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Messaggio

Messaggio numero 151 del 17-12-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS chiarisce che le agevolazioni contributive per l’assunzione di disabili possono essere cumulate con altri incentivi, entro il limite del 100% dell’onere contributivo e in presenza dei requisiti previsti. Annuncia inoltre successive istruzioni operative per i datori di lavoro.

Cumulabilità dei benefici ex art. 13 legge n. 68/1999 con altre agevolazioni contributive

Benefici per l’assunzione di disabili e cumulabilità con altre agevolazioni contributive

Il messaggio dell’INPS interviene sui benefici contributivi previsti dall’art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 per l’assunzione di persone disabili. Il documento precisa l’orientamento dell’Istituto in merito alla cumulabilità di tali benefici con altre agevolazioni contributive previste dall’ordinamento.

Quadro normativo e finalità della legge n. 68/1999

La legge n. 68/1999 è richiamata come norma finalizzata a tutelare e favorire il diritto al lavoro dei disabili. In particolare, essa mira a promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro mediante riduzioni contributive a favore dei datori di lavoro che effettuano assunzioni agevolate.

Le riduzioni contributive sono previste in misura variabile in funzione:

  • del grado di disabilità del lavoratore assunto;
  • della tipologia di riduzione della capacità lavorativa.

La legge affida alle Regioni e/o Province la concessione dei benefici e prevede che le risorse finanziarie siano ripartite annualmente tra le Regioni.

Precedenti istruzioni INPS e ambito territoriale

Il messaggio richiama la circolare n. 203 del 19 novembre 2001, con la quale l’INPS aveva fornito le modalità operative per la fruizione dei benefici ex lege n. 68/1999, limitatamente ai datori di lavoro operanti nelle Regioni che avevano sottoscritto l’apposita intesa con l’Istituto.

Viene anche riportato l’elenco delle Regioni e Province autonome che, alla data del messaggio, avevano sottoscritto l’intesa:

  • Valle d’Aosta;
  • Marche;
  • Veneto;
  • Basilicata;
  • Toscana;
  • Sicilia;
  • Emilia Romagna;
  • Provincia Autonoma di Trento;
  • Liguria;
  • Piemonte;
  • Molise;
  • Campania;
  • Lazio;
  • Puglia;
  • Sardegna;
  • Umbria;
  • Abruzzo;
  • Calabria.

Chiarimento sulla cumulabilità

Il documento segnala che con il messaggio n. 337 del 27 settembre 2002 era stato affermato che i benefici contributivi dell’art. 13 della legge n. 68/1999 dovevano considerarsi incumulabili, in capo al medesimo lavoratore, con altre agevolazioni contributive previste dall’ordinamento.

Tale posizione era stata motivata dalla specialità della legge n. 68/1999, dall’unicità del titolo dell’assunzione e dalla previsione della copertura dei relativi oneri.

Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, in presenza dei prescritti requisiti oggettivi e soggettivi e nei limiti stabiliti dalle norme applicabili, non sussistono elementi ostativi alla cumulabilità, in capo al medesimo lavoratore, del regime di agevolazioni contributive previsto per l’inserimento lavorativo delle persone disabili con altri regimi di aiuto concessi a diverso titolo e collegati ad altre forme di incentivazione alla creazione di nuova occupazione.

La cumulabilità è tuttavia ammessa solo a condizione che non si superi il 100% dell’onere contributivo a carico del datore di lavoro.

Indicazioni operative future

L’INPS comunica che saranno successivamente fornite istruzioni operative sulle modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per la fruizione contestuale:

  • dei benefici ex lege n. 68/1999;
  • di altre agevolazioni contributive, come ad esempio i CFL e l’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.

Il messaggio, dunque, non disciplina nel dettaglio la procedura applicativa, ma si limita a recepire il chiarimento ministeriale e a preannunciare ulteriori istruzioni.

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