Messaggio numero 160 del 30-12-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS disciplina le modalità di versamento dei contributi sospesi per gli eventi alluvionali del gennaio 2003 in Molise, Abruzzo e provincia di Foggia, con istruzioni per datori di lavoro, artigiani, commercianti, gestione separata, lavoro domestico e prosecutori volontari. Indica inoltre le regole contabili di imputazione dei pagamenti e riporta l’elenco dei comuni foggiani beneficiari dell’agevolazione.
Sospensione e pagamento dei contributi per alluvioni 2003 in Abruzzo, Molise e Foggia
Modalità di pagamento dei contributi sospesi per gli eventi alluvionali del gennaio 2003
Il documento detta le istruzioni operative dell’INPS per il recupero e il versamento dei contributi sospesi a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel gennaio 2003 in Abruzzo, Molise e in provincia di Foggia. Esso coordina le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, n. 3280 e n. 3281 del 18 aprile 2003, fornendo anche le istruzioni contabili per la registrazione dei versamenti e l’elenco dei comuni foggiani ammessi al beneficio.
Premessa e ambito territoriale
Il messaggio richiama precedenti circolari INPS che avevano già individuato i comuni beneficiari:
- con la circolare n. 123 dell’8 luglio 2003 era stato riportato l’elenco dei comuni del Molise;
- con la circolare n. 143 dell’11 agosto 2003 era stato riportato l’elenco dei comuni dell’Abruzzo;
- con il presente atto viene pubblicato l’elenco dei comuni della provincia di Foggia beneficiari dell’agevolazione, individuati con decreto del Commissario Delegato del 27 agosto 2003.
Si evidenzia che, a causa della mancata pubblicazione dell’elenco sulla Gazzetta Ufficiale, l’Istituto ne è venuto a conoscenza tardivamente. Per tale ragione viene consentito ai residenti e alle ditte operanti nei comuni della provincia di Foggia di effettuare i necessari adempimenti per la rilevazione del credito complessivo da dilazionare, con riferimento ai contributi eventualmente già versati per i mesi successivi alla pubblicazione dell’ordinanza 3280/2003 e comunque fino al periodo di paga di novembre 2003.
Pagamento dei contributi sospesi: regola generale
Le ordinanze richiamate stabiliscono, all’art. 7, comma 1, che il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri in un numero di rate pari a otto volte i mesi di sospensione. Il documento chiarisce che il pagamento può avvenire:
- in unica soluzione;
- oppure in 88 rate mensili uguali e consecutive.
La prima rata deve essere versata entro il 16 gennaio 2004, mentre le successive scadono il giorno 16 di ciascun mese. È inoltre precisato che, per i versamenti effettuati entro la data di pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, non spetta alcun rimborso.
Rilevazione del credito per i comuni di Foggia
Per i comuni della provincia di Foggia viene consentito di rilevare il credito complessivo da dilazionare con i modelli DM10 di:
- dicembre 2003;
- gennaio 2004;
- febbraio 2004.
In base al mese in cui avviene la rilevazione del credito, cambiano le scadenze delle rate:
- con DM10 di dicembre 2003, la prima rata si versa alla scadenza ordinaria del 16 gennaio;
- con DM10 di gennaio 2004, entro il 16 febbraio si devono versare due rate;
- con DM10 di febbraio 2004, entro il 16 marzo si devono versare tre rate.
Datori di lavoro
Per i datori di lavoro, la contribuzione sospesa può riguardare i periodi di paga da gennaio 2003 a novembre 2003, ferma la limitazione dei contributi già versati prima della pubblicazione sulla G.U. delle ordinanze di sospensione.
Se i datori di lavoro interessati non hanno ancora presentato le denunce contributive relative ai periodi sospesi, devono presentarle contestualmente:
- al pagamento della prima rata;
- oppure al pagamento in unica soluzione.
Il versamento dei contributi previdenziali esposti nel modello DM10 deve essere effettuato con modello F24, utilizzando il codice contributo "DSOS" e indicando la matricola aziendale seguita dai codici riportati nel quadro D del DM10 per la rilevazione del credito:
- N944: contr. sosp. per alluvione gennaio 2003, Molise, ord. n. 3268;
- N945: contr. sosp. per alluvione gennaio 2003, provincia di Foggia, ord. n. 3280;
- N946: contr. sosp. per alluvione gennaio 2003, Abruzzo, ord. n. 3281.
Per i datori di lavoro diversi dalle imprese che esercitano credito e assicurazioni, tali codici si applicano alla sospensione contributiva; per queste ultime erano stati istituiti i codici:
- N947 per il Molise;
- N948 per Foggia;
- N949 per l’Abruzzo; limitatamente alla sospensione della sola quota a carico del lavoratore.
Il messaggio precisa inoltre che i datori di lavoro devono versare mensilmente anche la quota recuperata a carico dei lavoratori. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento, il residuo debito deve essere recuperato sul trattamento di fine rapporto o, nell’ipotesi di azienda in cassa integrazione a zero ore, sugli importi dovuti ai dipendenti a titolo di prestazioni a carico della C.I.G. In mancanza, l’intero contributo, compresa la quota sospesa del lavoratore, resta a carico del datore di lavoro.
Artigiani e commercianti
Per i residenti con sede operativa nei comuni interessati, la sospensione dei termini riguarda le scadenze richiamate al punto 2 della circolare n. 123 dell’8 luglio 2003.
Chi intende pagare in unica soluzione entro il 16 gennaio 2004 può usare gli F24 originali; se non li possiede, può richiederne la ristampa alla sede competente.
Chi intende avvalersi della rateazione deve:
- presentare apposita istanza;
- versare la prima rata con modello F24;
- indicare nella sezione INPS i codici istituiti con la circolare n. 210 del 27 novembre 2001:
- AD per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione artigiani;
- CD per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione commercianti.
La sede competente fornisce la codeline da utilizzare. È inoltre chiarito che, per artigiani e commercianti, non vigendo il principio di automaticità delle prestazioni, i contributi dovuti e non versati per effetto della sospensione non sono utilizzabili fino al loro completo versamento.
Altre categorie: gestione separata, lavoro domestico, prosecutori volontari e lavoratori agricoli
Gestione separata
Per i soggetti iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, il versamento in unica soluzione avviene con i modelli F24 usando le causali correnti:
- C10 e CXX per i committenti;
- P10 e PXX per i professionisti.
Per il pagamento dilazionato occorre presentare richiesta di rateazione in forma libera e versare con F24 indicando:
- COC per i committenti;
- POC per i professionisti.
Datori di lavoro domestico
I datori di lavoro domestico devono presentare domanda con il modello LD15 ed effettuare i versamenti con F24, compilato secondo i criteri indicati nel documento, con:
- causale contributiva DOM1;
- matricola INPS di dodici cifre formata dal codice rapporto di lavoro di dieci caratteri seguito dal controcodice di due caratteri.
Il codice rapporto è ricavabile dalla lettera inviata con i bollettini per i rapporti preesistenti alla sospensione; per i rapporti denunciati per la prima volta al momento della richiesta di pagamento, il codice è fornito dalla sede. Se manca il controcodice, possono essere inseriti due zeri.
Prosecutori volontari
I prosecutori volontari devono usare il bollettino di conto corrente postale mod. VV08. L’importo è determinato in base ai trimestri da regolarizzare e alla misura del contributo settimanale o mensile vigente nel periodo. Se l’interessato intende usufruire della rateazione, deve:
- presentare domanda in carta libera entro il 16 gennaio 2004;
- ottenere dalla sede un numero congruo di VV08 per l’importo corrispondente alle settimane che intende coprire.
Poiché la scadenza del modello è trimestrale, l’importo da indicare e da versare deve corrispondere a tre trimestri. Il documento sottolinea che, trattandosi di contribuzione non obbligatoria, la volontà di versare deve essere manifestata con domanda in forma libera e i versamenti devono rispettare le naturali scadenze trimestrali del modello VV08; i versamenti tardivi sono soggetti a rimborso.
Lavoratori agricoli
Le disposizioni per datori di lavoro e lavoratori dell’area agricola sono rinviate alla circolare n. 167 del 27 ottobre 2003.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile del recupero dei contributi sospesi previsto dall’art. 7, comma 1, delle ordinanze richiamate, il messaggio indica i conti da utilizzare e le modalità di imputazione.
Contributi dovuti dai datori di lavoro
Le riscossioni relative ai contributi sospesi verso le aziende sono imputate ai seguenti conti:
- GPA 00/104 per il Molise;
- GPA 00/105 per la provincia di Foggia;
- GPA 00/106 per l’Abruzzo.
La rilevazione avviene mediante scritture di storno, esclusivamente di cassa, delle contabilizzazioni provvisorie al conto GPA 52/099. Le scritture di storno saranno effettuate automaticamente da una procedura messa a disposizione delle sedi, sulla base dei codici N944, N945 e N946 presenti nella codeline dei modelli F24. La procedura aggiornerà automaticamente anche i partitari dei conti.
Attraverso l’esame dei partitari devono essere segnalate al competente ufficio amministrativo le aziende che presentino mancato versamento o mancato rispetto della periodicità prevista per i versamenti. I conti GPA 00/104, GPA 00/105 e GPA 00/106 sono abbinati alla causale esistente di mod. FL02: 10106, poiché le riscossioni riguardano contributi contenuti nelle denunce mod. 10/2.
Contributi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali
Per i versamenti in unica soluzione, i contributi devono essere imputati:
- ai conti GPA 52/076 e GPA 52/077 per i contributi entro il minimale;
- ai conti GPA 52/072 e GPA 52/073 per i contributi oltre il minimale.
Per i versamenti rateali, l’imputazione dipende dal codice contributo:
- conto ARR 52/055 per il codice AD, relativo agli artigiani;
- conto COR 52/055 per il codice CD, relativo agli esercenti attività commerciali.
Contributi della gestione separata
Gli importi versati dai soggetti iscritti alla gestione ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 sono imputati:
- al conto PAR 52/010, se versati in unica soluzione;
- al conto PAR 52/020, se versati in forma dilazionata.
Contributi dei datori di lavoro domestico
Le somme versate per la regolarizzazione del periodo sospeso sono imputate al conto GPA 54/028.
Contributi dei prosecutori volontari
I contributi versati mediante bollettini VV08 sono imputati al conto GPA 52/084.
Elenco dei comuni della provincia di Foggia beneficiari
Il documento allega l’elenco dei 50 comuni della provincia di Foggia beneficiari della sospensione ai sensi dell’ordinanza del P.C.M. n. 3280 del 18 aprile 2003:
- Accadia
- Alberona
- Anzano di Puglia
- Apricena
- Ascoli Satriano
- Biccari
- Bovino
- Candela
- Carapelle
- Carlantino
- Carpino
- Casalnuovo Monterotaro
- Casalvecchio di Puglia
- Castelluccio dei Sauri
- Castelluccio Valmaggiore
- Castelnuovo della Daunia
- Celenza Valfortore
- Celle di San Vito
- Cerignola
- Chieuti
- Deliceto
- Faeto
- Foggia
- Isole Tremiti
- Lesina
- Lucera
- Manfredonia
- Margherita di Savoia
- Mattinata
- Monteleone di Puglia
- Motta Montecorvino
- Ordona
- Orsara di Puglia
- Panni
- Peschici
- Pietramontecorvino
- Rocchetta S. Antonio
- Rodi Garganico
- Roseto Valfortore
- San Marco la Catola
- San Paolo di Civitate
- Sant’Agata di Puglia
- Serracapriola
- Torremaggiore
- Trinitapoli
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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