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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-822/21

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 aprile 2024. — Repubblica di Lettonia contro Regno di Svezia. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 259 TFUE – Direttiva 2014/49/UE – Sistemi di garanzia dei depositi (SGD) – Articolo 14, paragrafo 3 – Trasferimento delle attività di un ente creditizio dallo SGD di uno Stato membro allo SGD di un altro Stato membro – Trasferimento allo SGD dello Stato membro ospitante dei contributi versati allo SGD dello Stato membro d’origine nei dodici mesi precedenti il trasferimento delle attività – Obbligo – Mancato trasferimento dei contributi – Effetto utile – Principio di leale cooperazione. — Causa C-822/21

Giurisprudenza europea62021CJ0822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un ricorso per inadempimento ex articolo 259 TFUE, ha accolto la censura della Lettonia contro la Svezia per il mancato trasferimento allo SGD lettone dei contributi della Nordea Bank riferibili ai dodici mesi precedenti il trasferimento di attività. Ha chiarito che il criterio decisivo è il periodo di riferimento dei contributi, non la data in cui essi sono stati materialmente versati allo SGD di origine. Le ulteriori censure fondate sull’articolo 4, paragrafo 3, TUE e sulla parità di trattamento sono state respinte.

Inadempimento della Svezia per mancato trasferimento allo SGD lettone dei contributi versati dalla Nordea Bank nei dodici mesi precedenti il trasferimento di attività, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE.

La questione giuridica

Se l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE imponga il trasferimento allo SGD dello Stato membro ospitante dei contributi dell’ente creditizio che si riferiscono ai dodici mesi precedenti il trasferimento delle attività, anche quando tali contributi siano stati materialmente versati allo SGD di origine fuori da tale periodo; e se il rifiuto di trasferimento integri anche una violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e del principio di parità di trattamento.

Principio di diritto

L’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE deve essere interpretato nel senso che, quando alcune attività di un ente creditizio sono trasferite a un altro Stato membro e diventano soggette a un altro sistema di garanzia dei depositi, lo Stato membro di origine deve trasferire allo SGD ricevente i contributi relativi ai dodici mesi precedenti il trasferimento, prendendo in considerazione il periodo cui tali contributi si riferiscono e non la sola data del loro effettivo versamento. Il rifiuto svedese di trasferire tali contributi costituisce quindi un inadempimento; non sussiste invece una violazione autonoma dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE o del principio di parità di trattamento, poiché tali censure coincidono con il medesimo comportamento già sanzionato dalla norma specifica.

Norme richiamate

  • Articolo 259 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Direttiva 2014/49/UE
  • Articolo 10, paragrafi 1 e 2, direttiva 2014/49/UE
  • Articolo 14, paragrafi 3 e 4, direttiva 2014/49/UE
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 140 del regolamento di procedura della Corte

Mancato trasferimento dei contributi ai sensi della direttiva 2014/49/UE

La pronuncia decide un ricorso per inadempimento ex articolo 259 TFUE promosso dalla Repubblica di Lettonia contro il Regno di Svezia in materia di sistemi di garanzia dei depositi. La controversia nasce dal rifiuto dell’autorità svedese di trasferire allo SGD lettone i contributi versati dalla Nordea Bank allo SGD svedese in relazione alle attività della succursale lettone trasferite a un soggetto stabilito in Lettonia.

Fatti e procedimento principale

La Nordea Bank, con sede in Svezia, operava in Estonia, Lettonia e Lituania tramite succursali. Il 1° ottobre 2017 le attività di tali succursali sono state trasferite a controllate della DNB Banka AS, con conseguente passaggio delle attività dagli SGD svedese, estone, lettone e lituano ai corrispondenti SGD nazionali. Con decisione del 3 ottobre 2017, l’autorità svedese ha rifiutato di trasferire allo SGD lettone contributi relativi alla succursale lettone, ritenendo che nei dodici mesi precedenti il trasferimento non fossero stati versati contributi allo SGD svedese.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2014/49/UE sui sistemi di garanzia dei depositi;
  • l’articolo 10, paragrafo 1, che stabilisce che i mezzi finanziari degli SGD derivano dai contributi versati almeno annualmente dai membri;
  • l’articolo 14, paragrafo 3, che prevede il trasferimento dei contributi versati nei 12 mesi precedenti il trasferimento di attività o il cambio di SGD;
  • l’articolo 14, paragrafo 4, relativo allo scambio di informazioni e al preavviso di sei mesi;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, TUE sul principio di leale cooperazione.

Ricevibilità del ricorso

La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Svezia. Precisa che il ricorso non si limita a chiedere un’interpretazione astratta della direttiva, ma mira a far constatare un inadempimento concreto. Inoltre, la mancata impugnazione in sede nazionale della decisione svedese non preclude il ricorso ex articolo 259 TFUE. È invece dichiarato irricevibile il capo di domanda che chiedeva alla Corte di ordinare il versamento di una somma specifica allo SGD lettone, perché nel ricorso per inadempimento si può soltanto ottenere l’accertamento della violazione e non un ordine di condanna a un comportamento determinato o a un pagamento.

Ragionamento della Corte sull’articolo 14, paragrafo 3

Sul merito, la Corte interpreta l’articolo 14, paragrafo 3, secondo un criterio testuale, sistematico e teleologico.

  • Dal testo della norma emerge che i contributi "versati durante i 12 mesi precedenti" devono essere trasferiti allo SGD ricevente.
  • Il contesto, in particolare l’articolo 10, paragrafo 1, consente di considerare i contributi come il corrispettivo della garanzia dei depositi per un determinato periodo.
  • L’effetto utile della disposizione richiede che il trasferimento tenga conto del periodo cui i contributi si riferiscono, non della sola data di pagamento.

La Corte osserva che l’articolo 10, paragrafo 2, sulla soglia obiettivo dello 0,8%, non esclude questa lettura: la mancata riscossione di contributi può spiegare assenza di somme trasferibili solo se lo Stato membro abbia legittimamente cessato di riscuoterli dopo il raggiungimento del target. In generale, però, quando contributi sono stati effettivamente richiesti per i dodici mesi precedenti, essi devono essere trasferiti allo SGD ricevente.

Decisione sulla prima censura

La Corte conclude che la Svezia, rifiutando di trasferire allo SGD lettone i contributi della Nordea Bank riferibili ai dodici mesi precedenti il trasferimento delle attività della succursale lettone, è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE.

Censura fondata sull’articolo 4, paragrafo 3, TUE e sulla parità di trattamento

La seconda censura è respinta. La Corte ricorda che una violazione del principio di leale cooperazione può essere constatata solo se riguarda un comportamento distinto da quello già integrato dalla violazione della norma specifica. Nel caso di specie, la Lettonia deduceva sotto il profilo dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e della parità di trattamento lo stesso identico rifiuto di trasferire i contributi già contestato ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3. Non sussiste quindi un inadempimento autonomo.

Dispositivo e spese

La Corte dichiara che il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi derivanti dall’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE. Il ricorso è respinto per il resto. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese; anche Estonia, Lituania e Commissione sopportano le proprie spese in quanto intervenienti.

Come è indicizzato

Materiesistemi di garanzia dei depositidiritto bancario dell’unioneinadempimento degli stati membriprincipio di leale cooperazione

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