Messaggio numero 157 del 22-12-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS conferma per le imprese edili l’obbligo di trasmettere alle Sedi la dichiarazione della Cassa Edile attestante i versamenti effettuati nell’anno precedente. Ricorda inoltre che la riduzione contributiva prevista per l’edilizia è stata ripristinata fino al 31 dicembre 2006, ma resta subordinata all’emanazione del decreto interministeriale annuale, ancora in definizione per l’anno in corso.
Riduzione contributiva nel settore edilizio e trasmissione dichiarazione Cassa Edile
Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia e obbligo di dichiarazione
Il messaggio dell’INPS riguarda la disciplina della riduzione contributiva nel settore edilizio prevista dall’art. 29 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche. Il documento chiarisce un adempimento richiesto alle imprese e richiama il quadro normativo entro cui opera il beneficio.
Quadro normativo del beneficio
L’Istituto ricorda che l’art. 2, comma 3, della legge n. 266/2002 ha ripristinato fino al 31 dicembre 2006 la speciale riduzione contributiva per l’edilizia sulle quote diverse da quelle del FPLD, introdotta dall’art. 29, comma 2, della legge n. 341/1995. Tuttavia, l’effettiva operatività del beneficio risulta ancora subordinata all’emanazione, per ciascun anno, di un apposito decreto interministeriale. Per l’anno in corso, tale decreto è indicato come ancora in via di definizione.
Obbligo delle imprese verso le Sedi INPS
Con riferimento all’obbligo di denuncia dei lavoratori da parte dei datori di lavoro alle Casse Edili, viene confermato per le imprese l’obbligo di trasmettere alle Sedi INPS la dichiarazione rilasciata dalla competente Cassa Edile. Tale documento deve attestare che, nell’anno solare precedente, l’impresa ha effettuato i versamenti dovuti alla Cassa Edile.
Termine per la presentazione
Il messaggio precisa che la dichiarazione può essere prodotta dalle aziende entro il 31 dicembre successivo, indicato nel testo come termine utile per l’invio della documentazione alle Sedi.
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