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Sentenza

Sentenza n. 369/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento 1) della determinazione direttoriale dell’Agenzia regionale Molise- Lavoro – Centro per l’impiego di Campobasso n. -OMISSIS-, comunicata al ricorrente con nota prot. n. -OMISSIS-, recante “riformulazione delle graduatorie per l’avviamento a selezione di n. 6 unità disabili presso la Provincia di Campobasso” e contestuale esclusione del ricorrente dalla graduatoria per “mancanza del requisito di ammissione”; 2) della precedente comunicazione di avvio del procedimento di autotutela prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; 3) della nota di rigetto delle deduzioni del ricorrente e di trasmissione degli atti prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con allegati chiarimenti della Provincia di Campobasso (note n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2026 e n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.2026) e richiesta interpretativa del Centro per l’Impiego n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2026; 4) l’Avviso pubblico “Collocamento mirato delle categorie protette – Chiamata sui presenti presso datori di lavoro pubblici (art. 9, comma 5, L. 68/99)” della Provincia di Campobasso (Allegato A), nonché, in parte qua, la “richiesta di avviamento a selezione” della Provincia di Campobasso n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nella parte in cui si assumono presupposti interpretativi del requisito professionale non desumibili dal testo dell’avviso; 5) della graduatoria unica integrata rettificata (Allegato A alla determinazione direttoriale n. -OMISSIS-), nella parte in cui il ricorrente non compare più tra gli aventi titolo all’avviamento a selezione; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto occorrer possa, la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- di indizione della chiamata sui presenti e gli atti interni istruttori; per l’accertamento del diritto del ricorrente al reinserimento nella graduatoria per l’avviamento a selezione ex art. 16 legge n. 56/1987, con posizione corrispondente a quella originariamente riconosciuta e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a procedere al suo avviamento a selezione e a sottoporlo alla prova di idoneità, in applicazione dell’art. 16 legge n. 56/1987 e delle norme attuative (D.P.C.M. 27.12.1988, art. 6; D.P.R. 487/1994, Capo III); per il risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente, sia in forma specifica che per equivalente monetario, per illegittima esclusione dalla procedura selettiva, ivi compreso il danno da perdita di chance;

Giustizia amministrativa202600230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: riformulazione della graduatoria per l'avviamento a selezione di sei esecutori amministrativi, con esclusione del ricorrente per asserita mancanza dell'esperienza informatica richiesta

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, iscritto negli elenchi del collocamento mirato ex art. 8 l. 68/1999 e inizialmente collocato in posizione utile nella graduatoria per l'avviamento a selezione ex art. 16 l. 56/1987, ha impugnato la successiva determinazione con cui l'amministrazione ha riformulato la graduatoria ed escluso il candidato. L'esclusione è stata motivata dalla ritenuta mancanza di almeno sei mesi di esperienza informatica maturata presso enti pubblici o privati nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato e/o occasionale. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell'avviso pubblico e del principio di autovincolo alla lex specialis, con illegittima eterointegrazione postuma del requisito; violazione dei principi di affidamento, parità di trattamento e tassatività delle cause di esclusione; erronea esclusione del servizio civile nazionale o universale dal novero delle esperienze rilevanti; violazione dell'art. 16 l. 56/1987, del d.P.C.M. 27 dicembre 1988 e del d.P.R. 487/1994; illegittimità dell'esercizio dell'autotutela per violazione degli artt. 3, 7, 10 e 21-nonies l. 241/1990, difetto di motivazione e mancata comparazione degli interessi; nonché domanda di risarcimento, anche per perdita di chance. Le amministrazioni e i controinteressati hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la procedura di avviamento mediante graduatoria non è concorsuale e concerne diritti soggettivi all'assunzione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito le censure sull'esclusione, sull'interpretazione del requisito professionale e sull'autotutela. La procedura di avviamento al lavoro mediante graduatoria ex art. 16 l. 56/1987 è stata qualificata come procedura selettiva meramente idoneativa e non concorsuale: l'amministrazione non svolge una valutazione comparativa discrezionale dei candidati, ma un'attività tecnico-esecutiva di accertamento dell'idoneità secondo criteri predeterminati. Anche l'eventuale prova pratica o attitudinale mira soltanto a verificare l'idoneità allo svolgimento delle mansioni e non introduce una comparazione concorsuale. Ne consegue che le posizioni azionate sono diritti soggettivi all'assunzione e che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 4, d.lgs. 165/2001. È stata disposta la translatio iudicii, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, conservando gli effetti della domanda ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 63, commi 1 e 4, d.lgs. 165/2001

    La giurisdizione sulle controversie relative ad assunzioni mediante meccanismi non concorsuali, comprese quelle tramite liste di collocamento e avviamento degli iscritti, appartiene al giudice ordinario; tali controversie riguardano diritti soggettivi all'assunzione.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

  • art. 16 l. 56/1987

    La procedura di avviamento a selezione mediante graduatoria è ricondotta a un meccanismo non concorsuale, diretto all'accertamento dell'idoneità dei candidati.

  • art. 8 l. 68/1999

    L'iscrizione negli elenchi del collocamento mirato costituisce il presupposto della procedura di avviamento dei lavoratori disabili, senza trasformare la procedura in un concorso pubblico.

  • art. 60 c.p.a.

    Sussistendo contraddittorio integro, istruttoria completa e rinuncia delle parti al termine previsto, il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • Le controversie relative all'avviamento al lavoro presso una pubblica amministrazione mediante graduatorie degli iscritti alle liste di collocamento, anche quando riguardino lavoratori disabili e l'applicazione della l. 68/1999, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, perché concernono diritti soggettivi all'assunzione e non interessi legittimi.
  • La procedura di avviamento a selezione ex art. 16 l. 56/1987 non ha natura concorsuale quando l'amministrazione applica criteri predeterminati e si limita ad accertare l'idoneità dei candidati, senza compiere una valutazione comparativa discrezionale delle capacità e della professionalità.
  • La previsione di una prova pratica o attitudinale nell'ambito dell'avviamento mediante liste di collocamento non radica, di per sé, la giurisdizione amministrativa, se la prova è finalizzata esclusivamente all'accertamento dell'idoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni e non alla comparazione tra aspiranti.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la controversia può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione, con salvezza degli effetti della domanda ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiRiparto di giurisdizione

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