Cassazione Penale, Sentenza n. 12674/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso il decreto della Corte d'Appello che aveva confermato l'applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per quattro anni. La difesa denunciava: vizio di motivazione e motivazione apparente nella qualificazione del proposto come soggetto pericoloso ai sensi dell'art. 1 lett. c) e lett. b) d.lgs. 159/2011; mancata valutazione delle sentenze assolutorie e del positivo percorso rieducativo e lavorativo; uso di fatti non definitivi o coperti da giudicato assolutorio in violazione della presunzione di innocenza; insufficienti elementi per dimostrare la lucrogeneticità e l'abitualità dell'attività delittuosa come richiesto dalla Corte Costituzionale (sent. n.24/2019) e dalla normativa sulle misure di prevenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione effettiva, congrua e giuridicamente corretta, avendo: analiticamente respinto le doglianze difensive; considerato soltanto le sentenze irrevocabili tra le assoluzioni; richiamato reati gravi e lucrogenetici (rapine a mano armata, omicidio e tentato omicidio contro agenti, detenzione e rapina di ingenti quantitativi di stupefacenti, detenzione e porto d'armi, resistenza a pubblico ufficiale, reiterate violazioni della sorveglianza speciale); rilevato elementi di attualità della pericolosità, comprese condotte del 2024 non ancora irrevocabilmente definite; documentato indizi di finanziamento della vita con proventi illeciti (es. noleggio auto oneroso nel 2024, assenza di redditi leciti costanti) e la successiva condanna per furti in abitazione che ha portato a detenzione. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (Codice delle misure di prevenzione)
art. 1 lett. b) e lett. c); art. 4 richiamato
La Corte ha ritenuto corretta la sussunzione del caso nelle categorie di pericolosità previste dall'art. 1: sia per la pericolosità generica (lett. c) sia per la lucrogeneticità/abitualità (lett. b) quando emergono reati lucrogenetici e indizi di sostentamento con proventi illeciti. Gli "elementi di fatto" e gli indizi possono essere valutati nel procedimento di prevenzione con regole probatorie diverse da quelle penali.
Costituzione
Richiamata dalla difesa come parametro di ragionevolezza e principio di uguaglianza nel trattamento, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'accertamento non violasse il principio costituzionale.
codice di procedura penale
Invocato dalla difesa per contestare la motivazione e l'uso di elementi non definitivi; la Corte ha ritenuto che il decreto di prevenzione abbia fornito adeguata motivazione in termini di valutazione degli indizi e delle prove nel procedimento di prevenzione.
disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai termini e all'enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione; il ricorso è stato ritenuto ripetitivo delle doglianze già esaminate e dunque inammissibile.
Sentenza Corte Costituzionale n.24/2019
La sentenza è richiamata per il principio che per l'applicazione delle misure di prevenzione è sufficiente che l'attività criminosa risulti da 'elementi di fatto' o 'indizi' e che il procedimento di prevenzione opera con regole probatorie diverse da quelle penali. La Cassazione osserva che la Corte d'appello ha dato corretta interpretazione e applicazione di tale principio.
Massime di principio
- Per l'applicazione delle misure di prevenzione personali non è necessario l'accertamento penale irrevocabile: possono essere valutati elementi di fatto e indizi, purché la motivazione sia specifica, circostanziata e congrua.
- Le assoluzioni irrevocabili devono essere tenute in considerazione, ma fatti non definitivi possono costituire elementi nel giudizio di pericolosità se adeguatamente motivati e inseriti in un quadro complessivo.
- Per qualificare la lucrogeneticità e l'abitualità occorre dimostrare continuità di reati lucrogenetici e un'incidenza effettiva sui mezzi di sussistenza del soggetto; segni indiziari economici (tenore di vita sproporzionato, spese non giustificate) rafforzano il giudizio.
- La Corte di legittimità non ammette ricorsi che si limitino a ripetere critiche già esaminate da giudici di merito quando costoro abbiano fornito motivazione effettiva e congrua; la censura deve evidenziare vizi giuridici o insufficienze motivazionali rilevanti.
- Nelle controversie simili la difesa dovrebbe documentare puntualmente la fonte lecita del reddito, la riabilitazione, e contestare con precisione la rilevanza probatoria degli indizi utilizzati dal giudice delle misure per evitare che questi siano ritenuti adeguati a fondare la misura.
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