posizioni dirigenziali vacanti attribuibili a soggetti “esterni”; d) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso pubblico per il conferimento di incarichi dirigenziali, nonché delibere regionali sui requisiti professionali, limitatamente alla partecipazione di dirigenti di altre amministrazioni ed esperti esterni
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, collocati in posizione utile nella graduatoria prorogata di un concorso per dirigenti dell'Area Amministrativa, hanno impugnato l'avviso regionale per il conferimento di incarichi dirigenziali e le delibere che ne definivano i requisiti, sostenendo che la Regione avrebbe dovuto utilizzare la graduatoria vigente mediante ulteriore scorrimento, anziché ricorrere a incarichi conferibili ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del d.lgs. n. 165/2001. Sono stati dedotti: violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 19, 28 e 35, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001; contrasto con il DEFR e con il PIAO regionale, che valorizzavano l'utilizzo delle graduatorie vigenti; difetto di motivazione sulla mancata scelta dello scorrimento; eccesso di potere per sviamento e favore verso soggetti non vincitori di concorso; violazione della disciplina sull'accesso alla dirigenza; incompetenza della Giunta regionale nella definizione delle professional skills, ritenuta attività gestionale riservata agli uffici dirigenziali; nonché violazione dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. La Regione ha eccepito il difetto di interesse e legittimazione, la non omogeneità delle posizioni per la proposizione del ricorso collettivo e l'incompletezza del contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari della Regione. Ha riconosciuto l'interesse e la legittimazione dei ricorrenti, ritenendo che l'attivazione dell'interpello costituisse attuazione concreta della scelta di non procedere allo scorrimento e fosse quindi immediatamente lesiva. La presentazione cautelativa della domanda di partecipazione all'interpello non è stata considerata acquiescenza e non è stato ravvisato conflitto d'interessi tra i ricorrenti; inoltre, nella fase di mera scelta dell'interpello non erano individuabili controinteressati tecnici. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il giudice ha distinto il reclutamento, che comporta l'accesso ai ruoli mediante concorso e un rapporto a tempo indeterminato, dal conferimento temporaneo degli incarichi dirigenziali, disciplinato dall'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001. La regola dello scorrimento della graduatoria rispetto all'indizione di un nuovo concorso non è stata ritenuta applicabile, perché la Regione non aveva indetto una nuova procedura di reclutamento, ma una procedura di interpello per il conferimento di incarichi. La scelta organizzativa dell'amministrazione è stata ritenuta discrezionale e non sindacabile in assenza di palese arbitrarietà o irragionevolezza. Le eventuali contestazioni sulla concreta individuazione del destinatario dell'incarico, e sull'osservanza dell'obbligo di motivazione rinforzata, potranno essere proposte in relazione al singolo conferimento. È stata respinta anche la censura di incompetenza, poiché il disciplinare regionale vigente attribuiva alla Giunta la definizione della professionalità e dei requisiti per gli incarichi relativi alle strutture apicali. È stato ritenuto inconferente l'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, relativo ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2023 non ha modificato l'esito, poiché i ricorrenti avevano confuso la creazione delle posizioni dirigenziali con il conferimento degli incarichi. Ricorso respinto e spese compensate.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
accesso agli impieghi pubblici mediante concorso
Il principio costituzionale riguarda il reclutamento e l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione; non impedisce, di per sé, il conferimento temporaneo di incarichi dirigenziali secondo l'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001.
art. 19 d.lgs. n. 165/2001
ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto [...] delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente
La norma disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, distinto dal reclutamento, e consente il ricorso a dirigenti di altre amministrazioni o a soggetti esterni nei limiti e alle condizioni previste dai commi 5-bis e 6. La scelta organizzativa è discrezionale, mentre il concreto conferimento richiede motivazione, particolarmente puntuale per gli incarichi esterni.
art. 19, comma 5-bis, d.lgs. n. 165/2001
a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2
Consente il conferimento di incarichi a dirigenti di altre amministrazioni, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa, comando o analogo provvedimento, entro il limite della dotazione effettiva dell'amministrazione.
art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001
persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione
Consente incarichi dirigenziali a tempo determinato entro i limiti percentuali previsti, in presenza dei requisiti di qualificazione stabiliti dalla norma e con esplicita motivazione del conferimento.
art. 28 d.lgs. n. 165/2001
La disciplina dell'accesso alla qualifica dirigenziale è riferita al reclutamento e non rende automaticamente illegittimo il conferimento temporaneo di incarichi dirigenziali previsto dall'art. 19.
art. 35, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
È stato invocato dai ricorrenti in relazione alla necessità di copertura mediante procedure concorsuali, ma il TAR lo ha ritenuto non ostativo alla distinta procedura di conferimento degli incarichi.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
La disposizione non si applica al conferimento di un incarico dirigenziale temporaneo, che può inserirsi in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
art. 9, comma 1, lettera a), del disciplinare regionale per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale
l'indicazione della specifica professionalità e dei requisiti necessari (professionall skills) per il conferimento degli incarichi ... per le strutture apicali
La previsione attribuisce alla Giunta regionale il compito di individuare la professionalità e i requisiti per gli incarichi relativi alle strutture apicali, escludendo l'incompetenza dedotta dai ricorrenti.
Massime di principio
- La regola secondo cui, in presenza di una graduatoria concorsuale vigente, lo scorrimento prevale sull'indizione di un nuovo concorso riguarda la copertura stabile dei posti mediante reclutamento e non si applica automaticamente alla distinta scelta organizzativa di conferire incarichi dirigenziali temporanei ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001.
- Il rapporto dirigenziale pubblico, quanto all'accesso ai ruoli, è instaurato a tempo indeterminato mediante concorso; la temporaneità dell'incarico dirigenziale non trasforma necessariamente il rapporto di lavoro in un contratto a tempo determinato.
- La scelta dell'amministrazione di ricorrere agli strumenti di conferimento degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 costituisce esercizio di discrezionalità organizzativa e non è sindacabile dal giudice amministrativo in assenza di elementi di palese arbitrarietà o irragionevolezza.
- La procedura di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali può essere immediatamente lesiva per gli idonei di una graduatoria quando costituisce attuazione concreta della scelta amministrativa di non procedere allo scorrimento; non è necessario attendere il conferimento del singolo incarico.
- La verifica della qualificazione del destinatario e dell'osservanza dell'obbligo di motivazione, anche rinforzata per gli incarichi esterni, riguarda il successivo provvedimento di conferimento del singolo incarico e non necessariamente l'atto generale che avvia l'interpello.
- La definizione delle professionalità e dei requisiti per il conferimento degli incarichi relativi alle strutture apicali spetta all'organo individuato dalla disciplina organizzativa interna; nel caso esaminato, tale competenza era attribuita alla Giunta regionale.
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