Messaggio numero 159 del 30-12-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'INPS chiarisce come calcolare la contribuzione sull'indennità sostitutiva del preavviso per lavoratori distaccati all'estero in paesi non convenzionati e come applicare il massimale contributivo quando il preavviso si estende su due annualità.
Indennità sostitutiva del preavviso: risposta a quesiti contributivi
Indennità sostitutiva del preavviso: chiarimenti contributivi
Il documento contiene la risposta dell'INPS a due quesiti in materia di indennità sostitutiva del preavviso. L'Istituto richiama, come disciplina di riferimento ai fini contributivi, la circolare n. 263 del 24 dicembre 1997 e fornisce indicazioni operative su due aspetti distinti: la determinazione della fascia di retribuzione convenzionale per lavoratori distaccati all'estero in paesi non convenzionati e l'applicazione del massimale contributivo quando l'indennità riguarda un periodo a cavallo di due annualità.
Quesito n. 1: lavoratori distaccati all'estero in paesi non convenzionati
Il primo quesito riguarda la modalità di versamento della contribuzione relativa all'indennità sostitutiva del preavviso corrisposta a lavoratori distaccati all'estero in paesi non convenzionati, ai sensi della L. 398/1987, con riferimento a un'indennità riferita al periodo 1/02/2003 - 31/01/2004 e all'ultimo periodo di paga gennaio 2003.
L'INPS precisa che anche per l'indennità di preavviso, così come per la retribuzione, la contribuzione deve essere calcolata su valori convenzionali. Tuttavia, ai fini dell'individuazione della retribuzione convenzionale da assumere, i due emolumenti non devono essere cumulati: per ciascuno di essi va determinata autonomamente la relativa fascia retributiva.
Per la retribuzione dell'ultimo mese, ossia gennaio 2003, la fascia convenzionale è quella nella quale si colloca la retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore, secondo la L. 398/1987 e il D.M. 13.01.2003.
Per l'indennità sostitutiva del preavviso, la fascia si determina:
- dividendo l'importo dell'indennità per il numero dei mesi cui il preavviso si riferisce;
- confrontando il valore ottenuto con le fasce di retribuzioni convenzionali previste dal D.M. 13.01.2003, per individuare la fascia corrispondente.
L'importo così determinato deve essere assoggettato a contribuzione sulla base del valore convenzionale corrispondente; per calcolare la contribuzione dovuta sull'intera indennità, il quantum contributivo relativo a quel valore va moltiplicato per il numero dei mesi cui il preavviso si riferisce. La contribuzione così ottenuta si aggiunge a quella relativa all'ultimo periodo di paga, ma ai fini dell'accredito contributivo va attribuita al periodo cui si riferisce, secondo quanto già indicato nella circolare n. 263 del 24 dicembre 1997.
Quesito n. 2: indennità sostitutiva del preavviso e massimale contributivo
Il secondo quesito concerne l'indennità sostitutiva del preavviso riferita al periodo 1/12/2002 - 31/01/2003, con ultimo periodo di paga novembre 2002, e riguarda l'individuazione del massimale contributivo applicabile ai sensi dell'art. 2, comma 18, della L. 335/95.
L'INPS chiarisce che, quando l'indennità si riferisce a un periodo di preavviso che si colloca a cavallo di due annualità, occorre individuare le quote di indennità di competenza di ciascun anno ai fini dell'applicazione del massimale contributivo. Nel caso esaminato:
- per la quota di indennità relativa a dicembre 2002 si applica il massimale contributivo dell'anno 2002;
- per la quota relativa a gennaio 2003 si applica il massimale dell'anno 2003.
Se l'indennità, per la parte riferita al 2002, determina il superamento del massimale contributivo, la quota di indennità relativa al mese di dicembre non deve essere assoggettata a contribuzione.
Riferimenti richiamati nel documento
Nel testo sono richiamati i seguenti riferimenti normativi e amministrativi:
- L. 398/1987;
- D.M. 13.01.2003;
- L. 335/95, art. 2, comma 18;
- circolare INPS n. 263 del 24 dicembre 1997.
Indicazioni operative finali
Il messaggio fornisce un criterio di calcolo distinto tra retribuzione dell'ultimo mese e indennità sostitutiva del preavviso, evitando il cumulo degli importi ai fini dell'individuazione della fascia convenzionale. Inoltre, ribadisce che, in presenza di preavviso a cavallo di due anni, la verifica del massimale contributivo va effettuata separatamente per ciascuna annualità di competenza.
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