Sentenza n. 1762/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, deliberato dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente ha impugnato il giudizio di non ammissione all'esame di Stato, deducendo eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta e motivazione contraddittoria e illogica. Ha sostenuto, in particolare, che le insufficienze riportate in alcune discipline non fossero gravi o fossero state in parte recuperate; che le assenze fossero contenute e giustificate da ragioni sanitarie; che solo in pochi casi coincidessero con verifiche; che l'espressione relativa ai risultati evasivi delle verifiche fosse incomprensibile; che le medie del secondo periodo nelle materie insufficienti fossero prossime alla sufficienza o superiori alle precedenti valutazioni; che non fossero state adeguatamente indicate le strategie di recupero attivate dalla scuola; che non potesse parlarsi di lacune gravi in presenza di un solo voto pari a quattro; e che la sufficienza conseguita in altre materie oggetto dell'esame rendesse irragionevole la prognosi negativa sul superamento dello stesso. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che, in assenza di criteri predeterminati, i voti numerici avrebbero dovuto essere accompagnati da una motivazione analitica, secondo un criterio analogo a quello applicabile nei concorsi e negli esami.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'ammissione all'esame di Stato presupponga, in via ordinaria, il conseguimento di almeno sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con voto unico e nel comportamento, mentre l'ammissione in presenza di un'insufficienza costituisca una facoltà eccezionale del Consiglio di classe, subordinata ad adeguata motivazione. Il giudizio scolastico sul percorso e sui risultati dello studente costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per manifesta illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza o difetto di istruttoria. Il Collegio ha escluso che, in ambito scolastico, il voto numerico debba necessariamente derivare da griglie predeterminate o essere corredato da una motivazione analitica paragonabile a quella richiesta per concorsi o prove d'esame: la funzione formativa della scuola e il carattere complessivo del percorso valutativo consentono una motivazione globale e sintetica. Nel caso concreto, la relazione del Consiglio di classe è stata ritenuta coerente con i voti finali pari a quattro in Matematica e a cinque in Italiano, Tecnologie dei processi di produzione e Organizzazione e gestione dei processi produttivi. Le insufficienze, anche singolarmente considerate, ostavano ordinariamente all'ammissione. Il TAR ha inoltre ritenuto coerenti con gli atti le valutazioni relative alle lacune pregresse, all'estensione delle insufficienze nel secondo periodo, alla discontinuità dell'impegno e della partecipazione e alla mancata dimostrazione del raggiungimento delle competenze necessarie. La diversa ricostruzione dell'andamento scolastico proposta dallo studente non è stata ritenuta sufficiente a sostituire il giudizio tecnico dell'organo scolastico. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, verificata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e sentite le parti.
art. 13, comma 2, lett. d), d.lgs. 62/2017
«votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi»; «Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo.»
La sufficienza in ciascuna disciplina e nel comportamento costituisce il requisito ordinario per l'ammissione all'esame di Stato; l'ammissione con un'insufficienza è una facoltà eccezionale del Consiglio di classe, esercitabile con adeguata motivazione. Le insufficienze riportate dal ricorrente ostavano, anche singolarmente, all'ammissione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La valutazione del percorso scolastico e del livello di preparazione raggiunto dallo studente costituisce esercizio di discrezionalità tecnica del Consiglio di classe ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza o difetto di istruttoria.
- L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo richiede ordinariamente una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con voto unico e nel comportamento; l'ammissione con una o più insufficienze costituisce una deroga eccezionale, rimessa al Consiglio di classe e da adeguatamente motivare.
- In ambito scolastico il voto numerico e la motivazione globale e sintetica del Consiglio di classe possono essere sufficienti a rappresentare le ragioni della non ammissione, senza necessità di applicare automaticamente i criteri motivazionali propri dei concorsi pubblici o degli esami di abilitazione.
- La non ammissione all'esame o alla classe successiva non ha natura sanzionatoria, ma costituisce una valutazione formativa del mancato raggiungimento delle competenze e delle abilità richieste per il livello scolastico frequentato.
- La media complessiva dei voti e la diversa lettura dell'andamento scolastico proposta dallo studente non impongono l'annullamento del giudizio di non ammissione quando permangano insufficienze in discipline rilevanti e la motivazione dell'organo scolastico sia coerente con gli esiti valutativi complessivi.
- Le eventuali carenze della scuola nell'attivazione di strumenti di recupero o nell'informazione alla famiglia non sostituiscono né rendono illegittima la valutazione finale del livello di preparazione effettivamente raggiunto dallo studente.
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