Corte di giustizia, Sentenza C-178/22
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 30 aprile 2024. — Procedimento penale a carico di Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano. — Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Riservatezza delle comunicazioni – Fornitori di servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 15, paragrafo 1 – Articoli 7, 8. 11, e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Accesso a tali dati richiesto da un’autorità nazionale competente al fine di perseguire reati di furto aggravato – Definizione della nozione di “reato grave” il cui perseguimento può giustificare una grave ingerenza nei diritti fondamentali – Competenza degli Stati membri – Principio di proporzionalità – Portata del controllo preventivo del giudice sulle richieste di accesso ai dati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica. — Causa C-178/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta una questione di accesso ai dati di traffico e di ubicazione detenuti dagli operatori di comunicazioni elettroniche nell’ambito di indagini per furti aggravati di telefoni cellulari. Conferma che la definizione dei "reati gravi" spetta agli Stati membri, ma deve restare compatibile con il principio di proporzionalità e con la Carta. La soglia italiana della pena massima non inferiore a tre anni non è di per sé contraria al diritto UE, purché il giudice possa escludere l’accesso se il reato è manifestamente non grave.
Accesso ai tabulati telefonici per indagini su furti aggravati: la soglia dei tre anni di pena massima può definire i "reati gravi" purché il giudice possa escludere l’accesso per reati manifestamente non gravi.
La questione giuridica
Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta, osti a una normativa nazionale che consente al giudice di autorizzare l’accesso a dati di traffico e di ubicazione conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica quando l’accesso è richiesto per reati puniti con pena massima non inferiore a tre anni, purché vi siano sufficienti indizi e i dati siano rilevanti, e quale sia la portata del controllo preventivo del giudice; inoltre, se la nozione di "reato grave" possa essere definita dagli Stati membri con tale criterio di pena massima.
Principio di diritto
L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, interpretato alla luce della Carta, non osta a una normativa nazionale che subordina l’accesso, previa autorizzazione giudiziaria, a dati di traffico o di ubicazione idonei a rivelare aspetti precisi della vita privata all’esistenza di sufficienti indizi di reati puniti con pena massima non inferiore a tre anni e alla rilevanza dei dati per l’accertamento dei fatti; spetta però al giudice nazionale poter negare l’accesso quando, alla luce delle condizioni sociali dello Stato membro, il reato perseguito sia manifestamente non grave. La definizione dei "reati gravi" resta in linea di principio rimessa agli Stati membri, ma non può snaturare la nozione sino a ricomprendere reati manifestamente non gravi.
Norme richiamate
- Direttiva 2002/58/CE
- Direttiva 2009/136/CE
- Articolo 15, paragrafo 1, direttiva 2002/58/CE
- Articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 267 TFUE
Accesso ai dati di traffico e di ubicazione per indagini su furti aggravati
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano nell’ambito di procedimenti penali contro ignoti per furti aggravati di telefoni cellulari. La Corte è chiamata a interpretare l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 alla luce della Carta, in relazione alla normativa italiana che consente l’accesso ai dati conservati dagli operatori di comunicazioni elettroniche previa autorizzazione giudiziaria.
Fatti e procedimento principale
A seguito di due denunce per furto di telefoni cellulari, il pubblico ministero di Bolzano ha chiesto al giudice del rinvio di autorizzare l’acquisizione dei tabulati telefonici e di un ampio insieme di dati relativi a chiamate, connessioni, IMEI, celle, siti visitati e altri elementi di localizzazione, riferiti ai telefoni rubati e alle comunicazioni effettuate dopo i furti. La richiesta era fondata sull’articolo 132, comma 3, del decreto legislativo n. 196/2003, che consente l’accesso ai dati entro il termine di conservazione quando vi siano sufficienti indizi di reati puniti con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, oltre che per alcuni reati di minaccia o molestia telefonica gravi.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2002/58/CE, in particolare gli articoli 5, 6, 9 e 15, paragrafo 1;
- la direttiva 2009/136/CE, che ha modificato la direttiva 2002/58;
- gli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta. Sono inoltre richiamate le disposizioni italiane dell’articolo 132 del decreto legislativo n. 196/2003 e, sul piano interno, gli articoli 624 e 625 c.p., oltre all’articolo 4 c.p.p. per la determinazione della competenza.
Questione pregiudiziale e osservazioni delle parti
Il giudice del rinvio dubitava della compatibilità della disciplina italiana con la giurisprudenza della Corte, in particolare con la sentenza Prokuratuur, ritenendo che la soglia dei tre anni potesse consentire l’accesso anche per reati di limitato allarme sociale, come alcuni furti semplici o analoghe fattispecie minori. Governo italiano e Irlanda contestavano in parte la ricevibilità, sostenendo che la questione fosse astratta rispetto ai soli furti aggravati oggetto del procedimento; la Corte ha tuttavia ritenuto la domanda ricevibile, perché la disposizione nazionale evocata comprendeva necessariamente anche i reati concretamente rilevanti nel procedimento principale.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che l’accesso a un insieme di dati relativi al traffico o all’ubicazione idonei a trarre precise conclusioni sulla vita privata costituisce una grave ingerenza nei diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta. Una tale ingerenza può essere giustificata solo da obiettivi di lotta contro la criminalità grave o di prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica.
La Corte afferma poi che, poiché il diritto penale sostanziale e processuale rientra in linea di principio nella competenza degli Stati membri, spetta a questi ultimi definire i "reati gravi" ai fini dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58. Tuttavia, tale definizione non può snaturare la nozione, includendo reati manifestamente non gravi alla luce delle condizioni sociali dello Stato membro.
Nel caso italiano, il criterio della pena massima non inferiore a tre anni è considerato un criterio oggettivo e, in linea generale, non eccessivamente basso. La Corte osserva però che, poiché la norma è formulata in termini generali e riguarda l’accesso a dati senza specificarne la natura, il giudice che esercita il controllo preventivo deve avere la possibilità concreta di negare l’accesso quando l’indagine riguarda un reato manifestamente non grave. Tale potere di filtro è essenziale per garantire il bilanciamento tra esigenze investigative e tutela della vita privata e dei dati personali.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta, non osta a una normativa nazionale che impone al giudice di autorizzare l’accesso a dati di traffico o di ubicazione, conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, quando l’accesso sia richiesto per reati puniti con pena massima non inferiore a tre anni, purché esistano sufficienti indizi e i dati siano rilevanti per l’accertamento dei fatti. La compatibilità è subordinata, tuttavia, alla condizione che il giudice possa rifiutare l’accesso se il reato oggetto dell’indagine è manifestamente non grave.
Principi affermati
- La nozione di "reato grave" ai fini dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 è rimessa agli Stati membri, ma nei limiti del principio di proporzionalità e della Carta.
- L’accesso a dati di traffico e di ubicazione che consentano conclusioni precise sulla vita privata costituisce una grave ingerenza e richiede un controllo preventivo effettivo.
- Una soglia di pena massima non inferiore a tre anni non è, di per sé, incompatibile con il diritto UE.
- Il giudice nazionale deve poter escludere l’accesso quando il reato perseguito sia manifestamente non grave, così da evitare che l’eccezione diventi la regola.
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