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Ordinanza

Ordinanza n. 2305/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. - all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

Giustizia amministrativa202603470

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie uniche nazionali del concorso per l'ammissione a Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 e atti presupposti, inclusi i decreti ministeriali disciplinanti accesso, formazione della graduatoria e posti disponibili

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le graduatorie nazionali pubblicate l'8, il 21 e il 28 gennaio 2026, nonché i decreti ministeriali e gli ulteriori atti della procedura di accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Hanno contestato, tra l'altro, la disciplina sopravvenuta del D.M. n. 1115/2025, che ha consentito l'inserimento in graduatoria anche ai candidati con una sola sufficienza nel semestre filtro e ha previsto il recupero di votazioni sufficienti rifiutate al primo appello in determinate ipotesi; la formazione della graduatoria per fasce e l'attribuzione dei bonus; la mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti mediante ulteriori scorrimenti; la violazione dei principi di par condicio e anonimato, anche per l'assenza di schermature delle aule e di metal detector; la trasparenza e le modalità di correzione delle prove, la predeterminazione delle risposte corrette, i sinonimi ammessi nelle domande a completamento e il funzionamento del sistema informatico; la difficoltà e la sproporzione delle prove rispetto al tempo disponibile e la disomogeneità delle attività didattiche; l'eccesso di delega e la violazione dei principi costituzionali, con riferimento all'esclusione dalla riforma delle università non statali e dei corsi in lingua inglese. I ricorrenti, avendo conseguito almeno 18/30 in una sola delle tre materie, sono stati inseriti in graduatoria proprio in applicazione della disciplina sopravvenuta, ma non in posizione utile per l'immatricolazione.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare. In sede di sommaria cognizione ha ritenuto non favorevolmente prognosticabili le censure relative al D.M. n. 1115/2025: il sistema per fasce e i bonus differenziati perseguono il bilanciamento tra copertura dei posti e tutela dell'affidamento di chi aveva operato secondo le regole originarie, mantenendo comunque preferiti i candidati con tre sufficienze conseguite secondo tali regole. La disciplina ministeriale è stata ritenuta compatibile, allo stato, con il d.lgs. n. 71/2025 e non manifestamente irragionevole o sproporzionata. La mancata immatricolazione dei ricorrenti è stata ricondotta alla loro posizione non utile e non a un vizio della procedura; inoltre è mancata la prova di resistenza, poiché non è stato dimostrato che l'accoglimento delle censure avrebbe determinato una posizione utile. La dedotta diversa organizzazione dello studio è stata considerata meramente ipotetica. Quanto ai posti non assegnati, il TAR ha ritenuto prima facie ragionevole la definizione tempestiva delle immatricolazioni, in considerazione dell'iscrizione degli studenti e dell'avvio del secondo semestre, nonché l'utilizzo dei posti residui per trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi. Sull'anonimato, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen. n. 27/2013, ha escluso allo stato una violazione non irrilevante: la prospettata conoscenza dei codici è stata ritenuta ipotetica e non concretamente idonea ad alterare la correzione informatizzata e successiva all'abbinamento dei codici con le identità. Le questioni concernenti trasparenza della correzione, risposte corrette, sinonimi, sistema informatico e verbali necessitano invece di approfondimento istruttorio; sono stati ordinati al MUR, al CINECA e alle università chiarimenti documentati entro 40 giorni. Le doglianze sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità didattica non hanno evidenziato un vizio macroscopico. Non sono stati ravvisati, allo stato, né violazione del d.lgs. n. 71/2025 né eccesso di delega. È stata ritenuta priva di adeguato fumus la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, anche per carenza di rilevanza e non manifesta infondatezza. Sotto il profilo del periculum, l'ammissione in sovrannumero o la sospensione degli atti avrebbe prodotto effetti generalizzati sulla graduatoria e alterato la programmazione e l'organizzazione didattica. Il TAR ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria, entro i termini indicati, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti per euro 1.500, oltre accessori, in favore delle amministrazioni assistite dall'Avvocatura dello Stato; sono state compensate nei confronti delle due università costituite autonomamente.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha valutato fumus boni iuris e periculum in mora e ha rigettato l'istanza.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Costituisce il quadro normativo della riforma dell'accesso ai corsi interessati, subordinando l'ammissione al secondo semestre al conseguimento dei crediti formativi e alla collocazione utile nella graduatoria nazionale; demanda alla disciplina ministeriale le modalità di formazione della graduatoria e il regime della rinuncia alle votazioni.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Legittima la disciplina ministeriale della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    È stato censurato per l'esclusione dalla riforma delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese; il TAR ha escluso allo stato i presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale.

  • legge delega n. 26/2025

    Secondo il TAR non imponeva l'applicazione immediata e uniforme della riforma a ogni tipologia di corso e categoria di ateneo, lasciando spazio a un'applicazione graduale.

  • art. 76 Cost.

    Il TAR non ha ravvisato, allo stato, un eccesso di delega nella scelta legislativa di applicazione graduale della riforma.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie, connesse alle esigenze organizzative e alle peculiarità degli atenei e dei corsi.

  • art. 34 Cost.

    La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e non riferita a concreti profili incidenti sulla posizione dei ricorrenti.

  • art. 97 Cost.

    La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e non riferita a concreti profili incidenti sulla posizione dei ricorrenti.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami quando la notificazione ordinaria nei confronti di un numero elevato di controinteressati sia sommamente difficile, nel rispetto dell'effettività del contraddittorio.

Massime di principio

  • In sede cautelare, chi impugna una graduatoria deve fornire la prova di resistenza, dimostrando che l'eliminazione del vizio dedotto avrebbe concretamente determinato una posizione utile; una mera allegazione dell'illegittimità dei criteri non è sufficiente.
  • Nell'attuazione di una riforma dell'accesso universitario, l'amministrazione può articolare la graduatoria in fasce e attribuire bonus differenziati per graduare l'ampliamento della platea degli ammessi, purché siano preservate le posizioni di chi ha operato secondo le regole originarie e il sistema non risulti manifestamente irragionevole o sproporzionato.
  • Il mutamento delle regole di formazione della graduatoria successivo allo svolgimento delle prove non viola di per sé l'affidamento e la par condicio quando non incide sui programmi, sulle modalità di svolgimento o sui criteri di valutazione delle prove, ma disciplina soltanto la successiva valorizzazione dei risultati, assicurando un ordinamento coerente tra le diverse posizioni.
  • La violazione del principio di anonimato nelle procedure selettive rileva ai fini dell'illegittimità solo quando sia non irrilevante e concretamente idonea a incidere sull'imparzialità della valutazione; una sequenza di possibili conoscenze dei codici meramente ipotetica, non collegata a una concreta possibilità di alterazione del risultato, non basta.
  • La mancata prosecuzione degli scorrimenti per coprire ogni posto disponibile non è automaticamente illegittima quando il nuovo modello formativo richieda la tempestiva stabilizzazione delle immatricolazioni per consentire il regolare svolgimento del semestre didattico e i posti residui siano destinati a finalità coerenti con la programmazione universitaria.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, la notifica per pubblici proclami può essere autorizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, ma l'avviso deve contenere anche l'elenco nominativo dei destinatari e il testo degli atti processuali, non potendo ridursi a una mera pubblicità generica.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelareIstruttoria processualeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoTutela cautelare

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