Tribunale, Ordinanza T-277/23
Order of the General Court (First Chamber) of 29 April 2024. — Global 8 Airlines v European Commission. — Action for annulment – Common foreign and security policy – Restrictive measures adopted in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine – Prohibition for any non-Russian-registered aircraft which is owned or chartered, or otherwise controlled by any Russian natural or legal person, entity or body, to land in, take off from or overfly the territory of the Union – Article 3d of Regulation (EU) No 833/2014 – Act not amenable to review – Inadmissibility. — Case T-277/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di Global 8 Airlines contro la presunta decisione della Commissione che aveva inserito due aeromobili in un elenco collegato al divieto di volo imposto dalle sanzioni contro la Russia. Secondo il Tribunale, la Commissione si è limitata a raccogliere e diffondere informazioni per agevolare l’attuazione della misura, mentre il divieto e le decisioni operative spettano agli Stati membri ed eventualmente a Eurocontrol. L’elenco non produce quindi effetti giuridici autonomi e non è impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
Impugnabilità ex articolo 263 TFUE della mera iscrizione di aeromobili in un elenco predisposto dalla Commissione ai fini dell’applicazione del divieto di sorvolo/atterraggio previsto dall’articolo 3d del regolamento (UE) n. 833/2014: atto non impugnabile e ricorso irricevibile.
La questione giuridica
Se la comunicazione/decisione della Commissione, consistente nell’inserimento di due aeromobili di proprietà della ricorrente in un elenco trasmesso a Eurocontrol per l’attuazione del divieto di cui all’articolo 3d del regolamento (UE) n. 833/2014, costituisca un atto idoneo a produrre effetti giuridici vincolanti nei confronti della ricorrente e quindi impugnabile con ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE; e, in caso negativo, se il ricorso debba essere dichiarato irricevibile.
Principio di diritto
La mera inclusione di aeromobili in un elenco predisposto dai servizi della Commissione per facilitare l’attuazione dell’articolo 3d del regolamento (UE) n. 833/2014 non costituisce un atto della Commissione produttivo di effetti giuridici vincolanti nei confronti del proprietario degli aeromobili, poiché il divieto di atterraggio, decollo e sorvolo deriva direttamente dalla norma del regolamento ed è attuato dalle autorità degli Stati membri, eventualmente tramite Eurocontrol. Ne consegue che tale elenco non è impugnabile con ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE e il ricorso è irricevibile.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 29 TUE
- Articolo 215 TFUE
- Articolo 19, paragrafo 1, TUE
- Regolamento (UE) n. 833/2014
- Regolamento (UE) 2022/334
- Decisione (PESC) 2022/335
- Decisione (PESC) 2022/327
- Regolamento (UE) 2022/328
- Articolo 3d del regolamento (UE) n. 833/2014
- Articolo 3e del regolamento (UE) n. 833/2014
- Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014
- Regolamento (CE) n. 551/2004
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/709
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123
- Regolamento (CE) n. 1543/2006
- Regolamento (CE) n. 474/2006
- Regolamento (CE) n. 2111/2005
Impugnabilità dell’elenco relativo al divieto di volo ex articolo 3d del regolamento (UE) n. 833/2014
La pronuncia è un’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea, resa in un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE, in materia di misure restrittive adottate nei confronti della Russia. La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione della Commissione che avrebbe comportato l’inserimento di due aeromobili di sua proprietà in un elenco utilizzato per applicare il divieto di atterraggio, decollo e sorvolo nel territorio dell’Unione.
Fatti e procedimento principale
Global 8 Airlines è una società di diritto kirghiso, attiva come compagnia aerea commerciale. Due aeromobili acquistati nel 2022 e nel 2023 sono stati registrati in Kirghizistan e successivamente uno di essi ha presentato un piano di volo da Augusta a Budapest, respinto automaticamente da Eurocontrol. In seguito agli scambi di email con Eurocontrol e con i servizi della Commissione, la ricorrente ha ritenuto che la Commissione avesse adottato una decisione di inserimento dei velivoli in un elenco che ne impediva l’impiego nello spazio aereo dell’Unione.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama il contesto delle misure restrittive adottate nei confronti della Russia sulla base dell’articolo 29 TUE e dell’articolo 215 TFUE, in particolare la decisione e il regolamento del 28 febbraio 2022 che hanno introdotto l’articolo 3d nel regolamento (UE) n. 833/2014. Tale disposizione vieta, in linea generale, agli aeromobili operati da vettori russi, registrati in Russia o non registrati in Russia ma posseduti, noleggiati o controllati da soggetti russi, di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione. L’articolo 3e attribuisce a Eurocontrol un ruolo di supporto nell’attuazione e nel controllo dei flight plans, con possibilità di rigetto dei piani incompatibili con il regolamento.
Argomentazioni delle parti
La Commissione ha eccepito l’irricevibilità del ricorso sostenendo, in sintesi, che:
- l’atto contestato non esisterebbe o comunque non sarebbe identificabile con precisione;
- l’elenco avrebbe natura meramente operativa o provvisoria, priva di effetti vincolanti;
- l’effetto lesivo deriverebbe semmai dai poteri degli Stati membri, non dalla Commissione;
- il ricorso sarebbe comunque tardivo e rivolto contro un atto non impugnabile.
La ricorrente ha replicato che il meccanismo dell’elenco sarebbe di fatto vincolante per Stati membri ed Eurocontrol e che i servizi della Commissione avrebbero avuto un ruolo decisivo nella sua predisposizione, nel suo aggiornamento e nella persistenza del divieto di volo.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale ricorda la giurisprudenza costante secondo cui il ricorso di annullamento è ammissibile solo contro misure che producono effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sulla posizione giuridica del ricorrente in modo distinto. Per stabilire se un atto produca tali effetti occorre considerare il contenuto sostanziale dell’atto, l’intenzione del suo autore e il contesto giuridico nel quale esso si colloca.
Applicando tali criteri, il Tribunale osserva che:
- l’articolo 3d ha portata generale e dev’essere attuato dalle autorità nazionali competenti;
- spetta agli Stati membri assicurare l’esecuzione delle misure restrittive e stabilire le sanzioni per la loro violazione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014;
- Eurocontrol interviene solo, ai sensi dell’articolo 3e, per supportare gli Stati membri nel controllo dei piani di volo e nel rigetto di quelli incompatibili;
- la Commissione non è investita del potere di imporre il divieto di volo ai singoli aeromobili né di adottare decisioni di rigetto dei flight plans.
Di conseguenza, il divieto di volo non è attribuibile alla Commissione, e l’elenco predisposto dai suoi servizi è qualificato come mera raccolta e compilazione di informazioni provenienti da varie fonti, destinata a facilitare l’applicazione uniforme della disciplina restrittiva. Gli scambi di email prodotti dalla ricorrente non sono idonei a trasformare tali comunicazioni in un atto impugnabile, trattandosi di corrispondenza con un funzionario e non di una decisione dell’istituzione.
Decisione e conseguenze processuali
Il Tribunale conclude che la decisione contestata non produce effetti giuridici vincolanti sulla posizione della ricorrente e non costituisce, quindi, un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Il ricorso è pertanto dichiarato irricevibile, senza esaminare gli ulteriori motivi di irricevibilità sollevati dalla Commissione.
Spese e intervento
Poiché il ricorso è stato respinto, Global 8 Airlines è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione, mentre la domanda di intervento della Repubblica federale di Germania resta senza oggetto. La Germania sopporta le proprie spese relative all’intervento.
Principio affermato
Una misura organizzativa o informativa dei servizi della Commissione, adottata per agevolare l’attuazione di un divieto generale previsto da un regolamento di misure restrittive e non accompagnata da un potere della Commissione di incidere direttamente sulla posizione giuridica del soggetto interessato, non è impugnabile con ricorso di annullamento; gli effetti lesivi derivano dalla disciplina sostanziale e dagli atti di esecuzione degli Stati membri, non dalla mera iscrizione in un elenco tecnico-amministrativo.
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