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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-395/22

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 aprile 2024. — «Trade Express-L» OOD e «DEVNIA TSIMENT» AD contro Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia «Darzhaven rezerv i voennovremenni zapasi». — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Administrativen sad - Varna. — Rinvio pregiudiziale – Energia – Direttiva 2009/119/CE – Approvvigionamento di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi – Articolo 3 – Obbligo, per gli Stati membri, di mantenere scorte di sicurezza – Articolo 8 – Operatori economici – Regolamento (CE) n. 1099/2008 – Statistiche dell’energia – Normativa nazionale che consente di imporre ad un operatore economico l’obbligo di costituire e di mantenere una scorta di sicurezza di un prodotto petrolifero, anche quando tale prodotto è estraneo all’attività economica di tale operatore – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo16 – Libertà d’impresa – Articolo 17 – Diritto di proprietà. — Cause riunite C-395/22 e C-428/22

Giurisprudenza europea62022CJ0395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio del tribunale amministrativo di Varna, chiarisce l’interpretazione della direttiva 2009/119/CE sulle scorte petrolifere di sicurezza. Gli Stati membri dispongono di un margine di scelta sulla composizione delle scorte e possono imporre obblighi di stoccaggio a operatori economici che importino prodotti energetici rientranti nel capitolo 3.4 dell’allegato A del regolamento n. 1099/2008. Tale obbligo può anche riguardare un prodotto diverso da quello importato, ma deve essere proporzionato e compatibile con la libertà d’impresa e il diritto di proprietà sanciti dalla Carta.

Scorte di sicurezza petrolifere: gli Stati membri possono imporre agli importatori obblighi di stoccaggio anche per prodotti diversi da quelli importati, purché la misura sia proporzionata

La questione giuridica

Se la direttiva 2009/119/CE imponga agli Stati membri di mantenere scorte di sicurezza per tutte le categorie di prodotti energetici elencate nel capitolo 3.4 dell’allegato A del regolamento n. 1099/2008, oppure consenta di limitarsi ad alcune categorie; se consenta di imporre obblighi di stoccaggio a operatori che abbiano importato o acquistato intracomunitariamente tali prodotti; e se osti a che l’obbligo riguardi un prodotto diverso da quello importato o estraneo all’attività dell’operatore, alla luce della Carta e del principio di proporzionalità.

Principio di diritto

La direttiva 2009/119/CE non obbliga gli Stati membri a mantenere scorte di sicurezza per tutte le categorie di prodotti energetici del capitolo 3.4 dell’allegato A del regolamento n. 1099/2008: essi possono scegliere solo alcune categorie. Inoltre, gli Stati membri possono imporre obblighi di costituire e mantenere scorte di sicurezza a operatori economici che abbiano importato o acquistato tali prodotti, anche se lo stock richiesto riguarda un prodotto diverso da quello importato o non collegato all’attività dell’operatore; tuttavia, in tal caso la misura deve rispettare la Carta e risultare proporzionata, tenendo conto del contenuto essenziale della libertà d’impresa e del diritto di proprietà.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2009/119/CE
  • Direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581
  • Regolamento (CE) n. 1099/2008
  • Regolamento (UE) 2019/2146
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 16, 17, 51, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1

Scorte di sicurezza petrolifere e obblighi a carico degli operatori economici

La sentenza riguarda due rinvii pregiudiziali del Tribunale amministrativo di Varna in controversie tra imprese operanti nel settore energetico e l’autorità bulgara competente in materia di riserve strategiche. Il tema centrale è l’interpretazione della direttiva 2009/119/CE sulle scorte minime di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, letta alla luce del regolamento n. 1099/2008 e della Carta dei diritti fondamentali.

Fatti e procedimento principale

La Trade Express aveva dichiarato acquisti intracomunitari di oli lubrificanti; la DEVNIA TSIMENT aveva importato coke di petrolio, utilizzato nella produzione di clinker. In base alla normativa bulgara, entrambe ricevevano un ordine di costituire e mantenere, per un anno, scorte di sicurezza di olio combustibile pesante, pur non svolgendo attività economiche con tale prodotto. Le società contestavano tali provvedimenti, sostenendo che l’obbligo fosse incompatibile con il diritto dell’Unione.

Normativa rilevante

La Corte esamina in particolare:

  • la direttiva 2009/119/CE, in specie gli articoli 1, 2, 3, 7, 8 e 9, oltre all’allegato III;
  • il regolamento (CE) n. 1099/2008, soprattutto l’articolo 2, lettera d), e l’allegato A, capitolo 3.4;
  • la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 16, 17 e 52, paragrafo 1. La Corte richiama inoltre la genesi della disciplina, sostitutiva delle precedenti direttive 68/414/CEE e 2006/67/CE, e il riferimento all’Accordo AIE.

Seconda questione: composizione delle scorte di sicurezza

La Corte afferma che l’articolo 3 della direttiva 2009/119/CE impone agli Stati membri di mantenere un livello totale di scorte di prodotti petroliferi equivalente a 90 giorni di importazioni nette giornaliere medie o a 61 giorni di consumo interno giornaliero medio, ma non prescrive che le scorte comprendano tutte le categorie di prodotti energetici elencate nel capitolo 3.4 dell’allegato A del regolamento n. 1099/2008.

La definizione di "scorte petrolifere" rinvia al regolamento n. 1099/2008 solo come atto di riferimento, senza comprimere il margine di discrezionalità degli Stati membri. La Corte valorizza il fatto che, nell’allegato III, il legislatore consente agli Stati membri di calcolare le scorte anche includendo soltanto alcune categorie di prodotti. Ne consegue che gli Stati membri possono adempiere all’obbligo di mantenimento delle scorte anche con una composizione parziale, scegliendo le categorie ritenute più strategiche.

Prima questione: obblighi imposti agli operatori economici

La Corte ricorda che l’articolo 8 della direttiva 2009/119/CE prevede espressamente che gli Stati membri possano imporre obblighi di stoccaggio agli operatori economici per adempiere ai loro obblighi di cui all’articolo 3, e che tali operatori hanno diritto di delegare almeno parte di tali obblighi. Da ciò deriva che il diritto dell’Unione consente agli Stati membri di far gravare gli obblighi di scorte anche su operatori che abbiano importato prodotti energetici rientranti nel capitolo 3.4.

La Corte interpreta la nozione di "operatore economico" in senso ampio, includendovi anche produttori, importatori, commercianti e utilizzatori industriali dei prodotti energetici rilevanti. Pertanto, la direttiva non osta a una normativa nazionale che imponga obblighi di stoccaggio a chi abbia effettuato importazioni di tali prodotti.

Terza, quarta e quinta questione: prodotti diversi, attività dell’operatore e Carta

La Corte osserva che, in assenza di una disciplina esplicita che limiti la scelta dello Stato membro, la direttiva non impedisce che l’importazione di un prodotto di una certa categoria comporti l’obbligo di stoccare un prodotto appartenente a un’altra categoria del medesimo capitolo 3.4, anche se quest’ultimo è estraneo all’attività dell’operatore.

Tuttavia, poiché una simile imposizione può incidere sulla libertà d’impresa e sul diritto di proprietà, la Corte applica gli articoli 16, 17 e 52, paragrafo 1, della Carta. L’obbligo è considerato previsto dalla legge e finalizzato a un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione, ossia la sicurezza dell’approvvigionamento petrolifero. La misura non pregiudica, di per sé, il contenuto essenziale dei diritti fondamentali in causa, ma deve essere proporzionata.

La valutazione della proporzionalità spetta al giudice nazionale, che deve considerare, tra l’altro:

  • la possibilità effettiva di delegare gli obblighi di stoccaggio a un OCS o ad altro operatore economico a costo ragionevole;
  • l’entità, la durata e i quantitativi imposti;
  • la possibilità di locazione, acquisto e rivendita delle scorte al termine del periodo obbligatorio;
  • l’impatto economico concreto sulla dimensione e sul fatturato dell’operatore;
  • l’eventuale rischio per la sopravvivenza economica o per la posizione concorrenziale dell’impresa, che può indicare sproporzione salvo adeguato risarcimento.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • gli Stati membri non sono tenuti a mantenere scorte di sicurezza per tutte le categorie di prodotti energetici del capitolo 3.4 dell’allegato A del regolamento n. 1099/2008;
  • essi possono imporre obblighi di stoccaggio a operatori economici che abbiano importato tali prodotti;
  • possono anche imporre la costituzione e il mantenimento di scorte di un prodotto diverso da quello importato, purché la misura sia proporzionata.

Portata pratica della decisione

La pronuncia conferma un ampio margine di discrezionalità degli Stati membri nella strutturazione delle proprie scorte petrolifere strategiche. Al tempo stesso, precisa che l’imposizione di obblighi di stoccaggio a carico di singoli operatori, specie quando riguardi prodotti non collegati alla loro attività, deve superare un controllo di proporzionalità rigoroso alla luce della Carta.

Come è indicizzato

Materieenergiascorte petroliferelibertà d’impresadiritto di proprietàproporzionalità

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