Corte di giustizia, Sentenza C-470/21
Sentenza della Corte (Seduta plenaria) del 30 aprile 2024. — La Quadrature du Net e a. contro Premier ministre e Ministère de la Culture. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche – Direttiva 2002/58/CE – Riservatezza nelle comunicazioni elettroniche – Tutela – Articolo 5 e articolo 15, paragrafo 1 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 11 e articolo 52, paragrafo 1 – Normativa nazionale diretta a combattere, mediante l’azione di un’autorità pubblica, le contraffazioni commesse in Internet – Procedura della cosiddetta «risposta graduata» – Raccolta a monte, da parte di organismi degli aventi diritto, degli indirizzi IP utilizzati per attività lesive dei diritti d’autore e o dei diritti connessi – Accesso a valle, da parte dell’autorità pubblica incaricata della tutela dei diritti d’autore e dei diritti connessi, a dati relativi all’identità civile corrispondenti a detti indirizzi IP conservati dai fornitori di servizi della di comunicazioni elettroniche – Trattamento automatizzato – Necessità di un previo controllo da parte di un giudice o di un organismo amministrativo indipendente – Condizioni sostanziali e procedurali – Garanzie contro i rischi di abuso nonché contro ogni rischio di accesso a tali dati e ogni uso illeciti degli stessi. — Causa C-470/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, riunita in seduta plenaria, ha esaminato il sistema francese di "risposta graduata" contro la contraffazione online gestito dapprima dall’Hadopi e poi dall’ARCOM. Ha ritenuto compatibile, in linea di principio, l’accesso ai dati di identità civile associati agli indirizzi IP, ma solo a condizioni rigorose sulla conservazione separata dei dati, sulla limitazione dell’accesso e sulle garanzie contro abusi. La Corte ha inoltre escluso che il controllo previo possa essere interamente automatizzato quando, nella fase finale della procedura, la combinazione dei dati può rivelare aspetti sensibili della vita privata; in tale fase è necessario un controllo effettivo da parte di un giudice o di un organismo indipendente.
Accesso, da parte dell’autorità francese anti-pirateria, ai dati anagrafici corrispondenti ad indirizzi IP per la repressione delle violazioni online del diritto d’autore e dei diritti connessi, con o senza controllo previo del giudice o di un organismo indipendente.
La questione giuridica
Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta, osti a una normativa nazionale che consente a un’autorità pubblica incaricata della tutela del diritto d’autore di accedere ai dati di identità civile corrispondenti a indirizzi IP, conservati dai provider, per identificare i responsabili di violazioni online e adottare misure nei loro confronti, senza un previo controllo di un giudice o di un organismo amministrativo indipendente; in particolare, quali requisiti di conservazione, accesso e controllo debbano essere rispettati e se un controllo automatizzato possa bastare.
Principio di diritto
L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, interpretato alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta, non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che consente a un’autorità pubblica incaricata della lotta alle violazioni online del diritto d’autore di accedere ai dati anagrafici corrispondenti ad indirizzi IP, purché tali dati siano conservati in modo separato e tecnicamente stagna rispetto alle altre categorie di dati, per il solo tempo strettamente necessario, e l’accesso sia limitato all’identificazione dei sospettati con garanzie effettive contro usi impropri o illeciti. Tuttavia, quando, nel corso della procedura amministrativa sequenziale, la messa in relazione di tali dati con i file relativi alle opere può consentire di trarre conclusioni precise sulla vita privata dell’interessato, la normativa deve prevedere, prima di tale messa in relazione, un controllo previo da parte di un giudice o di un organismo amministrativo indipendente, non interamente automatizzato; inoltre, il sistema di trattamento deve essere sottoposto a controlli periodici da parte di un soggetto indipendente terzo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2002/58/CE
- Direttiva 2009/136/CE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, Carta
- Direttiva 95/46/CE
- Regolamento (UE) 2016/679
- Articoli 5, 6, 9, 15 e 23 RGPD
- Direttiva (UE) 2016/680
- Direttiva 2004/48/CE
- Articolo 8 direttiva 2004/48/CE
Accesso ai dati anagrafici corrispondenti agli indirizzi IP nella lotta alla contraffazione online
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese sull’interpretazione della direttiva 2002/58/CE, letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali, in relazione al meccanismo francese di risposta graduata contro le violazioni online del diritto d’autore e dei diritti connessi.
Contesto fattuale e procedimento principale
Le ricorrenti nel procedimento principale hanno contestato la legittimità del decreto n. 2010-236, che disciplina il trattamento automatizzato di dati personali connesso al sistema di tutela delle opere su Internet. Il sistema prevede una raccolta a monte degli indirizzi IP da parte degli organismi degli aventi diritto e, a valle, la richiesta agli operatori di comunicazioni elettroniche dei dati di identità civile corrispondenti a tali indirizzi per identificare i titolari e adottare eventuali misure nei loro confronti.
Normativa rilevante richiamata dalla Corte
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2002/58/CE, soprattutto gli articoli 5, 6 e 15, paragrafo 1;
- la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1;
- la direttiva 95/46/CE e il RGPD, per il quadro generale in materia di protezione dei dati;
- la direttiva (UE) 2016/680, per i trattamenti effettuati da autorità competenti a fini di prevenzione, indagine e perseguimento di reati;
- la direttiva 2004/48/CE, articolo 8, sul diritto d’informazione nelle controversie di proprietà intellettuale.
Qualificazione dei trattamenti di dati
La Corte distingue due trattamenti successivi:
- la raccolta a monte degli indirizzi IP da parte degli organismi degli aventi diritto, che non rientra nella direttiva 2002/58 ma costituisce trattamento di dati personali ai sensi del RGPD;
- l’accesso a valle ai dati di identità civile detenuti dai provider, che invece rientra nella direttiva 2002/58 perché connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica.
Conservazione dei dati da parte dei provider
La Corte afferma che la conservazione generalizzata e indifferenziata degli indirizzi IP può essere giustificata, per la lotta contro i reati in generale, solo se la normativa nazionale prevede modalità tecniche rigorose:
- separazione effettivamente stagna delle diverse categorie di dati, in particolare identità civile, indirizzi IP, dati di traffico e dati di ubicazione;
- impossibilità di combinare tali categorie durante la conservazione;
- conservazione per un periodo non superiore allo stretto necessario;
- controllo regolare dell’affidabilità della separazione da parte di un organismo pubblico diverso dall’autorità richiedente.
Accesso ai dati di identità civile
L’accesso dell’autorità pubblica ai dati di identità civile corrispondenti a un indirizzo IP è compatibile con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 se è limitato alla sola identificazione del titolare sospettato di aver commesso violazioni online e se è accompagnato da garanzie che impediscano, salvo situazioni atipiche, di ricostruire il profilo dettagliato della persona o di tracciare la sua navigazione.
La Corte sottolinea inoltre che i funzionari autorizzati non possono divulgare il contenuto dei file consultati, salvo per adire il pubblico ministero, né utilizzare gli indirizzi IP per finalità diverse dall’identificazione del titolare e dall’adozione delle misure previste.
Controllo previo di un giudice o di un organismo indipendente
La Corte precisa che il requisito di un controllo previo non si applica automaticamente a ogni accesso a dati di identità civile. Esso è invece necessario quando l’accesso, per il suo contesto e per l’effetto cumulativo dei dati trattati, può consentire di trarre conclusioni precise sulla vita privata dell’interessato.
Nel sistema francese, tale rischio può emergere nella fase finale della procedura di risposta graduata, quando la Hadopi/ARCOM mette in relazione i dati di identità civile con i file e i titoli delle opere che hanno giustificato la raccolta degli IP. In questa fase il controllo deve essere:
- previo;
- effettuato da un giudice o da un organismo amministrativo indipendente;
- non interamente automatizzato;
- idoneo a operare un vero bilanciamento tra esigenze investigative e tutela dei diritti fondamentali.
Limiti al controllo automatizzato
La Corte esclude che un controllo interamente automatizzato possa soddisfare i requisiti dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 quando è in gioco un accesso suscettibile di incidere sensibilmente sulla vita privata. Il controllo automatizzato può al più integrare, ma non sostituire, una valutazione effettuata da persone fisiche con poteri e garanzie di indipendenza.
Garanzie sostanziali e procedurali e direttiva 2016/680
Poiché l’autorità pubblica opera in un contesto prepenale e di accertamento di illeciti, la Corte richiama anche l’applicabilità della direttiva 2016/680. Il trattamento dei dati deve quindi rispettare le garanzie sostanziali e procedurali previste da tale direttiva, incluse le possibilità di accesso, rettifica, cancellazione, reclamo e ricorso.
Dispositivo
La Corte conclude che la direttiva 2002/58 non osta, in linea di principio, alla normativa francese, ma solo a condizione che siano rispettati requisiti stringenti sulla conservazione separata dei dati, sulla limitazione dell’accesso, sulle garanzie contro abusi e, per la fase in cui la combinazione dei dati può rivelare aspetti della vita privata, su un controllo previo non automatizzato da parte di un giudice o di un organismo indipendente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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